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12.3416 · Interpellanza · 2012-05-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Parecchie banche applicano una commissione forfettaria sul prelievo di contanti da sportelli bancomat di una banca diversa da quella presso la quale un soggetto ha il conto corrente. Molti clienti non sono a conoscenza di queste commissioni. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali commissioni vengono applicate sul prelievo di contanti presso sportelli bancomat di una banca diversa dalla propria?

2. Quali sono le basi legali e le prescrizioni in proposito? Quali basi legali dovrebbero essere adeguate per vietare l'applicazione di commissioni sui prelievi presso sportelli bancomat di una banca diversa dalla propria?

3. Quali banche/fornitori di servizi finanziari (compreso Postfinance) applicano commissioni forfettarie sul prelievo di contanti presso bancomat di una banca diversa dalla propria e quali no?

4. A quanto ammontano complessivamente le entrate fiscali derivanti da tale pratica?

5. A quanto ammontano le spese amministrative effettive per la propria banca/il proprio fornitore di servizi finanziari per l'elaborazione di un prelievo di contanti presso lo sportello bancomat di un'altra banca?

6. Com'è la situazione nei Paesi esteri limitrofi? Perché, ad esempio in Austria queste commissioni non vengono praticamente applicate? In questi sistemi le commissioni per la gestione del conto corrente sono sensibilmente maggiori?

7. Qual è l'opinione del Consiglio federale in merito alla possibilità di obbligare le banche a informare i propri clienti prima di ogni prelievo sulle eventuali commissioni che saranno applicate direttamente allo sportello bancomat (ad esempio con adesivi oppure visualizzando le informazioni sullo schermo)?

8. Come valuta il Consiglio federale il divieto di applicare commissioni sul prelievo di contanti allo sportello bancomat di una banca (diversa dalla propria)?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Le commissioni riscosse per le prestazioni di servizi nel settore bancario vengono stabilite dalle banche e sono regolate dal diritto privato. Né il Consiglio federale né la FINMA in quanto autorità di vigilanza hanno la competenza di vietare alle banche o alla Posta di applicare commissioni per i servizi effettuati. Tuttavia, in merito alle commissioni riscosse vige l'obbligo di informazione.

La base giuridica del suddetto obbligo di informazione è data dall'articolo 16 capoverso 1 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI, RS 241), secondo cui anche per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale vige l'obbligo di indicare i prezzi da pagare effettivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale definisce tali prestazioni di servizi all'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211). Tra queste rientrano, tra l'altro, anche la tenuta di conti, il traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, nonché i mezzi di pagamento (carte di credito; art. 10 cpv. 1 lett. r OIP). Nella guida pratica 2012 della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) viene menzionato in maniera esplicita, sulla base dell'OIP, l'obbligo di informazione dei supplementi per spese amministrative in caso di prelievo di denaro contante nell'ambito delle offerte di carte di credito o di debito. Sul foglio informativo del 1° gennaio 2006 riguardante l'indicazione dei prezzi e la pubblicità per i servizi di banche e istituti affini la SECO stabilisce inoltre come le banche siano tenute ad informare i propri clienti, in quanto possessori di una carta bancaria, in merito ai supplementi per le spese amministrative. La maggior parte delle banche e Postfinance pubblicano inoltre le loro commissioni su Internet.

4./5. Le informazioni richieste non sono a disposizione del Consiglio federale. Le banche non sono obbligate a rendere noti questi dati. Diversamente dal diritto amministrativo, nel diritto privato i principi di equivalenza e di copertura dei costi non hanno alcuna validità per le "commissioni".

6./7. In numerosi Paesi gli sportelli bancomat sono di proprietà di gestori terzi, che vi applicano quindi le proprie commissioni. In Svizzera i bancomat sono per contro solitamente di proprietà di una banca, mentre lo svolgimento del prelievo di denaro contante avviene tramite un istituto terzo. Le commissioni per il prelievo di contanti al bancomat di una "banca diversa dalla propria", attribuite a chi effettua il prelievo, non sono applicate dalla "banca diversa dalla propria". La propria banca addebita ai clienti la commissione impostale dall'istituto terzo per l'esecuzione. Il summenzionato obbligo di informare sui prezzi stabilito per legge riguarda la banca che riscuote la commissione. Tuttavia, questa normativa non permette di costringere la "banca diversa dalla propria" a rendere note le commissioni applicate dalla banca del cliente che preleva i contanti. Secondo le nostro conoscenze le banche soddisfano tale obbligo di informazione sul prezzo nei confronti dei propri clienti.

8. Nel quadro della libertà economica e contrattuale le banche hanno il diritto di concordare con i propri clienti un compenso per le prestazioni di servizi richieste. Nel caso concreto, le censure non sono pertanto giustificate, dal momento che la banca stessa deve indennizzare l'istituto terzo per la prestazione di un servizio erogato al proprio cliente. In questa prospettiva un divieto di commissione per il prelievo di denaro rappresenterebbe un'intromissione inammissibile nella libertà economica garantita dalla Costituzione federale e sarebbe perciò incostituzionale (art. 94 cpv. 1 Costituzione federale, Cost., RS 101).

Risposta del Consiglio federale.

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