12.3491 · Interpellanza · 2012-06-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel suo rapporto del 6 settembre 2011 l'Ufficio federale di giustizia giustifica le deduzioni fiscali concesse agli espatriati per le spese scolastiche dei figli iscritti in scuole private sostenendo che tali bambini restano in Svizzera soltanto per un periodo limitato e che quindi devono poter restare nel sistema scolastico a loro noto, non corrispondente a quello svizzero. Tale argomentazione solleva vari interrogativi, a cui invitiamo il Consiglio federale a rispondere:
1. Qual è l'opinione generale del Consiglio federale in merito agli incentivi fiscali che ostacolano un'integrazione delle persone immigrate in Svizzera?
2. Come giudica il caso speciale delle deduzioni fiscali concesse agli espatriati?
3. Che cosa intraprende per eliminare la disparità di trattamento tra gli espatriati e le altre persone insediatesi in Svizzera per ragioni economiche?
4. Che cosa intraprende per garantire la parità di trattamento tra i figli di espatriati e quelli di altri immigrati per quanto riguarda i requisiti posti in materia di integrazione?
5. Per quanto riguarda le famiglie di espatriati, come giudica gli sforzi integrativi profusi dai genitori, in particolare tenendo conto del fatto che tali famiglie risiedono comunque a lungo nel nostro Paese?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il Consiglio federale ritiene che l'integrazione riguardi tutti i gruppi di persone che risiedono legalmente e non soltanto a breve termine in Svizzera. Nel rapporto del 5 marzo 2010 concernente lo sviluppo della politica integrativa della Confederazione ha illustrato le ulteriori misure da adottare per garantire l'integrazione e impedire la nascita di società parallele. La formazione, l'attività lucrativa, l'integrazione sociale in loco e l'apprendimento di una lingua nazionale svolgono un ruolo centrale.
Gli espatriati sono impiegati con funzione dirigenziale distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero o specialisti di ogni genere che svolgono in Svizzera un'attività temporanea. Un'attività lucrativa è considerata provvisoria o temporanea se è esercitata per un periodo di cinque anni al massimo (art. 1 dell'ordinanza concernente gli espatriati; RS 642.118.3). La legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11) permette di dedurre le spese professionali (costi di conseguimento) dal reddito imponibile. In virtù di tale normativa, gli espatriati possono dedurre ulteriori spese professionali occasionate dal distaccamento temporaneo in Svizzera. Secondo il concetto causale di costi di conseguimento sostenuto nella dottrina e nella giurisprudenza più recenti, vi rientrano anche i costi derivanti dal conseguimento di un reddito. Di conseguenza, sarebbero fiscalmente deducibili, fino a un certo punto, anche i costi per le scuole private dei figli. In una perizia (GAAC 2011.4, pag. 39) l'Ufficio federale di giustizia ha constatato di principio la costituzionalità e legalità di tale deduzione, proponendo tuttavia una precisazione della base legale. In particolare, indica che l'ammissibilità della deduzione dei costi per le scuole private è perlomeno discutibile.
3./4. Tutte le persone che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera devono sforzarsi di integrarsi e possono fare capo anche alle offerte previste in materia di promozione integrativa. Di norma sono interessate tutte le persone che soggiorno per più di un anno nel nostro Paese (art. 4 e 12 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; RS 142.205). Eventuali deroghe al principio delle condizioni in materia di integrazione e quindi le disparità di trattamento correlate sono ammesse soltanto in presenza di motivi oggettivi giustificati. Può essere il caso in particolare se uno straniero risiede in Svizzera soltanto temporaneamente, per motivi puramente professionali e senza alcuna prospettiva di un soggiorno duraturo. Tali condizioni sono adempiute per definizione nel caso degli espatriati. Non si può pertanto presupporre un privilegio generalmente inammissibile concesso agli espatriati. La maggior parte delle deduzioni tengono giustamente conto dei costi supplementari che gli espatriati devono sostenere - a differenza dei contribuenti permanentemente residenti nel nostro Paese - a causa del distaccamento in Svizzera. Secondo il Consiglio federale non vi è motivo di rimettere sostanzialmente in discussione la normativa vigente. Vanno tuttavia riesaminate le condizioni e le modalità per singole deduzioni, in particolare quelle per le scuole private. Il Consiglio federale rinvia peraltro alle risposte alle mozioni Fässler Hildegard 12.3510 e Schelbert 12.3560, i cui autori chiedono di abrogare le deduzioni speciali per gli espatriati.
5. Le condizioni in materia di integrazione sono le medesime per tutti gli immigrati. In linea di principio il Consiglio federale si aspetta anche dalle cosiddette famiglie di espatriati che soggiornano in Svizzera per più di uno o due anni i medesimi sforzi in materia integrativa di quelli richiesti ad altre categorie di stranieri.
Risposta del Consiglio federale.