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12.3224 · Mozione · 2012-03-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 2 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR), introducendo un nuovo capoverso 4:

"La legge è in tutti i casi applicabile ai piccoli fondi (cpv. 3) inclusi nel comprensorio di una ricomposizione particellare fino all'iscrizione del nuovo riparto nel registro fondiario."

Begründung

La Politica agricola 2014-2017 prevede di modificare l'articolo 20 della legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr) onde consentire il raggruppamento di terreni in affitto e altre forme di raggruppamento senza modificare la proprietà fondiaria e con effetto limitato.

La Politica agricola 2014-2017 vuole altresì agevolare la realizzazione di migliorie integrali "classiche" con riordino della proprietà fondiaria. In numerosi comuni non sono ancora state realizzate ricomposizioni particellari e in alcuni di essi più del 20 per cento della superficie del comprensorio agricolo è costituito da particelle di meno di 25 are e non fa parte di un'azienda agricola.

L'articolo 2 capoverso 3 LDFR rappresenta pertanto un ostacolo considerevole per le ricomposizioni particellari:

"La legge non si applica a fondi di meno di 15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni, non facenti parte di un'azienda agricola."

I gestori agricoli temono quindi di perdere superficie agricola utile (SAU) che, in futuro, diventerà un criterio ancora più importante per i pagamenti diretti.

Per eliminare tale ostacolo occorre modificare l'articolo 2 LDFR in modo da poter applicare gli articoli 47, 56, 61 e 63 alle superfici di meno di 15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di superfici agricole: in assenza di un consorzio di miglioria, l'affittuario ha un diritto di prelazione per questi fondi attraverso l'applicazione delle disposizioni sull'autorizzazione e il controllo del prezzo di acquisto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La classica ricomposizione particellare, vale a dire il riordino e il raggruppamento delle particelle gestite (raggruppamento di terreni), si è rivelata un provvedimento efficace e sostenibile nel settore delle migliorie fondiarie. Grazie a una gestione più efficiente è possibile ridurre considerevolmente i costi di produzione e aumentare la competitività delle aziende agricole del comprensorio. Oltre agli obiettivi di politica agricola, in una ricomposizione particellare vengono tenute in considerazione e realizzate anche le esigenze in materia di pianificazione del territorio nonché le misure per la protezione della natura e del paesaggio.

Le circostanze di fatto esposte dall'autore della mozione, che possono essere confermate anche dalla Confederazione, comportano che in strutture caratterizzate da piccole particelle con un'elevata quota di terreni in affitto le aziende agricole temano la perdita di superfici da gestire e pertanto si oppongano a una ricomposizione particellare. La proposta dell'autore della mozione di estendere il campo d'applicazione del diritto fondiario rurale alle particelle di piccole dimensioni nel periodo durante il quale viene realizzata una ricomposizione particellare è opportuna e permette di trovare soluzioni adeguate.

Il Consiglio federale è disposto a sostenere una richiesta corrispondente nell'ambito del dibattito parlamentare in corso sull'evoluzione della Politica agricola (PA 2014-2017).

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.