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12.3355 · Interpellanza · 2012-05-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il nuovo Codice di procedura penale (CPP) definisce le parti e altri partecipanti alla procedura. Secondo l'articolo 118 CPP, è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.

Secondo l'articolo 115 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Infine, la vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.

Secondo l'articolo 122 CPP, in veste di accusatore privato il danneggiato può, senza esservi obbligato, far valere nel procedimento penale pretese di diritto civile.

Precedentemente all'entrata in vigore del CPP, il 1° gennaio 2011, la qualità di parte al procedimento penale era retta esclusivamente dal diritto procedurale cantonale.

Tuttavia, già prima di tale data il Tribunale federale, giudicando l'ammissibilità del ricorso contro un'assoluzione, era stato indotto a determinare la qualità di danneggiato e aveva constatato che l'accusatore che non aveva intentato un'azione civile non poteva interporre ricorso contro un non luogo a procedere o un'assoluzione (cfr. decisione del 4 aprile 2003 1P.103/2003, decisione dell'1° giugno 1999 6P.54/1999). Tale giurisprudenza è stata ripresa da alcuni tribunali cantonali.

Questa soluzione era particolarmente inopportuna quando il danneggiato, in base al diritto pubblico cantonale, non poteva intentare alcuna azione civile contro l'accusato, come ad esempio nei casi di reati commessi da impiegati della pubblica amministrazione, da agenti di polizia o dal personale medico di ospedali pubblici, i quali tuttavia non potevano essere tenuti personalmente responsabili del danno arrecato.

Di conseguenza, il danneggiato che in base al diritto pubblico cantonale non poteva intentare un'azione civile contro l'accusato si vedeva privato della possibilità di interporre ricorso, in veste di accusatore, per arbitrio o violazione del diritto federale.

La situazione giuridica in proposito non è chiara nel nuovo diritto, e potrebbero essere necessarie precisazioni.

Pongo pertanto al Consiglio federale la domanda seguente:

Il danneggiato che si ritiene vittima di un reato commesso da un funzionario o da un impiegato sottoposto al diritto pubblico cantonale contro il quale non può far valere direttamente pretese civili si vede comunque riconoscere la qualità di parte ai sensi del CPP?

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) un danneggiato può costituirsi accusatore privato e in tal caso è parte ai sensi dell'articolo 104 CPP. Secondo l'articolo 115 capoverso 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.

Alla luce di tale contesto, una persona danneggiata da un reato può partecipare al procedimento quale accusatore privato e quindi in qualità di parte a prescindere dal fatto che possa o meno far valere pretese civili direttamente nei confronti dell'accusato. Ad esempio, un paziente di un ospedale pubblico può partecipare al procedimento contro un medico se fa valere che quest'ultimo gli ha cagionato una lesione personale praticando un trattamento sbagliato.

I parenti di vittime (ossia i parenti di persone lese nella loro integrità fisica, sessuale o psichica in seguito a un reato) possono invece partecipare in misura limitata al procedimento: possono infatti costituirsi accusatori privati soltanto se fanno valere pretese proprie di diritto civile (p. es. danni per perdita di sostegno secondo l'art. 45 cpv. 3 o una riparazione secondo l'art. 47 del Codice delle obbligazioni; RS 220). I parenti di vittime non possono pertanto sporgere una denuncia penale senza intentare nel contempo un'azione civile per pretese proprie. Ciò dovrebbe escludere che i parenti di vittime possano partecipare al procedimento in qualità di accusatori privati se non fanno valere pretese di diritto civile, bensì pretese fondate sul diritto pubblico.

Una partecipazione dei parenti al procedimento in qualità di accusatori privati non è tuttavia generalmente esclusa: infatti, se la vittima decede a causa del reato o successivamente, i suoi congiunti subentrano nei diritti processuali nell'ordine della successibilità (art. 121 cpv. 1 CPP).

Se possono costituirsi quali accusatori privati conformemente a quanto precede, il danneggiato o i suoi parenti hanno anche il diritto di impugnare le decisioni. L'unica limitazione riguarda la sanzione: gli accusatori privati non sono infatti legittimati a impugnare la sanzione inflitta (art. 382 cpv. 2 CPP).

La questione finora trattata della qualità di parte secondo il CPP va distinta dal problema di determinare in che misura un accusatore privato può impugnare una sentenza cantonale di ultimo grado dinanzi al Tribunale federale. La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) non legittima tutti gli accusatori privati ad adire il Tribunale federale: gli accusatori privati possono interporre ricorso soltanto se la decisione impugnata può influire sulle loro pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF).

Risposta del Consiglio federale.