Lexipedia

12.3468 · Interpellanza · 2012-06-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono le basi legali che regolano i voli in elicottero?

2. Il collegio non reputa opportuno ponderare meglio i vari interessi in gioco, in particolare per quanto concerne i voli in elicottero effettuati a scopi privati, e di adeguare la legislazione in vigore?

Begründung

I voli in elicottero d'interesse pubblico o d'utilità pubblica (operazioni di salvataggio o cartografiche, trasporto delle truppe, ecc.) sono ampiamente giustificati, come anche i relativi disturbi recati alla popolazione, nonostante viga la regola di minimizzarli al massimo. La situazione si presenta tuttavia diversa se si tratta di voli, atterraggi e decolli di elicotteri a scopi privati. Al momento, sembra che le basi legali per questo tipo di volo siano tali da non richiedere nemmeno l'autorizzazione delle autorità locali. Non risulta eccessiva la pretesa di ponderare in modo attento gli interessi pubblici e privati, considerando anche l'impatto fonico e le emissioni dei voli, visto che la legislazione in questo settore sembra assai lacunosa.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il principio per l'ammissione di voli in elicottero è sancito all'articolo 1 capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), che recita quanto segue: "l'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera". L'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sulla navigazione aerea (RS 748.01) fa riferimento al relativo allegato, secondo cui l'elicottero è considerato un aeromobile ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LNA.

In linea di principio i decolli e gli atterraggi degli aeromobili sono effettuati negli aerodromi. Contrariamente agli aerei, gli elicotteri possono atterrare anche al di fuori degli aerodromi, su un campo libero privo di costruzioni fisse. Per questo tipo di atterraggi esterni l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), su richiesta, rilascia ai piloti o all'impresa che effettua trasporti in elicottero, autorizzazioni specifiche valide per un anno. Le autorizzazioni regolano nel dettaglio gli atterraggi esterni.

In questo contesto l'UFAC fa una distinzione tra voli commerciali e non commerciali. Nel caso del rilascio di un'autorizzazione per effettuare atterraggi esterni a scopo commerciale i comuni interessati vengono consultati se i decolli e gli atterraggi sono previsti in un'area densamente popolata. I voli non commerciali, sottostanno a limitazioni più restrittive, in modo da contenere l'inquinamento fonico. Per ridurre a un minimo le emissioni foniche e l'inquinamento dovuti a tali voli, in linea di massima sono vietati atterraggi effettuati a scopo non commerciale nelle aree densamente abitate e nelle riserve naturali. L'UFAC rilascia ogni anno circa 400 autorizzazioni per atterraggi esterni di elicotteri per scopi non commerciali.

Ulteriori restrizioni sono previste per gli atterraggi in alta quota, al di sopra di 1100 m. s. l . m. Gli atterraggi esterni in montagna sono infatti previsti solo per scopi d'istruzione o d'esercitazione di piloti e per il trasporto di persone a scopi turistici e possono essere eseguiti soltanto sulle aree designate dal DATEC d'intesa con il DDPS e le autorità cantonali. Al di fuori delle aree designate, ad eccezione dei voli d'istruzione, sono vietati atterraggi a quote superiori a 1100 m. s. l. m.

I proprietari fondiari possono vietare l'atterraggio di elicotteri sulla loro proprietà. Inoltre, per contenere l'inquinamento fonico, la normativa prevede che un aeromobile non deve causare più rumore di quanto inevitabile e che deve essere utilizzato con riguardo e in modo adeguato.

2. Il Consiglio federale ha considerato finora esaustiva l'attuale regolamentazione per l'uso dello spazio aereo da parte degli elicotteri. Le restrizioni previste dalla legge e la procedura di autorizzazione illustrata tutelano infatti sia gli interessi delle imprese che effettuano trasporti in elicottero, sia quelli della popolazione interessata dalle relative emissioni foniche.

Ciononostante il legislatore ha deciso di procedere a una revisione delle attuali disposizioni per gli atterraggi esterni. L'idea è di integrare nell'ordinanza sugli atterraggi esterni, attualmente in fase di elaborazione, i requisiti generali per il rilascio di un'autorizzazione per effettuare atterraggi esterni in elicottero a scopo non commerciale, attualmente emessa individualmente. In questo modo sarà possibile garantire una certa parità di trattamento e semplificare le procedure di rilascio di tali autorizzazioni. Inoltre, la revisione della normativa consentirà di introdurre nuove restrizioni per gli atterraggi esterni di elicotteri effettuati a scopo non commerciale, quali il divieto di atterrare nelle riserve naturali o durante l'ora di pranzo.

Risposta del Consiglio federale.