Lexipedia

Aeroporto di Zurigo. Nessuna conseguenza in caso di violazione del divieto di voli notturni

12.3171 · Interpellanza · 2012-03-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Dal 2 luglio 2010, l'orario d'esercizio per i decolli e gli atterraggi nell'ambito del traffico aereo di linea nell'aeroporto di Zurigo va dalle 06.00 alle 23.00 ed è esteso fino alle 23.30 per i voli ritardati. L'articolo 39d dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) disciplina le deroghe per i decolli e gli atterraggi durante il divieto di voli notturni. Il capoverso 2 autorizza l'esercente dell'aerodromo a concedere deroghe alle disposizioni in caso di eventi straordinari non previsti e di comunicarle all'UFAC. All'ufficio dei trasporti del cantone di Zurigo (Amt für Verkehr) incombe la sorveglianza e la valutazione delle deroghe; esso segnala le infrazioni accertate all'UFAC che può istruire una procedura penale in caso di violazioni.

Nel 2010 il cantone di Zurigo ha comunicato 24 infrazioni, nel 2011 erano state 6. In tutti i casi segnalati fino alla fine del 2009, ad eccezione di uno, l'UFAC non ha né aperto una procedura penale né abbandonato una procedura avviata. In relazione alle infrazioni degli anni 2010 e 2011, non si conoscono né il numero, né i motivi e neppure le conseguenze delle procedure avviate.

Sembra che le compagnie aeree possano contare su una generosa concessione di deroghe e che pertanto considerino come orario di esercizio la mezz'ora prevista per i ritardi che va fino alle 23.30.

Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle seguenti domande:

1. È anch'esso del parere che il rumore del traffico aereo arrechi disagi alla popolazione in particolare durante la notte, che costituisca un pericolo per la salute e che pertanto debba essere assolutamente ridotto?

2. La mezz'ora fino alle 23.30 non è già prevista per i decolli e gli atterraggi ritardati e imprevisti? Perché allora occorrerebbe autorizzare un esercizio al di là di questo limite?

3. Delle infrazioni segnalate dall'ufficio dei trasporti del cantone di Zurigo quali sono state all'origine di provvedimenti penali?

4. In base a quali criteri sono valutate le infrazioni agli "eventi straordinari non previsti", secondo quali criteri sono sanzionate e come vengono comunicate le sanzioni?

5. Quali sono i compiti del gruppo di sorveglianza che valuta le deroghe?

6. Si considerano "imprevisti" gli atterraggi ritardati anche quando già al decollo è chiaro che l'aeromobile non potrà atterrare a Zurigo prima delle 23.30, quando uno sciopero nel luogo di partenza dura già da tre giorni oppure quando in gennaio il "freddo" viene indicato come un motivo?

7. Con quali mezzi il Consiglio federale intende ridurre il più possibile il rumore del traffico aereo in orario notturno?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che il rumore del traffico aereo, come d'altronde quello del traffico stradale e ferroviario, possono compromettere la salute alterando il benessere degli individui, causando stress, disturbi del sonno oppure aumentando il rischio di patologie cardio-circolatorie. Nel suo rapporto del 26 ottobre 2005 sullo stato e le prospettive della lotta contro il rumore in Svizzera (FF 2005 5877, 5880), il Consiglio federale ha affermato che occorre attribuire maggiore importanza alla protezione della salute della popolazione. Lo stesso obiettivo è stato enunciato nel rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004 (FF 2005 1599, 1664), pubblicato il 10 dicembre 2004, in cui il Consiglio federale ha specificato che dal punto di vista della politica ambientale e di ordinamento del territorio bisogna ridurre al minimo il numero delle persone esposte alle immissioni foniche moleste o nocive.

2. Secondo il regolamento d'esercizio dell'aeroporto di Zurigo, nella mezz'ora compresa tra le 23.00 e le 23.30, sono ammessi atterraggi e decolli senza che sia necessaria un'autorizzazione speciale, ovvero senza un motivo specifico che giustifichi la deroga. Questa disposizione non è però esaustiva. In caso di ritardi maggiori, in presenza di condizioni limitative, possono essere autorizzati eccezionalmente decolli e atterraggi (art. 39d dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica; OSIA, RS 748.131.1).

3. Finora le autorizzazioni speciali rilasciate indebitamente non hanno dato luogo a pene.

4. Tra i motivi per il rilascio di autorizzazioni speciali rientrano: neve, ghiaccio, difetti tecnici, emergenze mediche a bordo e scioperi dei servizi di sicurezza aerea. I criteri in base ai quali viene stabilita una pena ed emessa una sentenza sono disciplinati dalle disposizioni generali del Codice penale svizzero. Non è prevista la pubblicazione di singoli casi.

5. I gruppi di sorveglianza istituiti negli aeroporti di Ginevra e di Zurigo controllano che venga rispettato il riposo notturno conformemente alle prescrizioni dell'OSIA e ai regolamenti d'esercizio dei rispettivi aeroporti e come gli aeroporti valutano le domande di deroga al divieto di volo notturno. La sorveglianza completa in materia di rumore non è però compito di questi gruppi. L'esecuzione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) spetta invece all'UFAC.

6. Gli esempi indicati sembrano riferirsi a recenti casi eccezionali. Il Consiglio federale non può esprimersi sulle singole decisioni che l'aeroporto adotta riguardo alle domande di deroga.

7. Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione in materia di voli notturni garantisca una protezione sufficiente e adeguata della popolazione. In particolare, l'aeroporto di Zurigo dispone in questo ambito di regolamentazioni di gran lunga più severe degli aeroporti concorrenti. Ulteriori limitazioni comprometterebbero in misura eccessiva la sua funzione di hub e di base di diverse compagnie aeree, prima tra tutte Swiss.

Risposta del Consiglio federale.