12.3345 · Interpellanza · 2012-05-02
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Alla fine di febbraio 2012 nel corso della trasmissione "10 vor 10" è stato divulgato il documento "Elenco delle opere del DDPS con possibili alloggi". Secondo questo elenco, nel comune di Menzingen nel cantone di Zugo saranno alloggiati fino a 145 asilanti. Al riguardo, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Dalla sua pubblicazione nella stampa, il summenzionato documento del DDPS, in cui sono elencati 121 accantonamenti della truppa per un eventuale alloggio di richiedenti l'asilo, sarebbe stato rivisto. Dopo la rettifica dell'elenco l'alloggio numero 3101.500, accantonamento truppa di Menzingen, è ancora preso in considerazione per l'alloggio di richiedenti l'asilo e il Consiglio federale esamina la possibilità di utilizzarlo a tal fine?
2. Un alloggio a lungo termine (più di sei mesi) per i richiedenti l'asilo nell'impianto militare sul Gubel non è possibile per motivi inerenti alla pianificazione del territorio (zona agricola). L'utilizzazione dell'impianto militare quale alloggio per i richiedenti l'asilo dovrebbe pertanto essere respinta. Il Consiglio federale prevede le stesse restrizioni inerenti alla pianificazione del territorio nel caso di un alloggio a breve termine (sei mesi al massimo) di richiedenti l'asilo sul Gubel?
3. Il Consiglio federale esamina la possibilità di ricorrere al diritto d'emergenza per eludere l'ordinamento legislativo in vigore? Se decidesse di ricorrere al diritto d'emergenza per alloggiare a lungo termine asilanti sul Gubel, si porrebbero le seguenti domande: qual è lo stato concreto della pianificazione? Quando saranno alloggiati i primi richiedenti l'asilo? Quanti asilanti, al massimo, il Consiglio federale vorrebbe alloggiare sul Gubel? Questi asilanti sarebbero computati al contingente del cantone di Zugo?
4. La popolazione del cantone di Zugo versa di gran lunga l'importo più importante nel quadro della NPC (più di 2000 franchi pro capite). Questo dato di fatto è preso in considerazione nell'ambito dell'attribuzione forzata degli asilanti ai cantoni avvalendosi del diritto d'emergenza?
Stellungnahme des Bundesrates
La Confederazione necessita di alloggi supplementari affinché non debba ripartire i richiedenti l'asilo nei cantoni già in una prima fase della procedura. In questo modo le procedure possono essere abbreviate ed è possibile assicurare un'esecuzione più rapida e una riduzione dei costi.
Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:
1. L'elenco menzionato è stato elaborato dal DDPS su incarico di una sottocommissione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale. Esso comprende tutti i possibili alloggi dell'esercito e informa unicamente in quali alloggi sarebbe di principio compatibile, tenuto conto delle esigenze dell'esercito, ospitare i richiedenti l'asilo. Non indica invece quali alloggi sono stati concretamente esaminati all'epoca. All'inizio di marzo 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di approntare accantonamenti dell'esercito per i richiedenti l'asilo. Il DDPS esamina attualmente i possibili alloggi in collaborazione con l'Ufficio federale della migrazione. In questo esame d'idoneità era compreso anche l'accantonamento della truppa di Menzingen.
2. La coutenza a fini civili di costruzioni e impianti militari fuori delle zone edificabili (p. es. zona agricola) richiede un'autorizzazione eccezionale o un'autorizzazione di cambiamento d'utilizzazione del cantone in base agli articoli 24 segg. della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Se il cambiamento d'utilizzazione di costruzioni e impianti militari non necessita misure edili, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione si fondano sull'articolo 24a LPT. Questa esigenza in materia di autorizzazione vale indipendentemente dalla durata di utilizzazione desiderata.
3. Il Consiglio federale non esamina la possibilità di emanare ordinanze o decisioni fondandosi direttamente sulla Costituzione federale (art. 185 cpv. 3 della Costituzione) per facilitare o consentire l'alloggio dei richiedenti l'asilo in accantonamenti militari.
4. Indipendentemente se il Consiglio federale esamina la possibilità, fondandosi sulla Costituzione federale (art. 185 cpv. 3 della Costituzione), di facilitare o consentire l'alloggio per richiedenti l'asilo in accantonamenti militari, la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC) non può essere messa in relazione con questa fattispecie. La NPC è infatti indipendente dall'adempimento dei compiti da parte dei cantoni (art. 2 della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri; RS 613.2). Di conseguenza, le decisioni del Consiglio federale in merito a quali compiti federali devono essere eseguiti da quali cantoni non hanno alcun influsso su questi versamenti di compensazione. Uno degli obiettivi dell'NPC era di separare completamente l'adempimento dei compiti e la perequazione finanziaria, conseguendo in tal modo in entrambi gli ambiti la massima efficacia.
Risposta del Consiglio federale.