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12.3187 · Interpellanza · 2012-03-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande attinenti alla prostituzione:

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui è giunta l'ora di sancire nella legge un diritto al salario pattuito anche per le persone dedite alla prostituzione?

2. È anch'esso dell'avviso che la vecchia giurisprudenza del Tribunale federale che riteneva tale salario contrario al buon costume ai sensi dell'articolo 20 CO violi l'uguaglianza giuridica, non risponda né al bisogno di protezione né alla libertà economica delle persone dedite alla prostituzione e non sia più al passo con i tempi?

3. Condivide l'opinione secondo cui, alla luce della rigida giurisprudenza del Tribunale federale, occorrono precisazioni nella legge?

Begründung

Da millenni la prostituzione è onnipresente nelle società più disparate, anche in Svizzera. Sebbene si possa presumere che gran parte della popolazione sia più tollerante che in passato nei riguardi della prostituzione, tale settore si muove ancora oggi in un'enorme zona grigia con le conseguenze negative che ne derivano.

Un elemento di tale discriminazione consiste nel fatto che il Tribunale federale continua a considerare contrari al buon costume ai sensi dell'articolo 20 CO i contratti stipulati da persone dedite alla prostituzione, che di conseguenza non possono far valere in giudizio il salario pattuito. Dipendono pertanto dalla buona volontà del cliente. Il nostro ordinamento giuridico preclude pertanto la sua protezione proprio a uno dei gruppi più vulnerabili della popolazione. La prostituzione gode della protezione della libertà economica garantita dalla Costituzione. Il suo prodotto è soggetto al diritto fiscale e a quello in materia di assicurazioni sociali. È pertanto ipocrita impedire a una persona di pretendere in giudizio il compenso pattuito in quanto contrario al buon costume, riscuotendo poi le imposte su tale reddito ("pecunia non olet"). Inoltre, dall'ultimo intervento depositato in tal senso è cambiata anche la concezione morale della popolazione, come dimostrano le attuali iniziative politiche a Zurigo (box del sesso) e a Berna (legge sulla prostituzione). La discriminazione giuridica di questo settore non è più al passo con i tempi ed è pertanto a sua volta contraria al buon costume.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera la prostituzione esercitata da persone adulte è legale. Spetta tuttavia ai cantoni e, nella misura in cui la legislazione cantonale lo preveda, ai comuni emanare disposizioni in merito al luogo e agli orari dell'esercizio e al tipo di prostituzione nonché norme tese a impedire effetti collaterali dannosi. Le disposizioni cantonali non possono tuttavia ostacolare la prostituzione e la libertà economica di chi si prostituisce (DTF 137 I 167). Le leggi cantonali sulla prostituzione (Ticino, Friburgo, Ginevra, Vaud, Giura e prossimamente Zurigo, Lucerna e Berna), create a partire dal 2001, confermano che in Svizzera la prostituzione esiste, che chi è dedito alla prostituzione può esercitarla entro determinati limiti legali e che vengono emanate disposizioni per proteggere tali persone.

1./2. Per questi motivi anche il Consiglio federale ritiene che nella nostra società i valori morali e l'atteggiamento siano mutati pure in riferimento alla prostituzione. Non si vede perché in un settore giuridico (diritto contrattuale) la prostituzione debba essere "contraria al buon costume", e in un altro no (p. es. diritto fiscale).

La definizione di ciò che è contrario al buon costume è soggetta al continuo mutamento dei valori della società. L'ultima decisione di diritto civile del Tribunale federale che ha valutato in modo approfondito la questione del diritto di chi si prostituisce a ottenere una remunerazione per l'offerta di prestazioni sessuali rispondendo in modo affermativo alla domanda se ciò sia contrario al buon costume risale al 1985 (DTF 111 II 295), ossia a più di 25 anni fa.

Anche il Consiglio federale ritiene che oggi un contratto sulla prestazione di offerte sessuali dietro remunerazione non possa di per sé essere considerato contrario al buon costume. Lo conferma anche la più recente dottrina svizzera (Claire Huguenin, N 38 zu Art. 19/20 OR, Basler Kommentar OR I, 5a edizione, Basilea 2011; Brigitte Hürlimann, Prostitution - ihre Regelung im schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit, Friburgo 2004).

3. È quindi probabile che anche i tribunali si adatteranno, se del caso, a questa evoluzione. Per tale motivo, il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario disciplinare esplicitamente la questione in una legge federale.

Risposta del Consiglio federale.