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12.3389 · Interpellanza · 2012-05-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In applicazione dell'articolo 271 del Codice penale (CP), il Consiglio federale ha recentemente autorizzato le 11 banche indagate negli Stati Uniti a trasmettere i nominativi di determinati impiegati alle autorità statunitensi. Per gli impiegati di banca interessati la trasmissione può avere pesanti conseguenze, quali la perdita del posto di lavoro, procedimenti penali, spese processuali, ecc. Peraltro, essi non sono stati preventivamente informati in merito al fatto che i loro dati sarebbero stati trasmessi.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Il Consiglio federale ritiene che le banche debbano informare gli impiegati in questione in merito al fatto che i loro dati sono stati trasmessi alle autorità statunitensi?

2. Sa se i dati sono stati effettivamente trasmessi?

3. È consapevole delle difficoltà professionali e personali alle quali potrebbero essere confrontati gli impiegati in questione?

4. Gli impiegati interessati possono essere arrestati negli Stati Uniti o in altri Paesi a causa della trasmissione dei dati agli Stati Uniti?

5. Per quale ragione il Consiglio federale non ha imposto alle banche di richiedere il consenso dei propri impiegati prima di trasmetterne i dati (in tal caso non sarebbe stata necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'art. 271 CP)?

6. In relazione al fatto che le banche hanno trasmesso dati personali dei loro impiegati, il Consiglio federale ravvisa problemi di diritto civile (in particolare per quanto concerne il dovere del datore di lavoro di proteggere i propri dipendenti o in materia di protezione dei dati)?

7. Nel gennaio 2012 il Consiglio federale ha deciso che i dati personali degli impiegati trasmessi agli Stati Uniti avrebbero potuto essere decodificati soltanto nel momento in cui fosse stata trovata una soluzione globale per la vertenza fiscale. Su quale base legale si fonderebbe l'eventuale decodificazione?

8. Il Consiglio federale conferma le notizie della stampa secondo cui sarebbe ritornato sulla propria decisione di subordinare la decodificazione dei dati al raggiungimento di una soluzione globale per la vertenza fiscale in corso?

9. Il Consiglio federale è disposto ad adottare di concerto con le parti sociali provvedimenti a sostegno degli impiegati di banca che si trovassero confrontati a difficoltà professionali o a procedimenti giudiziari a causa della trasmissione dei loro dati personali? È disposto a obbligare le banche interessate ad adottare, d'intesa con le parti sociali, simili misure di sostegno nei confronti degli impiegati o ex impiegati interessati?

Stellungnahme des Bundesrates

1./5. Ai sensi dell'articolo 271 capoverso 1 del Codice penale (CP) è punito chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici. Affinché le banche interessate possano esporre direttamente alle autorità statunitensi la propria condotta negli affari transfrontalieri con gli Stati Uniti senza rendersi punibili, il Consiglio federale ha accordato loro l'autorizzazione di cui all'articolo menzionato. Il consenso da parte dei collaboratori delle banche alla trasmissione delle informazioni non avrebbe reso superfluo il rilascio dell'autorizzazione. La trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto del diritto vigente. Il Consiglio federale è dell'opinione che sia compito delle banche in quanto destinatarie dell'autorizzazione e datori di lavoro tutelare i propri attuali ed ex collaboratori e gestire legalmente i dati che li concernono.

2.-4. Le banche non informano il Consiglio federale sui dati che eventualmente trasmettono. Il governo non è nemmeno al corrente sullo stato di valutazione dei dati da parte degli Stati Uniti.

6. La trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto del diritto vigente. È compito delle banche tutelare i propri collaboratori e gestire legalmente i dati che li concernono. I collaboratori hanno il diritto di essere informati e possono procedere contro la banca se ritengono che siano stati trasmessi agli Stati Uniti in modo illegale dati sul loro conto.

7. La decisione adottata dal Consiglio federale nel mese di luglio del 2012 riguarda l'assistenza amministrativa e giudiziaria ai sensi dell'articolo 38 della legge sulle borse, dell'articolo 42 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e degli articoli 75 segg. della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale. La decodificazione dei dati trasmessi mediante assistenza amministrativa e giudiziaria potrebbe avvenire nel quadro di una soluzione generale che preveda un accordo internazionale.

8. Il Consiglio federale non ha cambiato la sua posizione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria. Tuttavia, le banche svizzere coinvolte nella vertenza fiscale con gli Stati Uniti hanno chiesto al Consiglio federale che venisse creata la possibilità di intensificare la collaborazione diretta con le autorità statunitensi affinché potessero tutelare i propri interessi. A tale scopo, il Consiglio federale ha accordato a tali banche un'autorizzazione conformemente all'articolo 27 capoverso 1 CP.

9. Attualmente il Consiglio federale non ritiene necessario intraprendere misure di protezione a favore degli impiegati delle banche in questione oppure obbligare le banche ad adottare misure di sostegno.

Risposta del Consiglio federale.