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12.3507 · Interpellanza · 2012-06-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nell'edizione del 24 maggio 2012, il quotidiano "Handelszeitung" riporta un esperimento effettuato da questa testata nella Germania del Sud per scoprire se le banche tedesche accettano o meno denaro non dichiarato proveniente dalla Svizzera. L'indagine ha rivelato che, nonostante tutti i sei istituti di credito contattati abbiano comunicato ufficialmente di prendere le distanze dal denaro non dichiarato, lo hanno accettato. È stata così dimostrata l'esistenza dell'evasione fiscale dalla Svizzera verso l'estero. Inoltre, dichiarazioni di consulenti bancari tedeschi attestano che non si tratta di casi isolati, ma di un'evasione fiscale su vasta scala. Chiedo pertanto al Consiglio federale:

1. Quali provvedimenti adotta per determinare le dimensioni dell'evasione fiscale dalla Svizzera verso l'estero?

2. Quali provvedimenti intraprende per identificare gli evasori fiscali?

3. Come intende riscuotere le imposte che spettano alla Svizzera da questo denaro non dichiarato?

4. Le disposizioni sull'assistenza amministrativa previste dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono sufficienti per individuare gli evasori fiscali o sono necessarie norme supplementari?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che in Svizzera l'etica fiscale è elevata. Le relazioni tra i contribuenti e le autorità fiscali si contraddistinguono nella maggior parte dei casi per una reciproca volontà di collaborazione. Questo buon rapporto è probabilmente dovuto al fatto che la politica della spesa può essere influenzata da strumenti di democrazia diretta, ragione per cui l'impiego dei fondi pubblici è sottoposto all'approvazione dei contribuenti.

D'altra parte è noto che anche in Svizzera esistono casi in cui i redditi non sono debitamente dichiarati e tassati. In questo modo, la collettività è privata di sostrato fiscale e si verificano infrazioni fiscali. La portata effettiva di queste infrazioni resta il più delle volte sconosciuta. Questi modi di procedere non sono attribuibili a determinati contribuenti né a una specifica categoria di reddito. Per determinare le dimensioni delle infrazioni fiscali occorrerebbe dunque effettuare un controllo completo e approfondito di tutti i contribuenti, che però non sarebbe conforme al principio di proporzionalità. I controlli delle autorità fiscali si concentrano quindi su analisi dei rischi e anomalie. In tal modo è possibile individuare infrazioni e avviare le procedure necessarie al ricupero d'imposta e alla condanna. Quando l'imposta da incassare appare in pericolo, le autorità fiscali possono esigere garanzie. Inoltre, in determinati casi i vantaggi patrimoniali ottenuti illecitamente possono essere sequestrati in Svizzera. Finora questi strumenti si sono rivelati efficaci.

Le clausole di assistenza amministrativa delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni costituiscono, per quanto concerne le relazioni transfrontaliere, la base per lo scambio di informazioni con le autorità fiscali estere. Oltre a ciò, le convenzioni sull'imposta alla fonte concluse con la Germania, il Regno Unito e l'Austria prevedono un obbligo di reciprocità, che va concretizzato in un accordo. In base a quest'obbligo la Svizzera può esigere dai Paesi cofirmatari l'introduzione di misure simili a quelle che applicano nei confronti di altri Stati.

A giudizio del Consiglio federale, l'attuale dispositivo di lotta contro le infrazioni fiscali è relativamente efficace. Ciononostante, sono stati rilevati punti deboli che saranno sottoposti a una verifica. Se del caso, verranno operati i necessari adeguamenti.

Risposta del Consiglio federale.