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Semplificare le elezioni al Consiglio nazionale nei cantoni a sistema maggioritario

12.3291 · Interpellanza · 2012-03-16

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere, con riferimento alla procedura di elezione al Consiglio nazionale, alle seguenti domande: 1. È disposto a modificare la legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1) in modo tale che anche i cantoni che eleggono i propri rappresentanti al Consiglio nazionale secondo il sistema maggioritario e non prevedono l'elezione tacita (si tratta attualmente dei cantoni di AR, AI, UR e GL) possano adottare provvedimenti che facilitino agli aventi diritto di voto l'acquisizione delle necessarie informazioni sui candidati?2. Come valuta la prospettiva che i cantoni possano ammettere la distribuzione di schede prestampate non ufficiali (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b LDP) che i candidati o i partiti, ad esempio, possono allegare al materiale di voto (come accade p. es. in molte elezioni al Consiglio degli Stati o in altre elezioni cantonali)?3. Come valuta la prospettiva che tali cantoni possano consentire l'utilizzo di schede prestampate ufficiali (cfr. art. 50 LDP) ai candidati che si sono annunciati entro un dato termine (che non deve necessariamente coincidere con quello dell'elezione tacita)?4. Come valuta la prospettiva di sollecitare i cantoni affinché rendano noti (p. es. nel materiale di voto o sul sito Internet del cantone) i nominativi dei candidati che si sono annunciati entro tale termine?

Begründung

Oggi come oggi, i cantoni summenzionati non possono utilizzare, per le elezioni al Consiglio nazionale, schede prestampate recanti i nomi dei candidati (art. 48 e 49 cpv. 1 lett. b LDP). A causa di tale divieto, gli aventi diritto di voto ricevono, con il materiale di voto, una scheda che devono compilare di proprio pugno, procurandosi da sé le informazioni concernenti il nome, il domicilio, la professione ecc. dei candidati. Oltre ad essere motivo d'insicurezza per i votanti, ciò comporta un notevole onere finanziario per i candidati, che a loro spese devono dare la più ampia diffusione a tali informazioni. Giacché la scheda talvolta non è compilata in modo chiaro, risulta inoltre arduo determinare la volontà del votante. La confusione aumenta se contemporaneamente hanno luogo le elezioni al Consiglio degli Stati per le quali il diritto cantonale ammette le schede prestampate: in tal caso gli aventi diritto di voto devono infatti seguire due procedure distinte. L'attuale sistema penalizza infine anche gli svizzeri all'estero, spesso informati in modo insufficiente.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore dell'interpellanza solleva un problema reale. Dopo la liberalizzazione del voto per corrispondenza degli svizzeri all'estero (1992), la percentuale degli aventi diritto di voto senza domicilio effettivo in Svizzera ha fatto segnare una crescita costante.Negli ultimi due decenni, i cantoni a sistema maggioritario hanno optato per due soluzioni distinte: Obvaldo e Nidvaldo prevedono l'elezione tacita ai sensi dell'articolo 50 della legge federale sui diritti politici (LDP), e contemplano pertanto una procedura di presentazione delle candidature con un numero chiuso di candidati, cui fa seguito la distribuzione di schede prestampate in cui il candidato prescelto va contrassegnato con una crocetta. I cantoni di Uri, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, per contro, hanno mantenuto il sistema maggioritario originario (art. 47-49 LDP), secondo cui i votanti ricevono una scheda vuota sulla quale possono iscrivere il nominativo di una persona eleggibile, vale a dire una persona che abbia compiuto il diciottesimo anno d'età e non sia interdetta per infermità o debolezza mentali (art. 136 Cost.). Nel 2011 erano circa 5 120 000 le persone che soddisfacevano tali requisiti.Nel 2011 la Cancelleria federale è stata in effetti interpellata da numerosi svizzeri all'estero che chiedevano informazioni sui candidati. Si constata dunque che l'evoluzione del diritto, delle circostanze materiali e della tecnica richiedono un nuovo intervento legislativo. In tale contesto occorrerà tuttavia premurarsi di non introdurre distinzioni che accrescano inutilmente la complessità della normativa e ostacolino in tal modo l'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini.Il Consiglio federale è disposto a esaminare una modifica della LDP che permetta di risolvere i problemi individuati dall'autore dell'interpellanza.Per raggiungere tale scopo si predilige l'opzione proposta nel numero 4 dell'interpellanza: anche i cantoni che non contemplano l'elezione tacita dovranno prevedere un termine per la presentazione delle candidature e trasmettere poi agli aventi diritto di voto, in forma cartacea o elettronica, i dati personali dei candidati, come cognome e nome, domicilio, professione e partito (cfr. l'art 33 LDP, applicabile al sistema proporzionale).Ancorché più problematico, sarebbe eventualmente ipotizzabile anche l'utilizzo di schede prestampate ufficiali contenenti i nominativi di tutte le persone che hanno presentato la candidatura entro il termine (in tal caso i prescelti vanno contrassegnati con una crocetta) e un riquadro vuoto in cui chi vota può iscrivere di proprio pugno il nominativo di un'altra persona, il che corrisponderebbe grossomodo alla variante prospettata dal numero 3 dell'interpellanza.Va per contro bocciata l'opzione delle "schede prestampate non ufficiali", prevista nel numero 2 dell'interpellanza: l'obbligo di utilizzare schede ufficiali è infatti una delle grandi conquiste della LDP, giacché garantisce la parità di trattamento tra i candidati e tra le formazioni politiche e previene manipolazioni del voto. In quanto elemento cardine del meccanismo di autorganizzazione dello Stato, le elezioni devono essere gestite da autorità neutrali sottoposte a un controllo statale, poiché in caso contrario lo Stato non può assumere la responsabilità della correttezza del voto. Se si ammettessero schede prestampate non ufficiali, si faciliterebbe ad esempio (e sarebbe più difficile impedire) la messa in circolazione di schede falsificate.È vero che l'uniformità che verrebbe a realizzarsi nei cantoni in questione tra le norme concernenti l'elezione del Consiglio degli Stati e quelle riguardanti l'elezione del Consiglio nazionale produrrebbe indubbi vantaggi. Non va tuttavia dimenticato che quella del Consiglio nazionale è un'elezione democratica organizzata su scala nazionale che non si svolge secondo 26 distinte procedure cantonali. In un'epoca di grande mobilità come la nostra, gli svantaggi derivanti dalle differenze procedurali che si troverebbe ad affrontare chi si trasferisce in un altro cantone non sarebbero affatto inferiori ai vantaggi prodotti dal fatto che ogni cantone prevede procedure uniformi di elezione delle due Camere federali. Inversamente, spetta esclusivamente ai cantoni (art. 150 cpv. 3 Cost.) decidere se sia il caso di uniformare maggiormente la procedura di elezione al Consiglio degli Stati a quella prevista per il Consiglio nazionale.