Finanziamento speciale per il traffico aereo. Destinazione dei contributi a favore di progetti obbligatori e prescritti per legge
12.3214 · Mozione · 2012-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché i progetti obbligatori e prescritti per legge siano finanziati, principalmente e in via prioritaria, con contributi provenienti dal finanziamento speciale per il traffico aereo.
Begründung
Secondo quanto riportato nelle spiegazioni del Consiglio federale relative alla votazione popolare del 29 novembre 2009 sul finanziamento speciale per il traffico aereo, le modifiche dell'articolo 86 della Costituzione federale consentiranno di garantire la trasparenza riguardo all'imposizione dei carburanti utilizzati nel traffico aereo. Letteralmente nel testo si legge "i proventi dell'imposta andranno a vantaggio del sistema di trasporto che paga questa imposta."
Con questa misura, il Consiglio federale e il Parlamento intendevano creare condizioni quadro il più possibile vantaggiose per l'aviazione e in particolare rafforzare la competitività dell'aviazione svizzera in un contesto internazionale caratterizzato da un'elevata pressione dei costi.
Affinché questo obiettivo possa essere raggiunto, l'aviazione deve essere sgravata dai costi. Ciò sarà possibile solo se i proventi finanziari dell'imposta di consumo sui carburanti saranno destinati in modo mirato ai progetti obbligatori e prescritti per legge. È necessario intervenire sul piano politico visto che con l'esecuzione attuale da parte dell'amministrazione vi è il pericolo acuto che il Consiglio federale e il Parlamento non rispettino questo chiaro obiettivo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'esecuzione relativa al finanziamento speciale per il traffico aereo (FSTA), l'amministrazione deve attenersi alle prescrizioni giuridiche del Consiglio federale e del Parlamento. In particolare, sono vincolanti la modificata legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2) e l'ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA; RS 725.116.22) che si basa sulla LUMin.
Con la modifica della LUMin, il Parlamento si è dichiarato favorevole all'assegnazione di sussidi (aiuti finanziari) nell'ambito del FSTA e quindi al requisito della volontarietà (cfr. cap. 5.4.1 del messaggio relativo alla modifica della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata; FF 2010 5752). Soltanto per il finanziamento dei servizi di sicurezza aerea per gli avvicinamenti e i decolli effettuati presso aerodromi più piccoli, il Parlamento si è detto favorevole allo strumento delle indennità e quindi al finanziamento limitato nel tempo di una misura di Skyguide prescritta per legge (FF 2010 5752 5753). In particolare, questa decisione va anche considerata alla luce del fatto che accordare dei sussidi per dei compiti prescritti per legge oltrepasserebbe di gran lunga il limite finanziario del FSTA.
Non si può pertanto rinunciare al criterio della volontarietà. L'assegnazione di contributi provenienti dal FSTA non dovrebbero però venir meno per via del criterio della volontarietà. I progetti aventi un nesso con i compiti prescritti dallo Stato, ma che vanno oltre le prescrizioni giuridiche minime, possono essere finanziati almeno in parte. Le numerose domande pervenute all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) per il 2012 dimostrano la molteplicità delle misure meritevoli di essere sostenute.
Il Consiglio federale è disposto a prendere in considerazione una modifica delle condizioni quadro giuridiche se, contrariamente a quanto prospettato, il requisito della volontarietà dovesse ostacolare eccessivamente la presentazione di domande di sussidio e l'assegnazione di fondi attinti dal FSTA.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale non ritiene che ci siano i presupposti per giustificare una revisione delle condizioni quadro giuridiche.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.