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12.3372 · Mozione · 2012-05-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un disegno di legge che disciplini l'attività di avvocato nel suo complesso.

Begründung

Urge istituire una legge sugli avvocati che non disciplini soprattutto la libera circolazione, come l'attuale legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA), bensì una normativa che riguardi la professione di avvocato nel suo complesso. L'unificazione delle leggi procedurali nel CPC e nel CPP, in vigore dal 1° gennaio 2011, e la crescente mobilità degli avvocati in Svizzera rivelano lacune da colmare.

A differenza della LLCA, la nuova legge dovrà valere non soltanto per gli avvocati attivi in giudizio, bensì anche per quelli che offrono consulenza giuridica. Le persone che fanno capo a un legale si aspettano confidenzialità (segreto professionale) e indipendenza (assenza di conflitti d'interesse). Tali aspettative devono essere confermate, a prescindere dal fatto che le loro richieste sfocino in un procedimento giudiziario o meno.

La trasparenza e l'accessibilità andranno promosse anche con l'istituzione di un registro centrale presso la Confederazione, da cui risultino gli avvocati registrati in Svizzera. Tale registro sarà tenuto soltanto dalle autorità federali, e continuerà a essere alimentato esclusivamente dalle autorità cantonali.

Occorrerà inoltre uniformare a livello cantonale i requisiti necessari per svolgere la professione di avvocato. Il pubblico deve essere protetto da avvocati non degni di fiducia.

Le medesime disposizioni devono valere su scala nazionale anche per quanto riguarda le possibilità organizzative conferite agli studi legali. Attualmente in 14 cantoni è permesso costituire società di avvocati, nella misura in cui sia garantita l'indipendenza istituzionale degli avvocati operanti in seno alla società. Il Tribunale federale sta esaminando se anche gli avvocati attivi nel cantone di San Gallo possono organizzarsi in società di avvocati. Non vi è alcun motivo di negare a tale categoria professionale la libertà economica garantita dalla Costituzione. La nuova legge dovrà disciplinare la società di avvocati analogamente a quanto previsto dalle autorità cantonali di vigilanza in 14 cantoni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) uniforma già in ampia misura le regole relative alla professione di avvocato (in particolare le regole professionali, le sanzioni disciplinari e le condizioni d'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati).

Il Consiglio federale è disposto a disciplinare le condizioni di ammissione alla professione di avvocato (condizioni di rilascio del brevetto di avvocato), a vagliare la creazione di un registro federale degli avvocati e a definire l'organizzazione delle società di avvocati; quest'ultimo punto non è stato volutamente esaminato in occasione dei lavori preparatori della LLCA.

Al Consiglio federale preme tuttavia esprimere, già a questo stadio, le sue riserve in merito all'estensione del campo d'applicazione personale di una futura legge sugli avvocati ai titolari di un brevetto di avvocato che non praticano nell'ambito del monopolio di rappresentanza.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.