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12.3158 · Mozione · 2012-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di controllare meglio la reciprocità degli accordi sulla libera circolazione delle persone, se del caso adottando misure di ritorsione nei confronti dei cittadini stranieri fintanto che i lavoratori svizzeri non potranno accedere liberamente ai posti di lavoro, in particolare nelle amministrazioni europee.

Begründung

Grazie agli accordi sulla libera circolazione delle persone, i cittadini europei sono liberi di insediarsi sempre più numerosi nei posti di quadro delle amministrazioni cantonali, in particolare ginevrine, mentre i cittadini svizzeri non possono accedere ai medesimi posti nelle amministrazioni europee, per esempio francesi. Avendo voluto reagire a tale discriminazione dei cittadini svizzeri, il presidente del Consiglio di Stato di Ginevra è recentemente stato criticato dal Consiglio federale, il quale ritiene che l'accordo sulla libera circolazione delle persone garantisce ai cittadini dell'Unione europea il pari trattamento nell'accesso a un'attività economica e nel suo esercizio. La non discriminazione si applica sia alla cittadinanza sia al luogo di residenza (dichiarazioni di consigliere federale Schneider-Ammann, riportate sulla "Tribune de Genève" del 12 marzo 2012).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale segue attentamente l'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone provvedendo affinché sia attuato nel rispetto della reciprocità.

In linea di massima i principi di non discriminazione e di reciprocità sanciti nell'accordo garantiscono pari trattamento sia ai cittadini svizzeri sia a quelli dell'UE per quanto riguarda l'accesso a un'attività lucrativa. Analogamente al Codice civile, non impediscono di fissare il luogo di residenza come criterio di reclutamento. Alla stregua del diritto dell'UE, l'accordo sulla libera circolazione delle persone prevede una deroga al principio di non discriminazione per gli impieghi legati all'esercizio del potere pubblico e finalizzati a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche. Fissare il luogo di residenza come criterio di reclutamento può giustificarsi alla luce delle circostanze, ad esempio per ragioni legate alla pertinente attività professionale.

Il cittadino svizzero che si ritiene leso nell'esercizio del diritto ad accedere a un impiego sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea può farlo valere dinanzi alle autorità nazionali competenti al medesimo titolo di qualsiasi cittadino comunitario e, se necessario, adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Anche la Svizzera può intervenire in suo favore per il tramite delle sue rappresentanze nei Paesi UE interessati. In caso di violazione dell'accordo è sempre possibile mettere il problema all'ordine del giorno di una riunione del comitato misto Svizzera-UE sulla libera circolazione delle persone ed esaminare la situazione con le autorità europee competenti.

Attualmente il Consiglio federale non dispone di informazioni su violazioni del principio di non discriminazione nei confronti di cittadini svizzeri che richiedono una sua reazione. Se ciò dovesse essere il caso, sarebbero disponibili le possibilità previste dall'accordo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.