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12.3276 · Interpellanza · 2012-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L'introduzione di un ammortizzatore anticiclico proposta dal Consiglio federale il 18 novembre 2011 dovrebbe comportare anche effetti di carattere strutturale. L'ammortizzatore anticiclico sarà attivato a partire dal superamento di determinati valori soglia. Tale decisione potrebbe considerare ad esempio l'incremento del volume complessivo dei crediti o dei crediti ipotecari in Svizzera, il rapporto fra volume di crediti ipotecari e PIL oppure il rapporto fra volume dei crediti e dei depositi a risparmio. Queste definizioni sono imprecise, pertanto sottopongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. In base a quali parametri di calcolo l'incremento del volume dei crediti sarà considerato eccessivo e quindi potenzialmente pericoloso per la stabilità finanziaria? Come va intesa secondo il Consiglio federale la sorveglianza macroeconomica del mercato da parte della BNS?

2. In che modo il Consiglio federale intende assicurare che l'ammortizzatore anticiclico sia attivato solo temporaneamente e non possa quindi tramutarsi definitivamente in un requisito supplementare riguardante i mezzi propri?

3. Entro quale scadenza sarà presentato un elenco di criteri trasparenti e verificabili in base a cui si deciderà l'attivazione, rispettivamente la disattivazione dell'ammortizzatore anticiclico? In caso di recessione è opportuno ridurre i criteri riguardanti i fondi propri delle banche? In quali casi concreti va disattivato l'ammortizzatore?

4. Nel caso in cui in altri Paesi le nuove regole di Basilea II - e quindi anche l'ammortizzatore anticiclico - dovessero entrare in vigore in forma attenuata oppure con effetto posticipato, la Confederazione come intende assicurare che la competitività delle banche svizzere non venga pregiudicata?

5. Quale ruolo assumeranno FINMA, BNS e DFF nell'attivazione dell'ammortizzatore anticiclico? Come saranno ripartiti i relativi diritti di voto?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Un incremento eccessivo del volume dei crediti non può essere identificato meccanicamente. Storicamente, il surriscaldamento dei mercati dei crediti ha spesso provocato gravi crisi bancarie. Allo scopo di identificare nel contesto storico possibili disequilibri del sistema finanziario, la Banca nazionale svizzera (BNS) effettuerà pertanto un'analisi sistematica delle variabili riguardanti il volume dei crediti e i prezzi. La sorveglianza dei mercati sotto il profilo macroeconomico da parte della BNS consiste nell'analisi approfondita di disequilibri del mercato creditizio svizzero che rappresentano un pericolo per la stabilità finanziaria. L'obiettivo è in particolare di rafforzare la resistenza del sistema finanziario in considerazione di raffreddamenti dell'economia reale nonché di contenere la creazione di rischi sistemici.

2. La prevista disposizione nell'ordinanza sui fondi propri stabilisce chiaramente che l'ammortizzatore può essere attivato solo per rafforzare la resistenza delle banche nei confronti di una crescita eccessiva del volume dei crediti oppure per contrastare una crescita eccessiva del volume dei crediti. È altresì necessario definire chiaramente che l'ammortizzatore deve essere disattivato non appena tali premesse non sono più adempiute. Spetta alle autorità competenti dell'attivazione o disattivazione dell'ammortizzatore (BNS, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA) osservare costantemente i rapporti. Del resto, analogamente a tutte le esigenze in materia di fondi propri, una banca ha la possibilità di esigere dalla FINMA nel caso concreto una decisione di accertamento impugnabile.

3. La BNS eseguirà un'analisi sistematica del mercato creditizio e immobiliare svizzero e individuerà gli sviluppi che in passato non si sono rivelati sostenibili. Il rapporto pubblicato in data 18 novembre 2011 dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) concernente l'attuazione di un ammortizzatore anticiclico in Svizzera fornisce un quadro dettagliato sugli indicatori potenzialmente rilevanti. L'attivazione o l'adeguamento dell'ammortizzatore di capitale anticiclico non può avvenire in base a una regola meccanica, in quanto si esige una certa flessibilità e coerenza delle decisioni nel tempo. In tal modo si dovrebbero anche evitare effetti collaterali indesiderati in segmenti delle operazioni di credito che non presentano indizi di sviluppi lacunosi. L'ammortizzatore deve aiutare ad assorbire le perdite in tempi di crisi. La sua disattivazione, ossia una liberazione del capitale supplementare accumulato, deve avvenire in concomitanza con la realizzazione di rischi. In tempi favorevoli, i rischi si creano gradualmente, mentre le ripercussione di una crescita eccessiva dei crediti possono verificarsi repentinamente. Questo presuppone una verifica costante delle informazioni rapidamente disponibili, affinché l'ammortizzatore, se del caso, possa essere liberato rapidamente e per tempo. La sua liberazione in tempi di crisi è sensata, in quanto aiuta a conservare la concessione di crediti da parte delle banche anche in tempi di magra e ad evitare un ulteriore peggioramento dell'evoluzione congiunturale.

4. L'ammortizzatore di capitale anticiclico rappresenta una misura temporanea che obbliga le banche, a seconda dello sviluppo del mercato dei crediti, a detenere capitale supplementare. Esso viene attivato solo se una crescita eccessiva del volume dei crediti sul mercato svizzero rappresenta un rischio per la stabilità finanziaria. L'ammortizzatore mira a proteggere le banche dalle ripercussioni di un incremento eccessivo del volume dei crediti. La migliore stabilità della piazza finanziaria svizzera si tradurrà in un vantaggio comparativo per un'economia nazionale fortemente dipendente dalle prestazioni di servizi finanziari.

L'ammortizzatore interessa le operazioni nazionali delle banche svizzere nonché delle filiali di banche estere. In Svizzera non si creerà pertanto alcuno svantaggio concorrenziale degno di nota. Le operazioni con l'estero delle banche svizzere non sono toccate dall'ammortizzatore di capitale anticiclico, per cui anche in questo ambito non vi dovrebbero essere svantaggi concorrenziali.

5. Il procedimento che regola l'attivazione e la disattivazione dell'ammortizzatore è disciplinato nella prevista ordinanza. Prima di presentare una pertinente richiesta al Consiglio federale, la BNS consulta la FINMA. Il Consiglio federale è responsabile dell'attivazione e disattivazione.

Risposta del Consiglio federale.