12.3362 · Interpellanza · 2012-05-02
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La Confederazione sostiene mediante sussidi diverse organizzazioni di tutela dei consumatori, la più nota delle quali è la Fondazione per la protezione dei consumatori FPC (Stiftung für Konsumentenschutz). A tal proposito, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. In che modo la FPC dimostra di essere idonea al sovvenzionamento e secondo quali basi legali le vengono concessi i sussidi federali?
2. Secondo quali criteri vengono stanziati tali sussidi e in che modo ne viene stabilito l'importo?
3. È lecito che una simile organizzazione, che beneficia di sussidi federali, svolga anche attività commerciali (vendita di guide e opuscoli, offerta di consulenze a pagamento)?
4. Sul proprio sito, la FPC definisce i contributi federali come fondi reperiti autonomamente ("selbst erwirtschaftete Mittel"). In che modo la Confederazione si assicura che la FPC contabilizzi e impieghi correttamente i sussidi federali?
5. In che modo la Confederazione si assicura che i sussidi federali vengano impiegati per fini d'interesse pubblico e non per attività politiche?
Stellungnahme des Bundesrates
Gli aiuti finanziari che la Confederazione concede alle organizzazioni di consumatori si basano sulla legge sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0) e sulle relative ordinanze, ovvero l'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (qui di seguito ordinanza del Consiglio federale; RS 944.05) e l'ordinanza sulla ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (qui di seguito ordinanza del DFE; RS 944.055). Secondo la LIC, gli aiuti finanziari possono essere concessi a due tipi di organizzazione: da un lato, alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori (art. 5 cpv. 1 LIC), dall'altro, a organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano all'informazione dei consumatori (art. 5 cpv. 2 LIC).
1. L'articolo 1 dell'ordinanza del Consiglio federale riconosce la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), la Fédération romande des consommateurs (FRC), il Konsumentenforum (KF) e l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) come organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori. In quanto tale, la SKS può beneficiare di un aiuto finanziario della Confederazione ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LIC.
2. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIC, la Confederazione accorda alle organizzazioni aiuti finanziari, nel limite dei crediti stanziati e per un importo non superiore al 50 per cento delle spese computabili, per attività di informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici, per l'esecuzione di test comparativi concernenti merci o servizi e per la negoziazione di accordi di diritto privato sulle dichiarazioni. Le spese computabili di cui si deve tenere conto sono definite all'articolo 3 dell'ordinanza del Consiglio federale; l'articolo 4 della stessa ordinanza precisa che gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento delle spese computabili. L'articolo 5 dell'ordinanza del Consiglio federale prevede la seguente ripartizione: nel caso in cui i mezzi stanziati non siano sufficienti per coprire il 50 per cento delle spese computabili, le organizzazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LIC ottengono almeno il 90 per cento dell'importo totale degli aiuti finanziari, mentre le organizzazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LIC ottengono al massimo il 10 per cento dell'importo totale. Infine l'ordinanza del DFE disciplina la ripartizione degli aiuti finanziari tra le organizzazioni di consumatori. Conformemente all'articolo 1, dal 1° gennaio 2012 e per il 2012 la chiave di ripartizione è la seguente: ACSI 12 per cento; FRC 32 per cento; KF 24 per cento; SKS 32 per cento. L'ordinanza in questione è appena stata modificata ed è in fase di pubblicazione. Sulla base di tale regolamentazione, nel 2012 la SKS beneficia di un aiuto finanziario della Confederazione pari a 286 876 franchi. A partire dal 2013 si prevede di procedere a una ripartizione degli aiuti finanziari basata sulla valutazione quantitativa e qualitativa di quelle attività delle organizzazioni di consumatori che secondo la LIC possono dare diritto agli aiuti finanziari.
3. Le organizzazioni di consumatori sono organizzazioni indipendenti. Gli aiuti finanziari della Confederazione costituiscono solo una parte delle loro entrate e coprono solo una parte delle loro attività, come illustrato al cifra 2 del presente parere.
4./5. Ogni anno l'Ufficio federale del consumo (UFDC) stabilisce gli aiuti finanziari di cui possono beneficiare le organizzazioni di consumatori e le altre organizzazioni e questo, conformemente all'articolo 8 capoverso 1 LIC, sulla base delle informazioni e degli atti che gli devono essere forniti. Occorre precisare che, ad eccezione della FRC, la quale si dedica sia all'informazione dei consumatori sia all'esecuzione di test comparativi, attualmente l'UFDC concede alle organizzazioni di consumatori soltanto aiuti finanziari per l'informazione dei consumatori ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a LIC, informazione che avviene mediante siti Internet, riviste e opuscoli.
Risposta del Consiglio federale.