12.3201 · Mozione · 2012-03-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr sullo scioglimento della comunità familiare va adeguato come segue:
a. l'unione coniugale è durata almeno cinque anni e l'integrazione è avvenuta con successo, nondimeno non è stato rilasciato o è stato revocato il permesso di domicilio di cui all'articolo 42 capoverso 3, oppure
Begründung
I matrimoni fittizi costituiscono un abuso molto frequente della LStr. Dopo che il periodo di attesa per far valere il diritto di soggiorno conformemente al capoverso 1 lettera a è stato ridotto a tre anni rispetto ai cinque della vecchia LDDS, salta all'occhio il numero di unioni coniugali sciolte una volta trascorsi poco più di tre anni.
Alla luce di tali considerazioni occorre di nuovo un periodo di soggiorno di cinque anni, applicabile soltanto se non è stato rilasciato o è stato revocato un permesso di domicilio di cui all'articolo 42 capoverso 3 LStr. Altrimenti soltanto un caso di rigore o una buona integrazione giustificano la proroga del permesso di dimora.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Non esistono statistiche che indicano precisamente il lasso di tempo nel quale l'unione coniugale è sciolta una volta trascorso il termine legale di tre anni previsto dall'articolo 50 capoverso 1 lettera a della legge federale sugli stranieri (LStr). L'Ufficio federale della migrazione (UFM) non ha tuttavia rilevato indizi concreti che lascino intravvedere l'esistenza di abusi manifesti nell'applicazione di tale disposizione. La presente mozione chiede di aumentare a cinque anni la durata dell'unione coniugale prevista dall'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr. Nel suo tenore attuale, la LStr prevede che dopo la scioglimento dell'unione coniugale, il diritto del coniuge e dei figli di un cittadino svizzero o del titolare di un permesso di domicilio al rilascio e alla proroga del permesso di dimora sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e se l'integrazione è avvenuta con successo. In caso di soggiorno inferiore ai tre anni, il diritto alla proroga è previsto se sussistono gravi motivi personali (art. 50 cpv. 1 lett. a e b LStr).
Tale diritto è stato introdotto il 1° gennaio 2008, in occasione della revisione totale della LStr. In tale ambito, la soluzione proposta dall'autore della mozione tesa ad aumentare da tre a cinque anni la durata dell'unione coniugale è stata discussa dal Consiglio nazionale nella seduta del 15 giugno 2004. All'epoca tale opzione è stata respinta, in quanto la durata di tre anni proposta corrispondeva alla prassi già applicata da vari cantoni svizzeri, in particolare dal cantone di Zurigo (Boll. Uff. 2004 N 1061-1064). Inoltre, il Consiglio federale ritiene sproporzionato allontanare un coniuge straniero ben integrato dopo un soggiorno di tre anni in Svizzera. Tuttavia, il diritto alla proroga del permesso di dimora si estingue se è invocato abusivamente, in particolare per eludere le disposizioni della LStr (art. 51 cpv. 2 lett. a LStr). La disposizione legale vigente ha dato buoni risultati nella prassi e rende possibili decisioni corrette e umane. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno modificare l'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr come chiesto nella mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.