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12.3516 · Interpellanza · 2012-06-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La Confederazione svolge un ruolo importante per il mantenimento del plurilinguismo svizzero, in particolare con l'adempimento della legge sulle lingue (LLing). La Svizzera ha ratificato inoltre la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. La considerazione per le lingue nazionali svizzere minoritarie al di fuori del loro territorio tradizionale però diminuisce, come dimostrano fra l'altro alcune recenti decisioni riguardanti l'insegnamento dell'italiano nei licei.

Mi permetto di formulare queste domande al Consiglio federale:

1. Come viene applicata l'ordinanza sulla maturità (ORM) al riguardo dell'insegnamento dell'italiano quale disciplina fondamentale e facoltativa nei licei cantonali?

2. Con quali misure e in quali comuni la Confederazione sostiene finanziariamente scuole bilingue (di ogni ordine e grado) in italiano al di fuori della Svizzera italiana?

3. Come viene garantita la mobilità tra i sistemi scolastici con il Ticino e i Grigioni (Art. 61a cpv. 1 CF)?

4. La LLing si prefigge di promuovere il plurilinguismo nell'amministrazione federale. Un motivo per cui italofoni inoltrano poche candidature per posti vacanti è l'assenza di scuole in italiano per i propri figli a Berna. È prevista la promozione di un istituto analogo alla scuola cantonale di lingua francese come realizzato per i funzionari francofoni? Come si spiega un eventuale trattamento diverso degli italofoni?

5. A pagina 22 del terzo rapporto sull'applicazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del gennaio 2012 la Confederazione informa che concederà ai cantoni aiuti finanziari per la promozione della conoscenza della propria lingua e cultura d'origine da parte degli alloglotti e dei migranti. Il Consiglio federale sostiene in questo modo le lingue minoritarie nazionali al di fuori del loro territorio tradizionale? Non ritiene che altrimenti si discriminino i cittadini svizzeri parlanti le lingue minoritarie?

6. In che modo il Consiglio federale è intenzionato a far rispettare dai cantoni gli obblighi internazionali che la Confederazione ha sottoscritto in ambito di insegnamento per le minoranze nazionali, qualora questa materia - nonostante i trattati internazionali in vigore - sia di competenza esclusivamente cantonale?

Stellungnahme des Bundesrates

Per il Consiglio federale la promozione del plurilinguismo e delle lingue nazionali in Svizzera è molto importante. Con l'entrata in vigore nel 2010 della legge e dell'ordinanza sulle lingue (LLing, RS 441.1 e OLing, RS 441.11), il quadro legale nazionale della promozione del plurilinguismo è stato rafforzato. La Svizzera ha inoltre ratificato due Convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa che favoriscono la promozione delle lingue nazionali minoritarie (Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali; RS 0.441.1, e Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; RS 0.441.2). Questo quadro legale nazionale e internazionale contribuisce a promuovere le lingue nazionali anche al di fuori del loro territorio di appartenenza.

Alle domande poste, il Consiglio federale risponde come segue:

1. L'ordinanza sulla maturità (ORM) prevede che l'italiano sia offerto come disciplina fondamentale e facoltativa nei cantoni in cui la prima lingua è il tedesco o il francese. Per verificare la corretta applicazione di questa disposizione, la commissione svizzera di maturità ha realizzato nel corso del 2011 un'indagine presso i cantoni. Dall'indagine è emerso che questa disposizione non è rispettata in tutti i cantoni. Il quadro scaturito dall'indagine preoccupa la commissione svizzera di maturità, che ha recentemente istituito un gruppo di lavoro con il compito di approfondire i risultati emersi e di elaborare strategie per rafforzare la posizione dell'italiano nelle scuole di maturità. I risultati dello studio saranno presentati nel giugno del 2013.

2. La Confederazione appoggia le misure che agevolano la promozione delle lingue nazionali. Tuttavia non dispone di basi legali per sostenere finanziariamente l'apertura di scuole bilingui. Gli unici responsabili del finanziamento di simili iniziative sono i cantoni. I cantoni dei Grigioni, di Zurigo e di Neuchâtel offrono per esempio la possibilità di conseguire la maturità bilingue (tedesco o francese e italiano). Secondo le esperienze raccolte finora, queste impostazioni didattiche danno risultati molto positivi.

3. La mobilità dei sistemi scolastici tra il cantone Ticino e il cantone dei Grigioni è regolata dalla convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano (dell'11/18 dicembre 2007), che facilita il passaggio degli allievi del livello postobbligatorio alle scuole ticinesi. Per quanto attiene invece alla mobilità dal Ticino verso i Grigioni non vi è una convenzione specifica. La mobilità dagli altri cantoni verso il Ticino e i Grigioni è regolamentata da un lato dall'accordo Harmos (cui però il cantone dei Grigioni non ha aderito) e dall'altro dagli accordi intercantonali elaborati dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e sottoscritti dai cantoni.

4. Uno degli obiettivi della scuola cantonale di lingua francese (ECLF) di Berna è il consolidamento del bilinguismo del cantone e del plurilinguismo della Confederazione. L'ECLF offre ai figli degli impiegati cantonali e federali la possibilità di frequentare una scuola obbligatoria francofona. All'ECLF sono ammessi i figli di genitori di lingua francese, italiana e romancia nel limite dei posti disponibili. La scuola è frequentata regolarmente da 2 a 5 allievi italofoni i cui genitori lavorano alla Confederazione.

A livello federale non è previsto di promuovere una scuola italofona analoga all'ECLF. La creazione di una scuola di lingua italiana non può nemmeno essere presa in considerazione dal cantone di Berna, che non dispone attualmente delle basi legali che gli permetterebbero di gestire una tale istituzione e di assumersi la spesa che ne risulterebbe (l'italiano non è una lingua ufficiale del cantone).

5. In virtù della LLing e dell'OLing, la Confederazione può concedere ai cantoni aiuti finanziari per promuovere la conoscenza della prima lingua da parte degli alloglotti (art. 11 OLing). La Confederazione non sostiene direttamente i corsi di lingua e cultura d'origine, finanziati perlopiù dai consolati e dalle ambasciate dei Paesi interessati. Gli aiuti previsti nell'OLing sono destinati al sostegno di progetti volti a migliorare le condizioni quadro dei corsi nella lingua e cultura d'origine. Questo sostegno finanziario si applica alle lingue straniere e alle lingue nazionali al di fuori del loro territorio di appartenenza (di conseguenza anche all'italiano nella Svizzera tedesca, francese e romancia).

6. Secondo la concezione monistica del diritto, che prevale in Svizzera, dal momento in cui sono state approvate dal nostro Paese, le norme del diritto internazionale diventano parte integrante del quadro giuridico svizzero a tutti i livelli e in tutti gli organi dello Stato, quindi anche nei cantoni e nei comuni, che devono rispettarle e applicarle. Negli ambiti di competenza dei cantoni, come l'istruzione pubblica (art. 62 cpv. 1 Cost.), spetta a questi ultimi assicurare il rispetto degli obblighi internazionali e l'attuazione delle raccomandazioni che possono essere emanate dagli organi di controllo di un trattato internazionale. Il ruolo della Confederazione e del Consiglio federale non consiste nel monitorare l'applicazione di una convenzione, bensì nel comunicare ai cantoni e ai comuni gli obblighi della Svizzera in qualità di Stato parte e le aspettative nei loro confronti.

Provvedimenti internazionali legati all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue minoritarie sono menzionati nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (art. 14 cpv. 1 e 2) e nella Carta europea sulle lingue regionali o minoritarie (art. 8 cpv. 2). L'articolo 14 della Convenzione quadro non prevede obblighi vincolanti e lascia agli Stati un ampio margine discrezionale. L'applicazione di questo diritto dipende da diversi elementi, quali, in particolare, un insediamento rilevante dei membri della comunità nazionale nell'area geografica interessata, una domanda sufficiente da parte loro e i mezzi finanziari a disposizione dello Stato. Per quanto riguarda l'articolo 8 capoverso 2 della Carta, la Svizzera, al momento della ratifica della Carta nel 1997, non ha aderito a questo paragrafo. Non vige quindi attualmente l'obbligo previsto dalla Carta europea di offrire un insegnamento nelle lingue minoritarie al di fuori del loro territorio di appartenenza.

Risposta del Consiglio federale.