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12.3464 · Interpellanza · 2012-06-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È vero che in base alle clausole di cessazione dell'ISDA Master Agreement, introdotte alla fine del 2002, in caso di accusa di complotto ("conspiracy"; relativa ai tax events) proveniente dagli Stati Uniti nei confronti di una banca svizzera è molto probabile che alla banca in questione venga precluso l'accesso al clearing e al mercato finanziario entro 24 a 48 ore e che quindi quest'ultima non potrebbe praticamente più effettuare operazioni?

2. È vero che anche le banche svizzere, in particolare le due banche principali, in caso di accusa proveniente dagli Stati Uniti in base alle suddette clausole di cessazione, dovrebbero interrompere ogni collaborazione con la banca interessata precludendole anche l'accesso al mercato finanziario svizzero?

3. Quali sarebbero gli effetti di un tale scenario disastroso sull'intero patrimonio dei clienti, sulle casse pensioni, sulla previdenza svizzera per la vecchiaia, ecc.? È corretto affermare che in circostanze simili, sarebbero colpiti soprattutto le casse pensioni, la previdenza per la vecchiaia nonché i patrimoni dei lavoratori autonomi, degli impiegati e degli altri clienti?

4. È vero che durante i negoziati il Dipartimento di giustizia e il Ministero pubblico statunitensi usano questi argomenti per esercitare pressione?

5. Il Ministero pubblico americano - autorizzato dal Dipartimento di giustizia statunitense - ha già utilizzato questo mezzo con la banca Wegelin. Nel breve periodo che ha preceduto l'accusa, il patrimonio dei clienti è stato salvato in extremis grazie a un'operazione di emergenza, ossia al trasferimento alla banca Notenstein/Raiffeisen.

6. Quali conclusioni trae il Consiglio federale da questo scenario, il quale dimostra che gli Stati Uniti non esiteranno ad agire?

Begründung

Gli Stati Uniti usano l'ISDA Master Agreement come mezzo per esercitare pressione sulle banche svizzere. Le autorità svizzere devono opporsi con determinazione all'intimidazione da parte delle autorità statunitensi per evitare che la piazza finanziaria svizzera venga lasciata in balìa delle autorità americane a suo discapito.

Stellungnahme des Bundesrates

1./5. I problemi che la banca Wegelin ha dovuto affrontare non derivano dall'ISDA Master Agreement (ISDA MA) o dal clearing, né risultano da contratti o campi di attività che presentano un nesso diretto con l'ISDA MA o il clearing. Piuttosto, la banca Wegelin, ovvero i suoi soci, ha deciso un'alienazione parziale delle sue attività per scongiurare la temuta perdita di fiducia rappresentata dalla minaccia di un accusa da parte del Dipartimento di giustizia americano. Poiché la formulazione delle relative clausole nell'ISDA MA è molto aperta, la probabilità che un'accusa contro una banca svizzera intentata da un'autorità americana secondo l'ISDA MA venga interpretata come event of default o termination event è alta. Nella fattispecie ciò permetterebbe alle controparti di far valere il loro diritto di cessazione prima della scadenza del contratto (early termination right). Qualora una delle controparti ne facesse uso, verrebbe effettuato un close-out netting (i crediti reciproci esistenti vengono compensati, il debitore deve saldare la differenza al creditore), inoltre la banca svizzera in questione uscirebbe dall'ISDA MA. Se e in che lasso di tempo un contratto verrà estinto dipende dai singoli casi. Il semplice fatto di esercitare il proprio diritto di early termination non provocherebbe il collasso di una banca, ma a breve termine complicherebbe le sue attività commerciali e, a seconda del business model, a medio termine costituirebbe un pesante ostacolo al proseguimento di tali attività. È inoltre opportuno evidenziare che non sussiste alcun nesso diretto tra l'impossibilità di effettuare il clearing e la cessazione dei contratti ISDA.

2. Il Consiglio federale non è in grado di valutare se anche le banche svizzere, in particolare UBS e CS, ricorrerebbero al diritto di cessazione del contratto, riducendo o bloccando le proprie relazioni commerciali con una banca sotto accusa. In un simile caso ogni partner commerciale della banca sotto accusa dovrà valutare autonomamente i propri rischi. Le autorità svizzere non possono farsene carico, né costringere le banche ad assumere rischi cui non sono in grado di far fronte.

3. Non si prevedono conseguenze dirette sul patrimonio dei clienti. Tuttavia, non si possono escludere conseguenze indirette, come ad esempio il rischio delle banche di non poter più fornire determinate prestazioni di servizi e la conseguente crescente difficoltà a negoziare titoli di credito. In questo caso anche le casse pensioni non potrebbero più gestire i propri titoli come prima e il loro patrimonio subirebbe (indirettamente) delle perdite. Tuttavia, questo tipo di affari e prestazioni potrebbe essere offerto, in sostituzione, da fornitori di prestazioni finanziarie esteri.

4. Il Consiglio federale non è a conoscenza che queste minacce vengono utilizzate esplicitamente come mezzo di pressione durante le trattative in corso o le interazioni tra le singole banche e il Dipartimento di giustizia statunitense nel quadro della vertenza fiscale.

6. Le esperienze sinora raccolte hanno molteplici effetti sulle autorità coinvolte. In primo luogo, se ne terrà conto durante i negoziati tra la Svizzera e gli Stati Uniti riguardanti la vertenza fiscale. In secondo luogo, saranno debitamente prese in considerazione nella vigilanza delle banche implicate nella vertenza fiscale con gli Stati Uniti. Infine, le conoscenze acquisite verranno adoperate nella procedura di elaborazione dell'ordinanza sull'insolvenza bancaria.

Risposta del Consiglio federale.