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12.3424 · Mozione · 2012-06-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale la seguente modifica del CPP:

"Articolo 352

Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero può emettere un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:"

"Articolo 354

Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:

a. l'imputato;

b. altri diretti interessati;

c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale;

d. l'accusatore privato, se ha fatto valere pretese di diritto civile."

Il Codice di procedura penale attualmente in vigore presenta un'importante lacuna nell'ambito della protezione delle vittime. Circa il 95 per cento di tutti i procedimenti penali in Svizzera sono conclusi nella procedura del decreto d'accusa. Il pubblico ministero è obbligato a emettere un decreto d'accusa se una pena detentiva inferiore a sei mesi o una pena pecuniaria inferiore a 180 aliquote giornaliere è adeguata alla colpa. Nella procedura del decreto d'accusa la vittima è tuttavia di fatto esclusa. Se l'autore non riconosce la pretesa civile, quest'ultima deve essere rinviata al foro civile. Ne consegue che la vittima deve intentare un processo civile, in cui deve assumersi l'onere della prova e versare un anticipo delle spese. In tal modo si elude in parte lo strumento, favorevole alla vittima, del processo in via adesiva. Tale problema può essere risolto con due modifiche del Codice di procedura penale: da un lato, il pubblico ministero deve essere libero di decidere se emettere un decreto d'accusa o promuovere l'accusa, dall'altro, il danneggiato che si costituisce accusatore privato e ha fatto valere pretese di diritto civile deve poter opporsi a un decreto d'accusa.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione chiede per analogia di modificare il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) in modo che le pretese civili contestate vengano giudicate sempre in via adesiva nel procedimento penale ordinario.

Il legislatore disponeva di varie possibilità per definire il processo in via adesiva. Poteva prevedere una procedura ordinaria non appena erano fatte valere (1) o erano contestate (2) pretese civili. Un'altra opzione consisteva nell'eseguire la procedura del decreto d'accusa, trattando, per quanto possibile, le pretese civili e rinviando per il resto al foro civile (3). Questa variante è stata adottata nel CPP, in quanto riduce la durata della procedura rispetto alle altre due opzioni. Non sarebbe invece ammissibile giudicare le pretese civili integralmente nella procedura del decreto d'accusa, poiché tali pretese devono essere giudicate in una procedura in contradditorio. Nel caso della normativa vigente sono ipotizzabili tre varianti: se l'autore la riconosce appieno, la pretesa civile è annotata nel decreto d'accusa. Sussiste pertanto un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione, ragion per cui non è necessaria un'altra procedura (art. 353 cpv. 2 primo periodo CPP). Se l'autore riconosce solo la pretesa di per sé, ma non il suo ammontare, oppure la contesta integralmente, il danneggiato deve avviare un processo civile. In questo caso deve fornire le medesime prove richieste se fa valere la sua pretesa civile in via adesiva in un procedimento penale, soprattutto in relazione all'ammontare della pretesa. Per contro, ne risulta uno sgravio, poiché in seguito alla condanna penale l'illegalità dell'azione non deve più essere dimostrata. Inoltre, il processo civile può essere rapidamente promosso grazie alla celerità della procedura del decreto d'accusa. Tutto sommato, secondo la normativa attuale il danneggiato non si trova in una posizione peggiore di quella in cui sarebbe se, in caso di pretesa contestata, fosse condotto un procedimento penale ordinario, ma più lungo. La modifica richiesta dell'articolo 352 CPP non è pertanto necessaria.

Non è nemmeno necessario sancire esplicitamente nell'articolo 354 CPP la legittimazione al ricorso da parte degli accusatori privati. Di norma gli accusatori privati non vantano alcun interesse degno di protezione a impugnare il decreto d'accusa, poiché in ogni caso è pronunciata una condanna. Secondo la dottrina predominante, possono in via eccezionale fare opposizione in qualità di "altri diretti interessati" ai sensi dell'articolo 354 capoverso 1 lettera b CPP, ad esempio se, contrariamente a quanto previsto dalla disposizione legale, la pretesa civile non è stata annotata o se la qualifica giuridica (p. es. vie di fatto invece di lesioni) può incidere sull'ammontare delle pretese. Le modifiche chieste nella mozione non comportano dunque alcuno sgravio per quanto riguarda l'onere della prova o l'anticipo delle spese processuali. Nella procedura civile e in quella penale spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza e l'ammontare delle sue pretese. Inoltre, anche nel procedimento penale il danneggiato può essere chiamato a versare un anticipo delle spese per le misure probatorie unicamente a suo vantaggio (art. 184 cpv. 7 e art. 313 cpv. 2 CPP). In caso di indigenza l'accesso ai tribunali è garantito dallo strumento del gratuito patrocinio.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.