12.3337 · Mozione · 2012-04-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di intensificare i controlli ai confini con quegli Stati che non applicano in modo soddisfacente l'accordo di Dublino, in particolare l'Italia.
Una minoranza (Amarelle, Glättli, Gross, Leuenberger-Genève, Schenker Silvia, Tschäppät, Tschümperlin) propone di respingere la mozione.
Begründung
Le esperienze degli ultimi anni mostrano che la propaganda fatta dal Consiglio federale a favore degli accordi di Schengen e Dublino non corrisponde affatto alla realtà. Gli effetti di tale politica si sono fatti chiaramente sentire nell'ambito dei flussi di rifugiati dal Nord Africa. Sebbene praticamente tutti gli immigranti provenienti dall'Africa entrino in Svizzera attraverso l'Italia, Stato aderente alla Convenzione di Dublino, essi non possono essere trasferiti in tale Stato oppure solo troppo tardi. Per evitare questa situazione occorre aumentare nuovamente i controlli ai confini con l'Italia.
Tale possibilità è prevista dall'articolo 23 del codice frontiere Schengen, il quale stipula che in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna uno Stato membro può ripristinare i controlli sistematici di confine alle sue frontiere interne. Il massiccio flusso migratorio di persone dal Nord Africa può sicuramente essere definito una minaccia sufficiente per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per proteggere i richiedenti l'asilo e impedire l'abuso dei sistemi d'asilo statali, il sistema Dublino prevede che soltanto uno Stato aderente sia competente per l'esame di una domanda d'asilo. Tale Stato è anche tenuto ad accogliere (o accogliere nuovamente) la persona in questione, nel caso in cui questa avesse lasciato il suo territorio senza autorizzazione. Se il trasferimento non può essere effettuato entro sei mesi, in linea di massima la competenza relativa all'esame della domanda d'asilo passa allo Stato di soggiorno. In tal modo, onde proteggere il richiedente l'asilo, si evita uno stato di incertezza protratto relativo alla competenza concernente l'esame della domanda d'asilo.
Il Consiglio federale ha constatato che, nell'ambito dell'accordo di Dublino, la collaborazione con l'Italia funziona bene, anche se non sempre senza intralci. Nel 2011 2365 persone sono state trasferite in Italia, ciò che corrisponde a una media di circa 190 trasferimenti al mese (2010: 114 al mese). Le 2365 persone corrispondono al 65 per cento di tutti i trasferimenti che la Svizzera ha effettuato nel 2011 nel quadro dell'accordo di Dublino (totale: 3621 trasferimenti). Nello stesso lasso di tempo quattro persone sono state trasferite dall'Italia alla Svizzera.
Secondo il regolamento di Dublino, lo Stato d'accoglienza può decidere il luogo del trasferimento. In Italia per i trasferimenti si ricorre non solo all'aeroporto di Roma Fiumicino, bensì anche agli aeroporti di Milano Malpensa, Firenze, Venezia, Bologna, Bari e Palermo.
La Svizzera intrattiene contatti regolari con le competenti autorità italiane e si adopera affinché le disposizioni dell'accordo di Dublino vengano eseguite nel modo più completo e coerente possibile.
In via eccezionale, ovvero in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, l'articolo 23 del codice frontiere Schengen consente a uno Stato membro di ripristinare i controlli di confine alle sue frontiere interne presso determinati valichi o settori di confine, a seconda della situazione, per un periodo limitato a una durata massima di 30 giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave. Conformemente allo scopo, gli Stati Schengen sfruttano con molta moderazione tale possibilità derogatoria, ad esempio nel caso di importanti manifestazioni politiche o sportive al fine di tutelare i partecipanti e la popolazione da attentati. Anche in caso di attentati terroristici è possibile appellarsi a tale disposizione, come ha fatto ad esempio la Norvegia in occasione degli attentati del 22 luglio 2011 a Oslo e sull'isola di Utoya.
Il fatto che, secondo le disposizioni dell'accordo di Dublino, la competenza dell'esame di una domanda d'asilo possa eventualmente ricadere sulla Svizzera a causa di un trasferimento non riuscito, non rappresenta alcuna minaccia grave dell'ordine pubblico o della sicurezza interna. In questo caso, la reintroduzione dei controlli sistematici di confine sulla base dell'articolo 23 del codice frontiere Schengen è esclusa.
Dato che la Svizzera non costituisce un'unione doganale con l'UE, i controlli doganali e delle merci continuano ad essere effettuati ai confini. Tali controlli sono incentrati sulla lotta contro il contrabbando nonché sulla ricerca di veicoli e oggetti. I controlli doganali comprendono inoltre i compiti di polizia economica, fiscale, commerciale industriale e sanitaria. In casi particolari, per motivi di sicurezza o in caso di concreto sospetto di polizia, oltre ai controlli doganali possono essere eseguiti anche controlli delle persone.
Il corpo delle guardie di confine può adottare, anche sottostando alle disposizioni di Schengen, misure mirate. Sulla scorta delle continue analisi della situazione, nel canton Ticino già da molto tempo i controlli doganali statici al confine e i controlli mobili nell'area di confine sono rafforzati da personale supplementare del corpo. In tal modo vengono effettuati controlli mirati per lottare contro la migrazione illegale e la criminalità transfrontaliera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.