12.3293 · Interpellanza · 2012-03-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel rapporto di revisione del febbraio 2012 sugli sgravi dell'imposta federale diretta concessi in applicazione della legge federale in favore delle zone di rilancio economico (decreto Bonny), il Controllo federale delle finanze (CDF) ha riportato pratiche cantonali estremamente lacunose nella sorveglianza delle esenzioni fiscali che sono state concesse sugli utili delle imprese in virtù del decreto Bonny e che sono considerate espressamente "sovvenzioni per la promozione economica" (p. 21 del suddetto rapporto). Il CDF ha rilevato anche l'assenza di coordinamento tra l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la SECO in merito alle esenzioni decise dai cantoni che, in nome del segreto fiscale, sono state scandalosamente prive della trasparenza necessaria.
A tale proposito, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. In linea generale, a quanto ammonta la perdita di guadagno fiscale della Confederazione e dei cantoni determinata dal decreto Bonny dal 2007 ad oggi?
2. In questo periodo, quali sono stati gli effetti concreti sulla creazione di nuovi posti di lavoro per veri residenti in Svizzera? Qual è stato il costo degli investimenti sostenuto dalla Confederazione e dai cantoni per ogni posto creato? E quali sono stati gli effetti sull'economia regionale e sulle ristrutturazioni economiche?
3. Emerge che alcune delle società interessate abbiano rimpatriato in territorio cantonale una parte degli utili realizzati da società dello stesso gruppo, ma con sede in altri Paesi. Tale comportamento avrebbe portato a gonfiare gli utili dichiarati - non imponibili - in Svizzera e a ridurli di conseguenza negli altri Paesi. Il Consiglio federale riconosce gli effetti perversi di questa modalità di promozione economica mediante incentivi fiscali? È in grado d'indicare quante imprese hanno effettuato detto rimpatrio nel periodo dal 2007 ad oggi?
4. In caso di mancato rispetto degli impegni presi con il cantone, le imprese che hanno perso il diritto all'esenzione hanno sempre rimborsato le imposte non versate?
5. È stata sempre rispettata la norma dell'esenzione di dieci anni? Quanti casi d'esenzione hanno derogato a tale norma?
6. Nel suo rapporto d'attività 2010, il CDF cita un rapporto di audit concernente le esenzioni fiscali dei cantoni. Il Consiglio federale non ritiene che, ai sensi dell'articolo 6 LTrans, la pubblicazione di questo rapporto sia d'interesse pubblico?
Stellungnahme des Bundesrates
Il rapporto del Controllo federale delle finanze ha individuato possibilità di miglioramento, in particolare nell'ambito della complessa collaborazione tra la Confederazione e i cantoni. Come indicato dal CDF, lo scorso anno la SECO ha intrapreso i lavori necessari e ha adottato misure adeguate.
1. Nel quadro della nuova politica regionale (NPR), finora, la SECO e l'AFC non hanno pubblicato alcuna informazione sul volume degli sgravi fiscali relativi all'imposta federale diretta. Tuttavia è previsto che i dati in merito confluiscano nella valutazione del programma pluriennale della politica regionale. L'analisi d'impatto, che dovrebbe essere portata a termine entro il 2013, fornirà un quadro completo dello strumento degli sgravi fiscali a livello federale. Poiché le agevolazioni fiscali a livello cantonale e comunale sono di competenza dei cantoni, la Confederazione non può produrre informazioni a riguardo.
2. L'impatto sull'economia regionale dei progetti che prevedono sgravi fiscali sarà oggetto di un'analisi che verrà condotta nell'ambito della valutazione del programma pluriennale di politica regionale relativa al periodo 2008-2015. Attualmente, si constata comunque che tra il 2004 e il 2010 sono state emanate dal DFE complessivamente 313 decisioni in materia di sgravi fiscali. Si è stimato che l'attuazione dei progetti avrebbe portato alla creazione di 18 000 nuovi posti di lavoro. Dei 313 progetti, 66 non hanno trovato attuazione o sono stati attuati solo in parte e di conseguenza non hanno beneficiato, o hanno beneficiato solo parzialmente, delle agevolazioni fiscali. Per i restanti 247 progetti era prevista la creazione di 14 000 nuovi posti di lavoro: 11 000 erano già presenti alla fine del 2010 e, conformemente alle condizioni della decisione, 3000 sarebbero stati creati durante le fasi successive.
3. Per la ripartizione degli utili tra società con sede in diversi Paesi, la Svizzera applica le direttive dell'OCSE sui prezzi di trasferimento. Inoltre, partecipa attivamente alle discussioni sull'evoluzione del relativo modello dell'OCSE, oltre che all'elaborazione di norme che sono riconosciute e applicate dalla comunità fiscale internazionale. Eventuali riporti contabili degli utili non giustificati possono essere corretti nell'ambito di queste regolamentazioni.
4. Se l'impresa non adempie alle condizioni della decisione, lo sgravio fiscale cessa anticipatamente. Se il mancato rispetto delle condizioni da parte dell'impresa è considerevole oppure se lo sgravio viene utilizzato in modo abusivo, le agevolazioni fiscali possono anche essere revocate con effetto retroattivo (ovvero le imposte devono essere pagate a posteriori). La SECO non è a conoscenza di casi in cui l'azienda non ha effettuato i pagamenti.
5. L'articolo 12 della legge federale sulla politica regionale (RS 901.0) rinvia all'articolo 23 capoverso 3 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID, RS 642.14), in base alla quale è possibile concedere sgravi fiscali per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. I cantoni interpretano il concetto di anno di fondazione in diversi modi: in alcuni casi, intendono l'anno civile, in altri l'anno d'esercizio, in altri ancora una combinazione dei due. Al fine di garantire la certezza del diritto, nel 2011 il DFE ha stabilito che per quanto riguarda le decisioni emanate si applica la prassi del cantone in questione, a meno che la decisione non preveda espressamente qualcos'altro. Dal 2012 nelle decisioni è esplicitamente indicata una durata massima degli sgravi fiscali pari a 10 anni civili.
6. Conformemente alla legge sulla trasparenza (LTras, RS 152.3), l'accesso a documenti ufficiali può essere limitato, differito o negato in presenza di interessi prevalenti di natura pubblica o privata (cfr. art. 7 e 8 LTras). Secondo l'articolo 8 capoverso 2 LTras, i documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto dopo che è stata presa la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base. In questo caso, il rapporto costituisce la base per l'analisi d'impatto attualmente in corso (2012/13) e per la verifica dello strumento dell'esenzione fiscale. In linea di principio, dopo che sarà stata presa la decisione il rapporto potrà essere pubblicato, fatti salvi l'articolo 4 LTras per quanto riguarda le disposizioni speciali previste in altre leggi federali e l'articolo 7 capoverso 1 lettere d ed e LTras riguardo alle relazioni internazionali e intercantonali.
Risposta del Consiglio federale.