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12.3365 · Mozione · 2012-05-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre disposizioni affinché i produttori di DOP e IGP non possano più produrre al di fuori della zona definita, né all'estero, utilizzando le denominazioni registrate. Provvederà affinché le imprese che usano abusivamente la reputazione delle denominazioni protette in Svizzera non beneficino del sostegno pubblico della Confederazione.

Begründung

Le indicazioni geografiche (IG) sono diritti di proprietà intellettuale protetti dagli articoli 22 a 24 dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), un accordo di base dell'OMC. Le IG costituiscono una parte essenziale del capitale economico dell'agricoltura elvetica. La Svizzera s'impegna considerevolmente nei negoziati in atto in seno all'OMC per quanto concerne il sistema multilaterale di protezione delle IG al fine di ottenere il livello di protezione più elevato.

Il Gruyère è stato registrato come denominazione protetta nel 2001. Da allora la Svizzera s'impegna allo scopo di far riconoscere e proteggere il nome Gruyère quale denominazione registrata, com'è stato recentemente il caso con la Russia e l'UE.

Emmi SA ha annunciato di recente di volere investire oltre 40 milioni di franchi negli Stati Uniti per espandere la produzione e la vendita di un prodotto denominato Gruyère, che fa parte di una linea di prodotti assieme al Gruyère Suisse AOC. Emmi è la più grande impresa di stagionatura e vendita di Gruyère AOC. È membro dell'Interprofessione e sottostà alla certificazione e ai controlli obbligatori. Beneficia di aiuti da parte della Confederazione per sostenere la produzione di formaggi svizzeri a base di latte crudo ottenuto da animali cui non vengono somministrati foraggi insilati nonché la promozione dei formaggi svizzeri all'estero.

Questo caso mette in evidenza un abuso delle denominazioni dei prodotti svizzeri registrati come denominazioni protette:

- Si abusa degli aiuti pubblici per la promozione all'estero.

- Viene screditata la posizione delle parti impegnate in negoziati per la protezione dell'utilizzo delle denominazioni protette in Svizzera.

- Il Parlamento ha adottato la strategia della qualità e le misure di sostegno per la fabbricazione di specialità a elevato valore aggiunto in Svizzera, al fine di preservare le quote di mercato dei prodotti elvetici e sgravare i contribuenti da costi inutili. L'abuso all'estero delle denominazioni protette in Svizzera rende tutto ciò notevolmente meno efficace.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'usurpazione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) non è soltanto in contraddizione con la strategia della qualità e il posizionamento dei prodotti svizzeri sui mercati d'esportazione, bensì indebolisce la posizione della Svizzera nel quadro dei suoi negoziati sulle IG con Paesi terzi. Il Consiglio federale comprende perfettamente la preoccupazione espressa nella presente mozione e l'auspicio d'introdurre disposizioni che rinsaldino il divieto di produrre DOP e IGP al di fuori dell'area geografica e, in modo particolare, all'estero. Tuttavia, secondo il principio di territorialità, il diritto svizzero non è applicabile all'estero. Di conseguenza, ogni Stato è libero di stabilire, sul suo territorio, se un'IG è meritevole di protezione.

Per quanto riguarda la difesa delle IG sul piano internazionale, l'accordo TRIPS dell'OMC (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) conferisce una certa protezione alle IG. Secondo il principio di territorialità, la questione della protezione di un'IG è comunque valutata da ciascun membro dell'OMC. Un membro può tuttavia accordare una protezione specifica alle IG di un Paese terzo seguendo la via bilaterale, come fa appunto la Svizzera. A questo proposito, il 1o settembre 2011 è entrato in vigore un accordo tra la Svizzera e la Russia concernente le IG di tutti i prodotti. Il 1o dicembre 2011, è entrato in vigore l'allegato 12 dell'Accordo agricolo relativo alla protezione delle DOP e delle IGP per i prodotti agricoli tra la Svizzera e l'UE, che va ad aggiungersi agli allegati 7 (vino) e 8 (bevande spiritose). La Svizzera rivendica sistematicamente una protezione delle sue IG nel quadro dei negoziati di libero scambio ed è sempre interessata a concludere con altri partner accordi riguardanti in maniera specifica le IG.

Anche nella legge sull'agricoltura (RS 910.1; art. 16b) è stata integrata una disposizione sulla difesa delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale. In virtù di tale disposizione, la Confederazione sostiene le interprofessioni in questo ambito e può, a tal fine, assumersi una parte delle spese procedurali delle filiere.

Inoltre, il progetto Swissness (messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici) ha l'obiettivo di rafforzare la protezione delle indicazioni di provenienza. Con la creazione, ad esempio, del cosiddetto marchio geografico per le IG protette in Svizzera (di cui le DOP e le IGP) potrebbe essere più semplice ottenere la protezione per determinate IG in Paesi nei quali esse sono protette tramite marchi.

Le basi legali esistenti e previste sono pertanto sufficienti e potrebbero al massimo essere completate in maniera indiretta nel quadro della promozione delle vendite. In effetti, la promozione delle DOP e delle IGP rientra nella promozione delle vendite che la Confederazione finanzia in maniera sussidiaria. Pertanto, sarebbe il caso di esaminare se la Confederazione potrebbe ridurre o negare gli aiuti finanziari (in Svizzera e all'estero) alle persone che non rispettano le DOP e le IGP.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.