12.3351 · Interpellanza · 2012-05-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il canton Ticino ha rifiutato di rinnovare il permesso G ad un cittadino italiano, in quanto a carico di quest'ultimo erano state pronunciate in Italia ripetute condanne per un totale di svariati anni di detenzione, e la persona risultava inoltre latitante nella vicina penisola.
Il cittadino italiano colpito dal provvedimento l'ha impugnato fino al Tribunale federale. Il Tribunale federale, con disappunto dell'autorità cantonale, ha tuttavia accordato l'effetto sospensivo al ricorso.
Il fatto che nemmeno in casi come questi risulti possibile una revoca efficace e tempestiva del permesso G, ma venga concesso l'effetto sospensivo (di modo che il pregiudicato rimane legalmente su territorio elvetico), è un'ulteriore e preoccupante conferma di come, a seguito della libera circolazione delle persone, il controllo sull'immigrazione sia andato perso.
Chiedo pertanto al lodevole Consiglio federale:
1. Non ritiene che sarebbe necessaria una modifica legislativa onde garantire che - per lo meno in casi della gravità di quello sopra indicato - l'effetto sospensivo del ricorso possa venire escluso?
2. Non ritiene che situazioni come quelle di cui sopra siano indice di una preoccupante deriva della libera circolazione delle persone?
Stellungnahme des Bundesrates
L'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) permette di disporre le misure di allontanamento o di respingimento previste nella legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) nei confronti dei cittadini dell'UE/AELS che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblici della Svizzera (art. 5 allegato I ALC). Tale principio si applica anche ai titolari di un permesso per frontalieri (libretto G UE/AELS), che può essere revocato o non rinnovato per tale motivo. In tal caso, il competente servizio cantonale preposto alla migrazione può pronunciare un allontanamento immediatamente esecutivo. Può parimenti essere emanato un divieto di entrata in Svizzera nei confronti dell'interessato, che dovrà attendere all'estero l'esito della procedura.
1. La legge sul Tribunale federale (LTF) prevede già che un ricorso dinanzi a tale autorità non ha effetto sospensivo (art. 103 LTF). Se è stato interposto un ricorso, il giudice istruttore del Tribunale federale può tuttavia restituire l'effetto sospensivo, nell'ambito del suo potere di apprezzamento, ponderando gli interessi in gioco. Il caso citato non permette di dedurre che il Tribunale federale restituisca sistematicamente o arbitrariamente l'effetto sospensivo ai ricorsi con cui è adito. Alla luce della situazione, il Consiglio federale non vede pertanto motivo di modificare le disposizioni legali esistenti.
2. La questione dell'effetto sospensivo conferito ai ricorsi interposti presso il Tribunale federale non è disciplinata dall'ALC, ma è retta esclusivamente dal diritto nazionale (LTF). Il Consiglio federale non vede pertanto alcun indizio di deriva della libera circolazione delle persone.
Risposta del Consiglio federale.