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12.3386 · Interpellanza · 2012-05-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il problema delle riserve è ritornato d'attualità con il caso EGK. In merito sono state presentate e discusse varie proposte, come quella di un fondo di riserve nazionale o cantonale oppure l'introduzione di un importo massimo delle riserve. In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. La creazione di un fondo di riserve comune non potrebbe forse spingere gli assicuratori a tenere un comportamento moralmente disinvolto, dato che i rischi finanziari comportati da premi troppo bassi sarebbero in ultima analisi coperti dalla collettività?

2. Lo Stato non assumerebbe una responsabilità eccessiva se, ad esempio, optasse per un ulteriore intervento regolatorio, come appunto la prescrizione dell'importo massimo delle riserve? L'ente pubblico non dovrebbe piuttosto lasciar fare al mercato, che penalizza chi pratica premi troppo alti?

3. La proposta di un fondo di riserve cantonale o nazionale prevede che a una certa data tutti gli assicuratori trasferiscano annualmente eccedenze e deficit al fondo di riserve. Nella prassi, tuttavia, gli assicuratori utilizzano le riserve per rimborsare le fatture inoltrate uno o due anni dopo il trattamento(il termine di prescrizione è di cinque anni). Ci si chiede pertanto quale data andrebbe fissata per il trasferimento delle riserve al fondo e quale conto dovrebbe pagare le fatture ricevute dopo tale data.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha già avuto modo di spiegare in diverse occasioni - ancora ultimamente nei pareri in risposta alle mozioni Poggia 11.4089 e Marra 12.3061 - che la creazione di un fondo di riserve unico potrebbe spingere alcuni assicuratori malattie a fissare premi artificialmente bassi, ad assumere rischi di mercato e rischi di credito troppo elevati o a sottovalutare i propri rischi assicurativi, dato che eventuali perdite, attraverso il fondo, sarebbero coperte in ultima analisi dalla collettività degli assicuratori. Un tale sistema sarebbe contrario ai principi di concorrenza e responsabilità sanciti nella legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10) e favorirebbe un comportamento moralmente disinvolto, spingendo uno o più attori ad adottare un atteggiamento meno prudente di quello che assumerebbero se dovessero sopportare essi stessi le conseguenze negative delle proprie decisioni. Una centralizzazione delle riserve potrebbe pertanto causare un aumento del rischio per il sistema assicurativo, che implicherebbe a sua volta la necessità di riserve supplementari, il che è chiaramente contrario all'interesse degli assicurati.

2. Dal 1° gennaio 2012, l'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) prescrive che il livello delle riserve necessarie non è più definito da un forfait costituito da una percentuale dei premi e in base all'effettivo degli assicurati, ma è determinato per ogni singolo assicuratore in funzione dei rischi assunti (rischi assicurativi, rischi di mercato e rischi di credito). In tal modo, le riserve minime corrispondono alle riserve effettivamente necessarie e gli assicuratori non hanno più la necessità di costituirne, per prudenza, di troppo elevate. Se fosse prescritto un importo massimo, questo dovrebbe essere fissato a un livello elevato in modo da garantire la sicurezza finanziaria anche nelle circostanze più sfavorevoli. Ciò significa che praticamente più nessun assicuratore dovrebbe ridurre le sue attuali riserve. Pertanto, l'introduzione di un limite massimo indurrebbe gli assicuratori ad aumentare le proprie riserve fino a raggiungerlo. Tuttavia, per evitare la costituzione di riserve troppo ingenti, il Consiglio federale ha previsto due misure nel disegno di legge federale sulla vigilanza sull'assicurazione sociale malattie (12.027) sottoposto al Parlamento il 15 febbraio 2012. La prima prevede di approvare unicamente i premi che coprono i costi: premi eccessivamente superiori ai costi non verrebbero più autorizzati dall'autorità di vigilanza. La seconda dispone che l'eccedenza risultante a posteriori da premi troppo elevati riscossi in un determinato cantone venga rimborsata, ove la situazione economica della cassa malati lo consenta, agli assicurati. Il Consiglio federale ritiene che questi due strumenti siano sufficienti per proteggere gli interessi degli assicurati e che non costituiscano una limitazione inammissibile della libertà d'impresa degli assicuratori.

3. Nel diritto vigente, per il rimborso delle prestazioni è determinante la data del trattamento e non quella dell'emissione della fattura o del suo invio all'assicuratore. Gli assicuratori devono quindi costituire accantonamenti per le prestazioni mediche dispensate durante un conto d'esercizio, ma fatturate dopo la sua chiusura (art. 83 OAMal). Gli accantonamenti sono destinati a coprire obblighi già in essere, che tuttavia l'assicuratore non può onorare prima della chiusura dei conti dell'anno cui si riferiscono. Devono pertanto essere separati dalle riserve, che garantiscono la solvibilità a lungo termine dell'assicuratore.

Il sistema del fondo di riserve nazionale o cantonale non corrisponde a quello attualmente in vigore. Di conseguenza, il Consiglio federale non è in grado di pronunciarsi sulla data di riferimento per il trasferimento dell'eccedenza o del deficit a un fondo di riserve e neppure sulle risorse cui attingere per pagare le fatture dopo il trasferimento.

Risposta del Consiglio federale.