12.3349 · Interpellanza · 2012-05-02
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. La commissione di sorveglianza incaricata di verificare il rispetto delle disposizioni della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e/o gli inquirenti di tale commissione hanno avviato una procedura per violazione degli articoli 7 e 8 CDB nei confronti di UBS, Credit Suisse e delle altre dieci banche svizzere sulle quali sta indagando l'Internal Revenue Service (IRS) degli USA?
2. Se sì, qual è stato l'esito di queste procedure?
3. Se non è ancora stata promossa alcuna procedura, l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o le società di revisione esterne delle banche in questione non sarebbero tenute a notificare direttamente queste infrazioni alla commissione di sorveglianza e/o ai suoi inquirenti?
4. Se la commissione di sorveglianza ha deciso di comminare una pena convenzionale contro una o più banche menzionate in questa sede, quali misure ha preso la FINMA in applicazione dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge sulle banche (garanzia di un'attività irreprensibile) nonché della presa di posizione della FINMA del 22 ottobre 2010 sui rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie ("Posizione della FINMA Rischi giuridici")?
5. Visto il carattere sistematico e ampio delle violazioni menzionate, la descrizione della fattispecie e la portata della punibilità secondo gli articoli 7 e 8 CDB possono ancora ritenersi sufficienti?
6. Alla luce delle conseguenze nefaste dovute alle citate violazioni sulla piazza bancaria e finanziaria svizzera, ai rischi insiti in un confronto tra autorità americane e svizzere e al rischio sistemico al quale il Tribunale federale accenna ripetutamente nella propria sentenza del 15 luglio 2011 (2C_127/2010) concernente la decisione della FINMA del 18 febbraio 2009, non si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di perseguire penalmente le banche responsabili di tali violazioni e/o le loro direzioni e i loro collaboratori?
7. Nei confronti delle banche responsabili di tali violazioni, non si dovrebbe considerare segnatamente una sanzione sulla base di una norma analoga all'articolo 102 del Codice penale?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. In base all'articolo 12 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) la commissione di sorveglianza comunica le proprie decisioni alla FINMA; il Consiglio federale non viene informato al riguardo.
3./4. Il rispetto dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge sulle banche e della presa di posizione della FINMA del 22 ottobre 2010 è garantito dalla FINMA nell'ambito di una procedura a più livelli. Nel quadro della sua corrente attività di vigilanza, la FINMA sorveglia tutti gli istituti ad essa subordinati, anche in quanto all'ottemperanza delle disposizioni sul riciclaggio di denaro, che comprendono altresì quelle della convenzione di diligenza. Oltre ai colloqui ufficiali di vigilanza, i collaboratori della FINMA o le società di audit eseguono verifiche in loco. In presenza di rischi particolari vengono ordinate inchieste interne. Se constata irregolarità in materia di vigilanza, la FINMA avvia un procedimento contro gli istituti o le persone responsabili, come è avvenuto nell'ambito della questione concernente gli Stati Uniti. In caso di sospette infrazioni alla convenzione, la FINMA provvede affinché le autorità inquirenti competenti in base alla CDB siano informate in merito.
5. Secondo le indicazioni dell'Associazione svizzera dei banchieri, dalla primavera del 2011 sono in corso i lavori di revisione della CDB (CDB 13), che prevedono anche la rielaborazione degli articoli 7 e 8 CDB. L'obiettivo è l'entrata in vigore della CDB 13 il 1° luglio 2013, previa approvazione e riconoscimento quale standard minimo da parte della FINMA. In questo contesto si fa riferimento anche alla strategia per una piazza finanziaria competitiva e conforme alle leggi fiscali che il Consiglio federale ha ribadito il 22 febbraio 2012 ed esposto in un documento interlocutorio reso pubblico il medesimo giorno.
6./7. Nel quadro dell'attuazione della menzionata strategia per la piazza finanziaria, il Consiglio federale si esprimerà sulle modalità per non ammettere averi non tassati sulla piazza finanziaria.
Risposta del Consiglio federale.