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Evasione fiscale e sottrazione d'imposta mediante fondazioni discrezionali

12.3429 · Interpellanza · 2012-06-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nell'interpellanza 11.4129 ho richiamato l'attenzione sul fatto che l'imposta liberatoria concordata con la Germania e altri Paesi può essere elusa attraverso fondazioni discrezionali del Liechtenstein o trust discrezionali anglosassoni. Il Consiglio federale nega questo fatto sostenendo che le fondazioni discrezionali "operano in particolare a fini di sostegno e di beneficenza", sono "ampiamente diffuse e indubbiamente di pubblico interesse".

1. Di quali dati e fonti si avvale il Consiglio federale per affermare che le fondazioni e i trust discrezionali "sono indubbiamente di pubblico interesse"? Quante fondazioni discrezionali con sede nel Liechtenstein o a Panama operano effettivamente a fini di beneficenza e quante vengono utilizzate a scopi privati?

2. In che modo verifica il Consiglio federale che le fondazioni e i trust discrezionali che affermano di svolgere attività di beneficenza lo facciano effettivamente?

3. In che modo il Consiglio federale garantisce che le fondazioni discrezionali che affermano di non avere aventi economicamente diritto, ma che di fatto sono controllate da un avente economicamente diritto (ad es. in virtù di dichiarazioni d'intenti confidenziali contemplate dal diritto del Liechtenstein in materia di fondazioni), non vengano utilizzate sistematicamente a fini di sottrazione permanente d'imposta (ad es. elusione dell'imposta liberatoria)?

4. Fino a dove si estende per il contribuente l'obbligo di spiegare i fatti? In che misura le persone fisiche che hanno fornito capitale al momento dell'istituzione di una fondazione sono soggette all'onere della prova dell'avvenuta costituzione o del versamento? L'onere della prova vale anche per i contribuenti senza passaporto svizzero ma che hanno relazioni bancarie in Svizzera?

5. Il progetto di revisione della direttiva UE sulla fiscalità del risparmio prevede che il fondatore possa essere assoggettato all'imposta se l'avente economicamente diritto è sconosciuto. Come mai l'accordo in materia di imposta liberatoria non contempla questa disposizione?

6. La circolare numero 30 della Conferenza fiscale Svizzera del 22 agosto 2007 precisa che in linea di principio il patrimonio dei trust e i redditi che essi generano sono oggetto di imposizione fiscale. Con quale rigore viene effettivamente applicato questo principio? Alcuni giuristi hanno affermato che si tratta di un principio giuridicamente insostenibile (Toni Amonn, ASA, vol. 76, n. 8, p. 493) e raccomandano esplicitamente agli evasori fiscali di utilizzare i trust come "barriera" contro lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo gli standard dell'OCSE (Guillaume Grisel, Raphael Gani, Trust&Trustees, vol. 18, n. 5).

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. Le convenzioni concernenti un'imposta alla fonte riguardano le persone fisiche che risiedono in uno degli Stati membri e che rappresentano i beneficiari effettivi di beni patrimoniali contabilizzati su un conto o un deposito presso un agente pagatore svizzero (persone interessate). Gli agenti pagatori svizzeri garantiscono l'accertamento degli aventi economicamente diritto in virtù degli obblighi di diligenza previsti dalla legge svizzera (ai sensi della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0, e della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche). Nel caso dei valori patrimoniali intestati a una società di sede (tra l'altro anche trust e fondazioni) si fa riferimento alle persone fisiche beneficiarie effettive e responsabili di queste strutture. Tuttavia, se non esiste nessun beneficiario effettivo di questi valori patrimoniali, come avviene nel caso di trust discrezionali e fondazioni discrezionali reali, non è possibile applicare una simile imposizione. In effetti, per questi veicoli la cerchia dei beneficiari potenziali è definita, ma non quella dei beneficiari effettivi. Tuttavia, qualora per gli obblighi di diligenza menzionati l'agente pagatore giunga alla conclusione che, nonostante sussista formalmente una fondazione o un trust discrezionale, i beneficiari e quindi gli aventi economicamente diritto sono stati accertati, questi ultimi dovranno essere considerati dall'agente pagatore come persone interessate a condizione che tutti gli altri requisiti siano adempiuti (ad es. residenza in uno Stato partner).

5. Le convenzioni concernenti un'imposta alla fonte intendono tassare effettivamente i valori patrimoniali di cui una persona fisica residente in uno degli Stati partner è beneficiaria. Con la creazione di un trust discrezionale irrevocabile reale (irrevocabile discretionary trust) o di fondazione discrezionale irrevocabile reale, il settlor rispettivamente il fondatore rinuncia alla sua qualità di beneficiario effettivo dei valori patrimoniali corrispondenti. Di conseguenza non è imponibile negli Stati partner per i redditi da capitale conseguiti sulla sostanza del trust o della fondazione ragion per cui in simili casi, anche ai sensi delle convenzioni concernenti un'imposta alla fonte, non entra in considerazione la tassazione del settlor rispettivamente del fondatore.

6. La circolare numero 30 del 22 agosto 2007 della Conferenza fiscale svizzera intende creare un trattamento fiscale uniforme del trust a livello cantonale. Nella sua circolare numero 20 del 27 marzo 2008, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha dichiarato che la regola contenuta nella circolare della Conferenza fiscale svizzera è applicabile anche all'imposta federale diretta e all'imposta preventiva. Queste circolari illustrano come le autorità fiscali svizzere applicano le pertinenti legislazioni tributarie svizzere alle fattispecie con trust.

Risposta del Consiglio federale.