Riforma dell'imposizione delle imprese II, principio degli apporti di capitale. Diminuire sensibilmente la perdita di entrate
12.3315 · Mozione · 2012-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto che diminuisca sensibilmente l'enorme perdita di entrate per la Confederazione e per i cantoni risultante dal passaggio al principio degli apporti di capitale. È necessario verificare in particolar modo la revisione delle pertinenti leggi tributarie.
Per quanto riguarda il principio degli apporti di capitali, le suddette leggi vengono strutturate in modo che gli apporti possono essere rimborsati esentasse solo se le società hanno distribuito tutte le riserve di utile distribuibile, compreso l'utile dell'anno corrente, indipendentemente dal momento in cui è stato effettuato l'apporto. Per le cooperative deve essere prevista una regolamentazione analoga. All'interno dei gruppi societari devono essere evitate le possibilità di elusione.
Per tutte le varianti occorre presentare le ripercussioni per la Confederazione, i cantoni e i comuni in ordine al reddito.
Begründung
Nel 2011 è entrata in vigore la riforma dell'imposizione delle imprese, esito di una votazione referendaria che ha ottenuto un risicato 50,5 per cento di voti favorevoli. Il progetto non aveva chiarito le ripercussioni finanziarie e le modalità del passaggio dal principio del valore nominale a quello degli apporti di capitale. Nel frattempo diverse imprese hanno già annunciato tra i 200 e i 300 miliardi di franchi di riserve aggio per la distribuzione esentasse. Le ripercussioni sarebbero ulteriori enormi perdite fiscali (circa 10 miliardi di franchi) per Confederazione, cantoni e comuni. In merito alla loro entità, il Consiglio federale non ha fornito informazioni veritiere né in seno al Parlamento né durante la campagna precedente la votazione.
Questo mostra che la normativa legale è assolutamente insufficiente, in quanto non determina fino a che punto le riserve aggio possano essere distribuite esentasse. Il legislatore ha lasciato aperta la questione, ma è assolutamente necessaria una precisazione. Gli apporti dovrebbero poter essere rimborsati esentasse solo se tutte le riserve di utile distribuibile sono state ripartite. Ciò assicura anche che le distribuzioni di riserve aggio e i rimborsi al valore nominale siano trattati alla stessa maniera, come voluto dal legislatore.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
A metà aprile 2011 sono state depositate presso il Consiglio nazionale due mozioni concernenti l'introduzione del principio degli apporti di capitale, ossia la mozione Leutenegger Oberholzer 11.3351, "Precisare il principio degli apporti di capitale", e la mozione Bischof 11.3462, "Riforma dell'imposizione delle imprese II. Correzione del principio degli apporti di capitale". Entrambi gli interventi incaricavano il Consiglio federale di presentare le revisioni di legge necessarie affinché possano essere ridotte le inattese minori entrate fiscali derivanti dal principio degli apporti di capitale. Dette revisioni dovranno prevedere l'introduzione nel diritto della società anonima o nel diritto fiscale pertinenti norme sull'attribuzione e sull'utilizzazione delle riserve provenienti da apporti di capitale.
Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha proposto di accogliere entrambe le mozioni. Esso si è dichiarato disposto a esaminare soluzioni a livello di diritto commerciale e di diritto fiscale che vincolassero il pagamento di riserve provenienti da apporti di capitale a condizioni da definire in maniera più dettagliata. Il 23 dicembre 2011 il Consiglio nazionale ha però respinto di misura le due mozioni.
Se il Consiglio degli Stati dovesse accogliere la presente mozione è previsto di avviare ancora questo anno una consultazione sulla concreta impostazione della revisione.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.