Considerazione del volume di lavoro correlato alla gestione del bosco e all'estivazione nel calcolo dei valori USM
12.3234 · Postulato · 2012-03-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esaminare in che modo, nell'ambito della Politica agricola 2014-2017, è possibile considerare il volume di lavoro (coefficienti USM) correlato alla gestione del bosco e all'estivazione (considerazione per il diritto ai pagamenti diretti, limite per essere riconosciute come aziende agricole in virtù del diritto fondiario rurale e diritto ai provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali).
Begründung
Il bosco è un'importante fonte di reddito per numerose aziende agricole. In molte regioni un'adeguata cura e gestione del bosco costituiscono la base per una protezione efficace contro le valanghe e le alluvioni nonché per un'elevata biodiversità. È quindi opportuno che nel calcolo delle USM si tenga conto del rispettivo dispendio di lavoro.
La conduzione del bestiame all'alpe, con la sua lunga tradizione, è un'attività molto importante per un gran numero di aziende. L'estivazione è un fattore determinante per preservare l'apertura del paesaggio rurale e frenare l'avanzamento del bosco. Per tale motivo, ad essa è tributata la dovuta attenzione nella PA 2014-2017. Finora non sono invece state formulate proposte volte a considerare nel calcolo delle USM il volume di lavoro correlato alla gestione del bosco.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il calcolo dell'unità standard di manodopera (USM) per il limite per essere riconosciuta come azienda agricola nel diritto fondiario rurale (artt. 5 e 7 legge federale sul diritto fondiario rurale, LDFR, RS 211.412.11) e quello del volume di lavoro adeguato nell'ambito delle misure sociali collaterali (art. 80 legge sull'agricoltura, LAgr, FS 211.412.11) e dei miglioramenti strutturali (art. 89 LAgr) tengono già conto della cura e dell'utilizzo del bosco di proprietà dell'azienda nonché dell'estivazione. Le basi legali e i coefficienti sono disciplinati in maniera uniforme nei seguenti testi normativi:
a. per il limite per essere riconosciuta come azienda agricola secondo la LDFR, nell'articolo 2a dell'ordinanza sul diritto fondiario rurale, ODFR (RS 211.412.110);
b. per le misure sociali collaterali e i miglioramenti strutturali, nell'allegato 1 dell'ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura, OIMSC (RS 913.211).
Per il bosco di proprietà dell'azienda e le aziende d'estivazione gestite in proprio, nella PA 2014-2017 si prevede di riprendere i coefficienti USM vigenti senza apportarvi alcuna modifica.
La rilevazione del valore USM per i pagamenti diretti ha luogo a cadenza annuale. Per contenere il dispendio amministrativo e quello correlato al controllo, i rami aziendali considerati sono stati raggruppati in maniera considerevole e si è tenuto conto soltanto di pochi coefficienti USM. Inoltre, conformemente all'articolo 3 LAgr, gli strumenti di politica agricola nell'ambito dei pagamenti diretti si limitano all'agricoltura in senso stretto. Essa comprende la produzione agricola, le difficoltà naturali delle zone in pendenza e in forte pendenza nonché il maggiore dispendio di lavoro delle aziende che praticano l'agricoltura biologica. Siccome la gestione del bosco non può essere considerata un'attività dell'agricoltura in senso stretto, non se ne può tener conto nel calcolo delle USM per i pagamenti diretti. L'estivazione è invece tenuta in considerazione in quanto non si riduce l'effettivo di animali, determinante per il calcolo delle USM, nonostante essi siano assenti dall'azienda principale.
Concludendo si constata che, negli ambiti rilevanti, la normativa vigente tiene già conto della richiesta espressa nel postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.