12.3225 · Mozione · 2012-03-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di avviare negoziati con l'Unione europea, all'occorrenza con gli Stati vicini (Germania, Francia, Italia, Austria), nell'intento di trovare un accordo volto ad istituire un'imposizione alla fonte uniforme per tutti i frontalieri che lavorano in territorio elvetico.
Begründung
Le recenti statistiche confermano il costante aumento dei lavoratori frontalieri in Svizzera (più di 250 000 nel 2011).
Le modalità che regolano attualmente l'imposizione fiscale variano da un cantone all'altro e suscitano sentimenti di malcontento e incomprensione: per esempio, l'imposizione alla fonte nei cantoni di Ginevra, Ticino e Grigioni prevede diversi tassi di ristorno dell'imposta (38,8 per cento in Ticino, 12,5 per cento a Ginevra e nei Grigioni).
In altri cantoni (Giura, Neuchâtel, Vaud) l'imposizione è disciplinata da un accordo fiscale franco-svizzero del 1983, che conferma che l'imposta ristornata ai cantoni firmatari ammonta al 4,5 per cento della massa salariale, senza ricaduta fiscale per la Confederazione.
In considerazione di quanto precede, e tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nelle relazioni socioeconomiche delle regioni di frontiera a seguito dell'entrata in vigore della libera circolazione delle persone, la negoziazione di un'imposizione alla fonte dei lavoratori frontalieri che abbia modalità uniformi sul territorio svizzero permetterebbe alla Confederazione, ai cantoni e ai comuni di godere di un gettito fiscale più giusto e più equo nei confronti dei contribuenti domiciliati in Svizzera. Questa imposizione alla fonte potrebbe essere integrata nei negoziati sulle convenzioni per evitare la doppia imposizione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per quanto concerne i frontalieri che lavorano in Svizzera in qualità di dipendenti, occorre distinguere tra lavoratori frontalieri assoggettati all'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in appresso "ALCP") e i lavoratori assoggettati in modo più specifico a soluzioni bilaterali adottate dalla Svizzera con i Paesi limitrofi nell'ambito delle convenzioni in materia di doppia imposizione.
Ai sensi dell'ALCP (art. 7 cpv. 1 Allegato I), il lavoratore dipendente frontaliero è "un cittadino di una Parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una Parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra Parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana".
Diversamente dall'ALCP, le soluzioni adottate sul piano bilaterale tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi non prevedono di principio il soggiorno settimanale, ma impongono in generale il rientro quotidiano al domicilio principale.
La necessità di poter accedere a un mercato del lavoro relativamente liberalizzato deve essere peraltro considerata separatamente dalle finalità volte a evitare la doppia imposizione. Per questo motivo l'articolo 21 ALCP stabilisce che "le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione". Lo stesso principio è previsto anche nella Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS, vedi art. 19 allegato K).
Occorre evidenziare che le norme in materia di doppia imposizione applicabili ai lavoratori frontalieri si inseriscono in un contesto socioeconomico contrassegnato da caratteristiche regionali (regione di Ginevra, Arco del Giura, regioni alpine a cavallo tra Austria e Svizzera e Italia e Svizzera, regione di Basilea), che presenta particolarità maggiormente specifiche rispetto a quelle del vasto spazio europeo. Per questo motivo la Svizzera, rispettivamente i cantoni svizzeri, hanno pattuito con la Francia soluzioni "su misura" (Ginevra: imposizione al luogo in cui è esercitata l'attività come dipendente e per contropartita compensazione finanziaria unilaterale corrispondente al 3,5 per cento della massa salariale lorda a favore di taluni comuni dei dipartimenti francesi dell'Ain e della Haute-Savoie; altri otto cantoni alla frontiera con la Francia: imposizione al domicilio e per contropartita compensazione finanziaria bilaterale corrispondente al 4,5 per cento della massa salariale lorda), con la Germania (imposizione al luogo in cui è esercitata l'attività al massimo a un'aliquota corrispondente al 4,5 per cento della massa salariale lorda nello Stato in cui è esercitata l'attività), con l'Italia (imposizione al luogo di lavoro e per contropartita compensazione unilaterale corrispondente al 38,8 per cento delle entrate fiscali da parte dei tre cantoni di frontiera in favore dei comuni italiani limitrofi), con l'Austria (imposizione al luogo di lavoro e per contro partita compensazione finanziaria unilaterale da parte della Svizzera corrispondente al 12,5 per cento delle entrate fiscali relative ai residenti austriaci che lavorano in Svizzera) con il Liechtenstein (imposizione nello Stato di domicilio). Tali soluzioni tengono conto dei vari aspetti regionali di ordine storico, politico, economico e sociale. Questa realtà è assolutamente conforme non solo alle disposizioni previste dagli accordi bilaterali esistenti tra la Svizzera e l'Unione europea, ma anche ai principi in materia definiti dall'OCSE. Il paragrafo 10 del commento all'articolo 15 (redditi del lavoro dipendente) precisa ad esempio che la tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri dipendenti non è stata disciplinata da disposizioni particolari, poiché è preferibile che i problemi legati a condizioni locali siano risolti direttamente dagli Stati interessati.
Sebbene non si debbano escludere adeguamenti bilaterali e possa valere la pena di prenderli in considerazione, il contesto specifico dei rapporti transfrontalieri regionali non si presta, perlomeno al momento attuale, alla messa a punto di una soluzione uniforme tra tutti gli enti pubblici interessati, e segnatamente i cantoni, la Confederazione, gli Stati limitrofi e le loro istituzioni in maggiore o minor misura decentralizzate. Globalmente, questi sono soddisfatti delle soluzioni in essere e a quanto pare considerano adeguata la ripartizione delle entrate fiscali prevista in ogni situazione.
Non vi è motivo di considerare ingiuste o inique nei confronti dei contribuenti domiciliati in Svizzera le norme di riparto o di compensazione negoziate, e approvate dai Parlamenti interessati; i cittadini svizzeri sono anch'essi assoggettati in certi casi alle stesse norme, ad esempio se esercitano un'attività lucrativa in Germania o in Francia. Il 24 agosto 2011 il Consiglio federale ha del resto proposto l'accoglimento del postulato Robbiani (11.3607) e l'elaborazione di un rapporto sintetico che illustri sinotticamente i diversi accordi sulle imposte alla fonte a carico dei frontalieri e le loro eventuali prospettive di evoluzione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.