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Prolungare la previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) fino alla cessazione definitiva dell'attività lucrativa

12.3229 · Mozione · 2012-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) di modo che le persone che rimangono professionalmente attive dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS possano:

1. versare contributi a forme di previdenza riconosciute del pilastro 3a beneficiando di agevolazioni fiscali; e

2. differire la riscossione delle relative prestazioni di vecchiaia fino alla cessazione definitiva dell'attività lucrativa.

La modifica dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

Begründung

L'articolo 111 della Costituzione federale prevede che la Confederazione e i cantoni promuovano la previdenza individuale del terzo pilastro mediante agevolazioni fiscali. Con l'OPP 3, la Confederazione aveva introdotto uno strumento efficace, ma abbinato all'età AVS legale. Ritenendo a ragione arbitrario e non idoneo questo abbinamento, dal 1° gennaio 2008 il Consiglio federale ha prolungato fino a cinque anni oltre l'età pensionabile la possibilità di utilizzare il pilastro 3a, a condizione di continuare a esercitare un'attività lucrativa.

Tuttavia, con l'aumento della speranza di vita e la volontà di promuovere ulteriormente la partecipazione degli anziani al mercato del lavoro, anche il nuovo limite massimo - 70 anni per gli uomini e 69 anni per le donne - risulta arbitrario e, alla luce della norma costituzionale summenzionata, probabilmente molto difficile da giustificare sia sul piano giuridico che di fatto. Proseguire l'attività lucrativa oltre l'età pensionabile è una scelta e deve rimanerlo. È però innegabile che ne traggano vantaggi sia le persone interessate sia l'economia nel suo insieme. È quindi ragionevole e opportuno che lo Stato incentivi le persone anziane che desiderano continuare a lavorare prolungando in modo illimitato le agevolazioni fiscali previste dalla previdenza vincolata del pilastro 3a.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto riguarda la previdenza professionale nel suo complesso, il Consiglio federale da anni adotta sistematicamente una politica volta a promuovere la partecipazione degli anziani al mercato del lavoro fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e oltre (si veda ad esempio la breve descrizione nel messaggio concernente la riforma strutturale nella previdenza professionale, II Provvedimenti per favorire la permanenza dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro, 6 Situazione iniziale e 7 Modalità; FF 2007 5199, http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/5199.pdf). Nell'elaborare e attuare le diverse misure ha badato a che il sistema della previdenza professionale fosse impostato in modo coerente, reso più flessibile e ampliato. La possibilità, in caso di proseguimento dell'attività lucrativa, di differire la riscossione della prestazione di vecchiaia del pilastro 3a fino al compimento dei 70 anni per gli uomini e dei 69 anni per le donne e di continuare a versare contributi al pilastro 3a beneficiando di agevolazioni fiscali è stata la prima misura attuata in questo ambito (in vigore dal 2008). Anche la prestazione di libero passaggio deve essere percepita al più tardi al compimento dei 70 anni per gli uomini e dei 69 anni per le donne, un limite riconosciuto da tempo per il rinvio della riscossione della prestazione di vecchiaia, che gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento (art. 13 cpv. 2 LPP). Inoltre il nuovo articolo 33b LPP (in vigore dal 2011) permette all'assicurato di continuare a versare contributi previdenziali fino al limite di età summenzionato.

Le persone che hanno la possibilità di lavorare oltre i 70 anni e sovente esercitano anche un'attività interessante devono poterlo fare. Pur condividendo il parere dell'autore della mozione, secondo cui proseguire l'attività lucrativa oltre l'età pensionabile è e deve rimanere una scelta, il Consiglio federale ritiene tuttavia che limitare l'età per la promozione della previdenza per la vecchiaia mediante vantaggi fiscali sia oggettivamente giustificato e non sia contrario al mandato costituzionale. La promozione da parte dello Stato del processo di risparmio per la vecchiaia e del rinvio della riscossione della prestazione di vecchiaia del pilastro 3a deve essere limitata nel tempo. Inoltre le persone che rimangono attive dopo i 70 anni perché hanno bisogno di un reddito da lavoro supplementare non dispongono di mezzi che potrebbero versare al pilastro 3a.

La soppressione del limite di età causerebbe ulteriori perdite nel gettito fiscale per gli anni fino alla cessazione definitiva dell'attività lucrativa, anche se quest'ultima fosse svolta con un grado di occupazione ridotto. Ai fini delle agevolazioni fiscali, oltre alla deducibilità dei contributi dalle tasse, è rilevante che gli averi già risparmiati e i loro proventi non siano tassati prima del versamento e che, in caso di prelievo degli averi di previdenza in forma di capitale, l'imposizione fiscale (per l'imposta federale diretta, gli averi di previdenza riscossi in forma di capitale sono tassati separatamente dagli altri redditi al momento del versamento e l'imposta è calcolata su un quinto della tariffa, v. art. 38 LIFD) possa essere ulteriormente ridotta con la riscossione scaglionata di diversi averi del pilastro 3a. I due ultimi effetti dipendono direttamente dall'età massima alla quale va riscossa la prestazione e dal numero di anni che intercorrono tra la prima e l'ultima data possibile. Per contro essi insorgono a prescindere dal grado di occupazione con cui viene proseguita l'attività lucrativa, per cui la incentiverebbero solo in misura ridotta. Per evitare abusi si dovrebbe definire il grado di occupazione minimo con cui continuare a svolgere l'attività lucrativa e limitare il numero dei possibili conti e polizze del pilastro 3a. Questo aumenterebbe la densità normativa e i controlli per tutti gli assicurati del pilastro 3a.

Il Consiglio federale ritiene quindi che per il pilastro 3a, coordinato con la previdenza professionale nel suo complesso, il limite di cinque anni oltre l'età ordinaria di pensionamento non debba essere soppresso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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