12.3525 · Postulato · 2012-06-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Si chiede di verificare e di illustrare in che modo può essere autorizzato un impianto solare su superfici libere che non siano delimitate come superfici per l'avvicendamento delle colture oppure quali sono le disposizioni di legge da modificare, in particolare quelle della pianificazione del territorio, affinché una tale autorizzazione sia possibile in futuro.
Begründung
In virtù dell'articolo 6 capoverso 2 lettera a della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), le superfici per l'avvicendamento delle colture sono territori idonei all'agricoltura. Di conseguenza devono essere garantite secondo i principi della pianificazione del territorio e non sono disponibili per l'installazione di impianti solari su superfici libere. Esistono inoltre nelle zone agricole superfici che non sono adatte all'avvicendamento delle colture o il cui terreno ha una bassa fertilità. Su queste superfici, in determinati casi, sarebbe sensato installare grandi impianti solari (impianti fotovoltaici su superfici libere), in particolare se, ad esempio, sui terreni edificati o nella struttura degli edifici esistenti di un comune o regione non è più possibile realizzare impianti di maggiori dimensioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Promuovere l'impiego di fonti di energia rinnovabili, e quindi anche di energia solare, rientra nelle priorità del Consiglio federale. Vi sono tuttavia motivi importanti per i quali ciò al momento deve riguardare soprattutto edifici e impianti esistenti.
È indubbiamente corretto evitare di utilizzare le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) per installare impianti solari isolati. Se possibile, devono però essere conservate anche le superfici agricole utili senza avvicendamento delle colture, ovvero che non sono idonee per uno sfruttamento in ambito di campicoltura. Questo principio vale in special modo per la praticoltura, in quanto anch'essa può risultare prioritaria. In un Paese dal territorio limitato come la Svizzera, tuttavia, non è raro che l'installazione di impianti del genere risulti più o meno problematica anche su altre superfici. Al di fuori delle zone edificabili gli impianti solari isolati di regola generano problemi per il paesaggio, inoltre spesso mancano i necessari collegamenti alla rete di energia. All'interno delle zone edificabili costituiscono un modo inefficiente di utilizzare terreni edificabili di grande valore.
La strategia energetica 2050 della Confederazione parte dal presupposto che il potenziale delle superfici per gli impianti fotovoltaici di impianti infrastrutturali esistenti sia sufficiente a produrre la quota prevista di energia solare. Il potenziale tecnico delle superfici edificate idonee per gli impianti fotovoltaici in Svizzera corrisponde a circa 15-18 terawattora all'anno. Ci si può aspettare che fino al 2050 venga utilizzata una quota pari a 10 terawattora all'anno. Questo potenziale, inoltre, pone relativamente pochi problemi ed è quindi realizzabile a breve termine. Secondo una valutazione dell'Ufficio federale della cultura, le limitazioni dovute a questioni di protezione degli insediamenti e dei monumenti riguardano al massimo il 5 per cento di tutti gli edifici.
Attualmente ogni anno vengono prodotti circa 120 gigawattora di energia solare, il che significa che viene sfruttato meno dell'1 per cento del potenziale tecnico delle superfici edificate. Il potenziale a disposizione per gli impianti fotovoltaici all'interno delle zone edificabili è pertanto ancora molto cospicuo.
La legislazione vigente in materia di pianificazione del territorio non esclude esplicitamente la possibilità di installare impianti solari isolati. Oggi, tuttavia, tenuto conto del notevole potenziale degli edifici esistenti, l'ubicazione vincolata di simili impianti al di fuori delle zone edificabili è data soltanto in casi rarissimi. Qualora venga preso in considerazione un impianto fotovoltaico isolato all'esterno delle zone edificabili, si renderà necessaria una pianificazione dell'utilizzazione straordinaria, secondo l'articolo 18 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Potrebbe inoltre rivelarsi opportuno disciplinare la questione nei piani direttori cantonali. Più sarà difficile installare impianti solari su edifici esistenti, come auspicato, più sarà giustificato e anche giuridicamente possibile dare la precedenza all'energia solare, nella misura in cui non vi siano interessi contrapposti di rilievo. La situazione attuale è tuttavia lungi da quanto qui ipotizzato.
Visto quanto sopra, il Consiglio federale non ritiene necessario elaborare un rapporto sull'autorizzazione di impianti solari isolati e su eventuali modifiche di legge.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.