Divieto di affari in proprio per i membri della direzione della Banca nazionale svizzera
12.3150 · Mozione · 2012-03-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale sottopone al Parlamento una disposizione legislativa che vieta ai membri della direzione della Banca nazionale svizzera (BNS) di svolgere affari in proprio.
Begründung
I casi Hildebrand/Danthine mostrano la problematica degli affari in proprio effettuati dai membri della direzione della BNS. Gran parte della popolazione non comprende come i dirigenti della BNS possano mancare (o aver mancato) della sensibilità necessaria riguardo a questa problematica.
Il legislatore deve impedire i possibili conflitti di interesse e tutelare in questo modo la BNS. In effetti, già oggi, l'articolo 44 della legge sulla Banca nazionale prevede che i membri della direzione generale non possono svolgere un'altra attività economica. Tale disposizione deve essere estesa con un divieto di affari in proprio, quali le transazioni valutarie da parte dei dirigenti della BNS.
Con dirigenti si intendono i membri della direzione generale allargata e del consiglio di banca nonché i loro supplenti. Per il consiglio di banca si dovrebbero intendere almeno il presidente e il vicepresidente. Pertanto il divieto di affari in proprio, ma non di altre attività economiche, dovrebbe essere esteso anche ai loro stretti congiunti.
Le nuove disposizioni del consiglio di banca non prevedono alcun divieto e non includono nemmeno i membri del consiglio di banca, in particolare il suo presidente. Queste lacune devono essere colmate mediante una disposizione legale.
Le piccole transazioni valutarie, ad esempio per i viaggi, a rigor di logica devono essere autorizzate dal consiglio di banca.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 9 marzo 2012 il consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (BNS) ha emanato un nuovo regolamento, notevolmente inasprito, applicabile agli investimenti e alle operazioni finanziarie dei membri della direzione dell'istituto. Il regolamento entrerà in vigore il 1° maggio 2012.
Il nuovo regolamento è applicabile ai membri della direzione generale e ai loro supplenti. Il consiglio di banca assoggetta al regolamento altri collaboratori che rivestono posizioni chiave. I membri della direzione della banca provvedono affinché anche le persone loro vicine soggiacciano alle restrizioni previste dal regolamento per gli investimenti e le operazioni finanziarie a titolo privato.
I membri della direzione della banca possono gestire personalmente il proprio patrimonio oppure affidare tale compito a un gestore patrimoniale indipendente (nell'ambito di un mandato fiduciario di gestione patrimoniale). Se gestiscono di persona i propri investimenti finanziari, i membri della direzione della banca devono limitarsi alle possibilità di investimento esaustivamente enumerate dal regolamento. Se ne incaricano un gestore patrimoniale, il contratto deve soddisfare i requisiti posti dal regolamento ed essere approvato dal consiglio di banca. Determinate operazioni (tra cui l'acquisto e la vendita di titoli azionari e altri titoli di partecipazione nel settore bancario e assicurativo) sono assolutamente vietate (vale a dire anche nell'ambito di un contratto di gestione patrimoniale).
I membri della direzione della banca possono effettuare operazioni in valuta estera sia per l'acquisto, la vendita e la gestione di immobili siti all'estero, sia per le loro spese correnti o per l'acquisto di beni non finanziari. In entrambi i casi, tuttavia, le operazioni il cui valore supera i 20 000 franchi devono essere preventivamente approvati dall'ufficio responsabile della compliance.
Il regolamento prevede la presentazione di rapporti periodici, la sorveglianza e il controllo su queste operazioni. La BNS in caso di operazioni vietate può esigere il loro annullamento o il sequestro dei profitti. Sono inoltre fatte salve eventuali sanzioni derivanti dal diritto del lavoro.
Con il nuovo regolamento, incisivo anche nel confronto internazionale, il consiglio di banca ha adottato le necessarie disposizioni per evitare conflitti di interesse o abusi di informazioni anche solo apparenti. Il consiglio di banca ha così fornito un consistente contributo, nell'ambito degli obblighi impostigli dalla legge, alla tutela e al consolidamento della reputazione della BNS. Pertanto non sussiste alcuna necessità di ulteriori interventi o di nuove normative.
Quanto all'inclusione dei membri del consiglio di banca, il Consiglio federale ha già espresso un parere negativo nella risposta all'interpellanza Kaufmann 11.4163. Il governo ribadisce questa posizione, poiché i membri del consiglio di banca non sono coinvolti nelle decisioni e nell'attuazione della politica monetaria e dunque non dispongono di informazioni confidenziali che, in caso di transazioni finanziarie, potrebbero fruttare vantaggi illeciti. Date queste circostanze, non sarebbe né utile né adeguato assoggettare i membri del consiglio di banca a un regolamento formulato per i membri della direzione della banca.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.