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Modifica dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge federale sugli stranieri. Casi di rigore

12.3212 · Mozione · 2012-03-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 30 lettera b della legge sugli stranieri (casi di rigore) va precisato e modificato.

Occorre definire esplicitamente che cosa si intende per caso di rigore e per importanti interessi pubblici, il che include segnatamente:

1. le persone che soggiornano in Svizzera senza disporre di un titolo di soggiorno ("sans papier");

2. le persone che vivono in unione coniugale o unione domestica registrata con una persona residente in Svizzera (concubinato);

3. il decesso del coniuge svizzero;

4. il ricongiungimento familiare in linea ascendente (soltanto in presenza di un vero caso di rigore, contrariamente ai redditieri secondo l'art. 28 LStr);

5. le persone il cui soggiorno in Svizzera riveste particolare interesse per la Svizzera (nessun legame con casi di rigore, per esempio ottimi contribuenti, artisti di fama internazionale, scienziati affermati, ecc.)

Le restanti lettere dell'articolo 30 capoverso 1 LStr vanno adeguate di conseguenza.

Begründung

L'attuale formulazione dell'articolo 30 lettera b LStr (casi personali particolarmente gravi o importanti interessi pubblici) riassume molte fattispecie. Il testo di legge deve elencare chiaramente le categorie summenzionate. Occorre in particolare citare i conviventi, poiché la loro inclusione tra i casi di rigore non corrisponde alle attuali realtà sociali. Se ad esempio un manager canadese intende farsi raggiungere in Svizzera dalla sua convivente, non siamo in presenza di un caso di rigore. Occorre inoltre distinguere gli interessi pubblici importanti dai casi di rigore.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Inserendo nella legge cinque categorie specifiche, l'autore della mozione intende precisare la possibilità, prevista dall'articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge federale sugli stranieri (LStr), di rilasciare un permesso nei casi personali particolarmente gravi o per importanti interessi pubblici. Al riguardo il diritto vigente contiene una definizione aperta che consente di tener conto nella pratica dei casi singoli. Inoltre, le categorie indicate nella mozione sono già regolate dall'attuale legge.

Durante i dibattiti sulla nuova LStr si è discusso approfonditamente se introdurre o meno una normativa specifica per chi soggiorna irregolarmente ("sans papier") in Svizzera. Il Parlamento ha adottato la posizione del Consiglio federale che prevede la possibilità di trattare i "sans papier" come casi personali particolarmente gravi nel quadro di una valutazione individuale. Secondo l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), i criteri preponderanti sono in particolare l'integrazione, il rispetto per i principi dello Stato di diritto, la situazione familiare e la durata della presenza in Svizzera (art. 31 OASA, RS 142.201).

Il concubinato può essere già ammesso come caso personale particolarmente grave, in quanto un permesso negato impedirebbe di continuare una relazione stabile e duratura ed è esclusa l'ammissione nel quadro delle disposizioni sul ricongiungimento familiare. Le istruzioni sul settore degli stranieri, emanate dall'Ufficio federale della migrazione, descrivono più precisamente le condizioni per il rilascio di un permesso (numero I 5.6.2.2.1 segg.). I partner delle unioni domestiche registrate possono richiamarsi alle disposizioni sul ricongiungimento familiare di cui all'articolo 52 LStr. Una normativa supplementare nell'ambito delle disposizioni sui casi personali particolarmente gravi non è pertanto necessaria. Lo stesso dicasi per il coniuge straniero di un cittadino svizzero deceduto: per questi casi l'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr contempla, a determinate condizioni, un diritto alla proroga del permesso.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE prevede un diritto al ricongiungimento anche per i familiari in linea ascendente. I cittadini di Paesi terzi possono ricongiungersi con i loro familiari in linea ascendente in via eccezionale solo se la situazione del cittadino del Paese terzo rientra nei casi personali particolarmente gravi e se risiede in Svizzera da molto tempo.

Scienziati eminenti e artisti di fama internazionale possono essere ammessi nel quadro delle disposizioni generali di ammissione per chi esercita un'attività lucrativa (art. 23 cpv. 3 lett. b LStr). Gli importanti interessi pubblici contemplano ad esempio anche l'ammissione per motivi fiscali (art. 32 cpv. 1 lett. c OASA).

In materia di ammissione, il diritto vigente prevede già una normativa differenziata ed efficace: non vi è nessun bisogno di inserire nella LStr le precisazioni proposte nella mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.