12.3235 · Mozione · 2012-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di procedere alla revisione dell'articolo 18a della sulla pianificazione del territori (LPT) nei seguenti termini:
Art. 18a Impianti solari
Cpv. 1
Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate devono essere autorizzati mediante una procedura semplice e rapida, sempre che non ne siano interessati monumenti storici d'importanza nazionale o internazionale.
Cpv. 2
Sono considerati impianti solari accuratamente integrati, per quanto tecnicamente possibile, in particolare
a. gli impianti integrati a filo del tetto, sulla linea di colmo, ai lati;
b. gli impianti integrati nelle facciate;
c. gli impianti integrati nei tetti o nelle facciate sulla totalità della loro superficie.
Cpv. 3
Non possono essere pregiudicati in misura considerevole i monumenti storici d'importanza nazionale o internazionale, rilevati come oggetti singoli nell'inventario dei beni culturali conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e alla relativa ordinanza. Per questi impianti l'autorità edilizia può fissare esigenze più elevate per l'integrazione nei tetti e nelle facciate, quali scandole solari o impianti integrati in modo ottimale sulla totalità della superficie.
Begründung
Secondo il capoverso 2 dell'articolo 18a LPT proposto durante la sessione primaverile, i cantoni e i comuni suddividono le loro zone edificabili a loro volta in zone soggette e zone non soggette ad autorizzazione per impianti solari. Ciò significa che ogni comune dovrebbe emanare un regolamento di zona specifico a seconda delle zone. A questo scopo occorrerebbe definire in modo oggettivo ed equo sul piano giuridico dove e per quali edifici gli impianti solari possono essere realizzati con o senza autorizzazione. Ovviamente nulla da ridire sul fatto che in Svizzera ci siano prescrizioni diverse per le zone commerciali e industriali e per le zone nucleo. Tuttavia, se ognuno dei 2600 comuni svizzeri decide ad esempio in merito a cinque zone, allora dovrebbero essere emanati perlomeno 13 000 nuovi regolamenti di zona per l'utilizzazione dell'energia solare. Solo a quel punto l'interessato alla realizzazione di un impianto saprebbe se nel suo caso è necessaria un'autorizzazione oppure no. Un'ulteriore incertezza sul piano giuridico è data dal fatto che il capoverso 3 del nuovo articolo 18a LPT non definisce né i monumenti culturali né i monumenti naturali.
A fronte di tutto ciò sarebbe sufficiente una sola disposizione, che dia all'interessato il diritto di utilizzare la superficie dei tetti e delle facciate. Si tratterebbe di una norma direttamente applicabile, il cui contenuto corrisponde in modo semplificato alla decisione del Consiglio degli Stati del 28 agosto 2010 e che è già stato applicato con successo in diversi cantoni a edifici nuovi, risanamenti edilizi, costruzioni agricole e monumenti storici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide la richiesta della mozione e intende promuovere il potenziamento delle energie rinnovabili, semplificandolo laddove possibile.
In occasione della procedura di appianamento delle divergenze relativa alla revisione del 22 giugno 2007 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), l'art. 18a della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) è stato inserito nella LPT ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2008.
L'oggetto 10.019 per una revisione parziale della LPT menzionato dall'autore della mozione comprende anche l'articolo 18a, che lo stesso Parlamento ha voluto nuovamente sottoporre a revisione. Il Consiglio federale avrebbe preferito verificare la disposizione e, se necessario, adeguarla nel quadro della seconda tappa della revisione della LPT. Se la revisione della disposizione entra però in vigore, occorre che abbia la possibilità di consolidarsi nella pratica, visto che revisioni continue non sono particolarmente favorevoli a quella certezza del diritto auspicata con la presente mozione. Se dovessero emergere lacune riguardo alla nuova disposizione, esse si potrebbero risolvere nell'ambito della seconda tappa della revisione della LPT. Il Consiglio federale ritiene che una mozione, con la quale si esige un nuovo testo prestabilito, limiti eccessivamente il margine di intervento in vista di eventuali necessarie ottimizzazioni.
Il collegio non condivide le perplessità dell'autore della mozione in merito ai contenuti. L'articolo 18a capoverso 2, nella versione concordata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati, attribuisce al diritto cantonale soltanto la competenza di stabilire determinati tipi di zone edificabili, meno sensibili dal punto di vista estetico, nelle quali possono essere realizzati anche altri tipi di impianti solari senza autorizzazione (lett. a), oppure di prevedere l'obbligo di autorizzazione edilizia per tipi di zone protette chiaramente circoscritte (lett. b). Se non si fa capo a tale competenza, i piani di utilizzazione non devono essere adattati. In caso contrario, è sufficiente prevedere le conseguenze a livello giuridico dell'articolo 18a capoverso 2 lettera a o b per determinati tipi di zona.
Inoltre va considerato che le attuali regolamentazioni cantonali concernenti l'obbligo di autorizzazione per impianti solari sono molto diverse tra loro. Pertanto la nuova versione concordata è un importante passo in avanti verso un'armonizzazione.
Deve essere un'ordinanza a definire quali sono i monumenti culturali e naturali d'importanza cantonale o nazionale. Il Consiglio federale ritiene infatti che la questione non possa essere regolata a livello di legge formale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.