12.3353 · Interpellanza · 2012-05-02
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nonostante in precedenza si fosse assicurato che sarebbero stati resi noti dati soltanto qualora nella vertenza fiscale tra Svizzera e Stati Uniti si fosse giunti a una soluzione globale, è manifesto che per raccomandazione del Consiglio federale sono stati trasmessi agli Stati Uniti dati non cifrati riguardanti impiegati di banca e terze persone senza che si profilasse neppure lontanamente una soluzione globale alla vertenza. Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come mai questa svolta del Consiglio federale? È forse il risultato di nuove pressioni esercitate dagli Stati Uniti oppure è stata promessa una rapida composizione della vertenza fiscale tra i due Stati?
2. Il Consiglio federale ha esortato le banche implicate ad informare i collaboratori interessati con il debito anticipo e in modo esaustivo e trasparente in merito alla trasmissione dei loro dati agli Stati Uniti? In caso affermativo, in che modo ci si assicura che le banche abbiano effettivamente rispettato questa ingiunzione? In caso negativo, perché il Consiglio federale non lo ha fatto? È prevista un'informazione delle persone interessate?
3. Quanti sono gli impiegati di banca toccati da questa trasmissione di dati agli Stati Uniti? Quali conseguenze dovrebbero aspettarsi se dovessero recarsi negli Stati Uniti? Il Consiglio federale sconsiglia agli impiegati in questione di recarsi negli Stati Uniti? Sconsiglia a queste persone di recarsi in altri Paesi?
4. Di quali rimedi giuridici dispongono gli interessati?
5. In virtù di quale base legale è avvenuta la consegna agli Stati Uniti di dati non cifrati riguardanti impiegati di banca? Che cosa risponde il Consiglio federale alle critiche formulate da noti specialisti di diritto costituzionale riguardo alla divulgazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1./5. La posizione del Consiglio federale in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria non è cambiata. Tuttavia, dato che le autorità statunitensi hanno chiesto con una certa insistenza alle banche svizzere interessate dalla controversia fiscale con gli Stati Uniti informazioni circa l'organizzazione delle attività transfrontaliere con clienti negli Stati Uniti, le banche hanno chiesto al Consiglio federale la possibilità di intensificare la cooperazione diretta con le autorità americane per tutelare i propri interessi. A tal fine il Consiglio federale ha concesso a queste banche un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero; il Consiglio federale può concedere tali autorizzazioni in virtù dell'articolo 31 capoverso 2 OLOGA.
2. La trasmissione di informazioni deve essere conforme al diritto. Il Consiglio federale parte dal presupposto che le banche, in qualità di destinatari dell'autorizzazione e datori di lavoro, proteggono gli attuali o ex collaboratori trattando i dati relativi agli stessi nel rispetto della legge. In questo ambito rientra anche la decisione di informarli o meno riguardo alla trasmissione delle informazioni.
3. Il Consiglio federale non è a conoscenza del numero di impiegati di banca interessati da questa trasmissione di dati agli Stati Uniti e delle possibili conseguenze che dovrebbero attendersi nel caso in cui si recassero in questo Paese. Pertanto, agli impiegati di banca non fornisce raccomandazioni in merito.
4. Se ritengono che i propri dati sono stati trasmessi illegalmente agli Stati Uniti, gli impiegati hanno la possibilità di procedere contro le banche.
Risposta del Consiglio federale.