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12.3160 · Mozione · 2012-03-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di avviare e portare a termine con l'UE negoziazioni riguardanti la reciproca apertura dei mercati delle prestazioni di servizi e l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, basandosi sulla direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, che attualmente si limita alla comunicazione degli interessi percepiti dalle persone fisiche. La Svizzera deve dunque impegnarsi per estendere la direttiva a tutti i pagamenti, in particolare anche quelli a favore dei beneficiari effettivi di forme giuridiche di strutture finanziarie come i trust e le fondazioni, e ai pagamenti di dividendi.

Begründung

Il 22 febbraio 2012 il Consiglio federale ha reso noto che in futuro attuerà una strategia coerente volta all'emersione di averi non dichiarati e che vincolerà le banche e gli intermediari finanziari a relative disposizioni. Inoltre ha negoziato una convenzione sull'imposta liberatoria rispettivamente con la Germania e con il Regno Unito. Tali convenzioni sono tuttavia estremamente controverse sia in Germania che nell'UE e rischiano di fallire. Per questo motivo, è necessario che la Svizzera attui una strategia applicabile a tutti i Paesi dell'UE.

La piazza finanziaria svizzera vuole una solida prospettiva futura affinché possa dedicarsi al proprio compito, senza nuovi scontri e ripiegamenti da cui deriva grande insicurezza. L'unica via per raggiungere questo scopo è lo scambio automatico di informazioni. Solo in tal modo può essere rafforzata la reputazione della Svizzera e possono essere garantiti la certezza del diritto e uno sviluppo duraturo della nostra piazza finanziaria e imprenditoriale. Sono della stessa opinione rappresentanti dell'ambiente bancario, in particolare il CEO del gruppo Raiffeisen, Pierin Vinzenz.

Se la Svizzera offre all'UE lo scambio automatico di informazioni, può chiedere come contropartita, oltre a periodi transitori sufficientemente lunghi, anche un accordo sulle prestazioni di servizi che garantisca il libero accesso al mercato dell'UE agli istituti finanziari e alle imprese elvetiche.

Lo scambio automatico di informazioni riguardanti i pagamenti di interessi tra le autorità fiscali non ha nulla a che vedere con l'idea di controllo totale sul cittadino. Un'imposizione equa presuppone la conoscenza delle situazioni reddituali e patrimoniali, anche dei soggetti ricchi e dei miliardari che trasferiscono la gestione del loro patrimonio in un altro Stato. In questo caso viene scambiata solo l'informazione riguardo agli interessi annui, all'identità del beneficiario effettivo e alla banca presso cui è aperto il conto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto "Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari (www.efd.admin.ch > Documentazione > Rapporti )" e il 22 febbraio 2012 un documento interlocutorio sulla strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e conforme dal profilo fiscale (www.sif.admin.ch > Strategia per la piazza finanziaria). Nei citati documenti dichiara di non voler attirare in Svizzera dall'estero averi non tassati. L'obiettivo di una piazza finanziaria conforme dal profilo fiscale deve essere raggiunto con la conclusione di convenzioni sull'imposta alla fonte, un miglioramento dell'assistenza giudiziaria e amministrativa secondo standard internazionali e con un'estensione degli obblighi di diligenza degli istituti finanziari. Il Consiglio federale respinge invece lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, a causa dell'ingerenza nella sfera privata dei contribuenti e all'ingente volume di dati che verrebbero scambiati nonché alle difficoltà di ordine amministrativo che ne conseguirebbero. Riguardo allo scambio automatico delle informazioni, nutre dubbi quanto alla proporzionalità tra dispendio e risultato. Dal punto di vista del Consiglio federale, per garantire l'imposizione occorre privilegiare altri mezzi, meno invasivi e più efficienti. Uno di questi mezzi consiste nella conclusione di convenzioni sull'imposta alla fonte. Grazie al loro vasto campo d'applicazione materiale e personale, tali convenzioni garantiscono l'imposizione dei redditi da capitale ritratti dai contribuenti dello Stato partner. Il 20 marzo 2012, il 5 aprile 2012 e il 13 aprile 2012 la Svizzera ha sottoscritto protocolli di modifica o convenzioni in materia rispettivamente con Regno Unito, Germania e Austria; gli accordi sono stati sottoposti per approvazione all'Assemblea federale con i rispettivi messaggi del 18 e del 20 aprile 2012. Altri Stati hanno annunciato di essere interessati all'avvio di negoziati.

Il Consiglio federale segue con attenzione l'evoluzione della legislazione nell'UE. Verifica costantemente se la normativa svizzera deve essere adeguata al fine di migliorare l'accesso al mercato dell'UE. Come esempio in tal senso, si può citare la revisione in corso della legge sugli investimenti collettivi di capitale. Tuttavia, il Consiglio federale ritiene che attualmente non sia opportuno avviare negoziati con l'UE in vista della conclusione di una convenzione sui servizi (finanziari). Un simile accordo solleverebbe tutta una serie di questioni di merito delicate, segnatamente sulle garanzie statali per le banche cantonali, sul monopolio delle assicurazioni degli edifici e dell'INSAI, sull'autonomia in materia di tassazione cantonale delle imprese e sull'assistenza amministrativa concessa dalla Svizzera in ambito fiscale. Si porrebbero inoltre questioni istituzionali di importanza cruciale, come ad esempio la questione di sapere se e come andrebbe recepito l'acquis dell'UE al di fuori dei settori direttamente toccati dall'accordo (ad es. nella politica in materia di concorrenza o di sussidi).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.