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12.3434 · Interpellanza · 2012-06-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Attualmente chi ha due veicoli con targhe trasferibili, se vuole che entrambi i veicoli possano circolare in autostrada, deve acquistare due vignette, una per vettura. Questo malgrado quando una delle due automobili circola, l'altra automaticamente non può circolare, né in autostrada né su un'altra strada pubblica, dal momento che è priva di targhe.

Poiché a partire dal 2015 il prezzo della vignetta autostradale salirà a 70 franchi, o magari a 100 franchi annui, per i conducenti che si trovano nella situazione indicata sopra, la fattura diventerà sensibilmente più cara.

Chiedo pertanto al lodevole Consiglio federale:

- È intenzione del Consiglio federale regolare (a livello di legge o di ordinanza) la situazione di cui sopra, in modo che i titolari di due veicoli con targa trasferibile non siano più tenuti ad acquistare due vignette (una per veicolo) ma ne possano acquistare una sola, considerando che il secondo veicolo non può circolare in autostrada contemporaneamente al primo?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha più volte preso posizione in merito alla tematica delle targhe trasferibili e dei contrassegni autostradali (vignette) legati alla targa, ad esempio in occasione di messaggi relativi alla tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (l'ultimo è stato il messaggio del 18 gennaio 2012 sull'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e sul suo finanziamento, FF 2012 543), interventi parlamentari (interrogazione ordinaria de Chastonay 84.726 del 18 settembre 1984, disponibile in francese e tedesco) nonché richieste di cittadini.

La legge federale del 19 marzo 2010 concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (RS 741.71) prevede, come oggetto della tassa, i veicoli a motore e i rimorchi non assoggettati alla tassa sul traffico pesante con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa. Per quanto riguarda il contrassegno stradale nella forma odierna (adesivo) si tratta di una tassa forfetaria legata al veicolo e non alla targa, che può essere applicata in modo uniforme con un onere amministrativo minimo. Tale forma di riscossione forfetaria non tiene conto né della tratta effettivamente percorsa o della durata di utilizzazione né dell'immatricolazione del veicolo con targhe normali o trasferibili. I vantaggi dell'odierno sistema risiedono nell'utilizzazione semplice per i conducenti e gli organi di controllo nonché nei bassi costi d'esercizio. Dato che ogni veicolo a motore deve essere munito di un contrassegno apposto in modo ben visibile dall'esterno (ciò non vale per i motoveicoli), polizia e dogana possono controllare "a vista" e senza l'ausilio di altri documenti se l'osservanza dell'obbligo di pagare la tassa è osservato. Dall'introduzione del contrassegno nel 1985, all'amministrazione federale sono state presentate varie proposte di soluzione per le targhe trasferibili: contrassegni speciali, contrassegni incollati sul retro della targa di controllo, consegna di un contrassegno gratuito per il secondo veicolo, permesso di circolare con il secondo veicolo sulle strade nazionali assoggettate alla tassa senza contrassegno e via di seguito. Tutte le proposte sono state esaminate in modo approfondito e quindi respinte, poiché dal punto di vista della vendita e del controllo tecnico sarebbero state difficilmente attuabili e avrebbero pregiudicato la semplicità del sistema:

- i circa 10 000 punti di vendita dei contrassegni non possono giudicare se il detentore ha immatricolato i suoi veicoli con targhe trasferibili e dunque se ha diritto a un contrassegno speciale o a un secondo contrassegno gratuito. Inoltre, vi sarebbe il rischio che un contrassegno speciale o uno consegnato gratuitamente non venga impiegato per il veicolo autorizzato, ma per un altro non munito di targhe trasferibili;

- sulla strada i veicoli con targhe trasferibili non sono riconoscibili come tali dagli organi di controllo. Per i controllori risulterebbe difficile stabilire se il veicolo circola a giusto titolo con un contrassegno per targhe trasferibili. Un esame approfondito richiederebbe tempo e dovrebbe essere effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici. Se i veicoli con targhe trasferibili potessero circolare sulle strade nazionali assoggettate alla tassa senza contrassegno o con un contrassegno apposto sul retro della targa, per i controlli tali veicoli, così come quelli "normali" senza contrassegno, dovrebbero essere fatti accostare (con il pericolo di formazione di code nella circolazione). Ciò risulterebbe complicato, spiacevole e oneroso sia per i conducenti sia per le autorità di controllo.

Per tutte queste ragioni il Consiglio federale respinge qualsiasi soluzione pensata per veicoli immatricolati con targhe trasferibili nell'ambito dell'odierno sistema del contrassegno adesivo, tanto più che bisognerebbe attendersi che detentori di rimorchi e motoveicoli esigerebbero lo stesso trattamento.

Nel summenzionato messaggio, il Consiglio federale ha esplicitamente fatto notare che nel prossimo futuro intende effettuare un cambio del sistema, sostituendo l'odierno contrassegno adesivo con uno in formato elettronico (contrassegno elettronico). L'intenzione del Consiglio federale è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte dei partecipanti della consultazione. Il passaggio al contrassegno elettronico necessita previamente di una consultazione. Il contrassegno elettronico è un contrassegno virtuale anziché fisico: il detentore del veicolo registra il numero della sua targa di controllo in una banca dati centrale, in modo che tutti i veicoli registrati con esso possano circolare durante un lasso di tempo predefinito sulle strade nazionali assoggettate alla tassa. In tal modo la tassa verrebbe applicata, come proposto dall'autore dell'interpellanza, non al veicolo bensì alla targa di controllo. Tale soluzione risolverebbe automaticamente la problematica delle targhe trasferibili.

Risposta del Consiglio federale.