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12.3532 · Interpellanza · 2012-06-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) e le relative disposizioni sui deflussi residuali sono entrate in vigore il 1° novembre 1992. Secondo l'articolo 80 capoverso 1 LPAc "il corso a valle di un corso d'acqua sensibilmente influenzato da prelievi deve essere risanato, conformemente alle prescrizioni dell'autorità, nella misura in cui non si arrechi ai diritti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità."

Secondo l'articolo 46 capoverso 1 LPAc la Confederazione deve vigilare sull'esecuzione della LPAc e quindi anche del risanamento dei deflussi residuali conformemente agli articoli 80 e seguenti LPAc. Secondo l'articolo 50 LPAc è inoltre tenuta a informare il pubblico sulle misure di protezione delle acque e sullo stato dei corsi d'acqua.

I risanamenti dei deflussi residuali dovrebbero essere conclusi entro la fine del 2012. Nell'agosto 2011, l'UFAM ha effettuato un'inchiesta presso i cantoni al fine di determinare lo stato di avanzamento dei lavori. Secondo i dati emersi dall'inchiesta, oltre il 60 per cento dei prelievi di acqua da risanare utilizzati per la produzione di elettricità non sono ancora risanati ed è presumibile che circa la metà dei cantoni non rispetterà la scadenza prevista.

Durante l'ora delle domande del 5 marzo 2012, in risposta alla mia domanda 12.5053, il Consiglio federale ha promesso che l'UFAM avrebbe chiesto alle direzioni competenti dei cantoni ritardari di accelerare l'esecuzione.

In tale contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta il Consiglio federale la necessità d'intervento evidenziata?

2. Il Consiglio federale è disposto a realizzare i risanamenti dei deflussi residuali secondo gli articoli 80 e seguenti LPAc secondo quanto stabilito dalle prescrizioni?

3. Quali misure ha adottato dal 1992 il Consiglio federale per garantire l'esecuzione entro i termini previsti del risanamento dei deflussi residuali?

4. Come giudica il Consiglio federale la disponibilità dei cantoni ad attuare il risanamento dei deflussi residuali?

5. Quali misure supplementari prevede di adottare il Consiglio federale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legislazione relativa al risanamento dei deflussi residuali è stata adottata nel 1991 in seguito a un'iniziativa degli ambienti vicini alla pesca e prevedeva da parte dei cantoni l'inventarizzazione delle captazioni d'acqua, l'elaborazione di un rapporto sul risanamento e la relativa informazione alla Confederazione. A seconda del caso, l'UFAM, il servizio competente in materia, e il DATEC hanno fornito assistenza per l'esecuzione, invitato o addirittura sollecitato i cantoni a eseguire tali compiti. Il Consiglio federale considera insoddisfacente il fatto che, nonostante le misure adottate e il piano di esecuzione scaglionato con scadenze generose, l'attuazione non possa essere conclusa entro il termine previsto di fine 2012.

2. Il Consiglio federale è disposto ad attuare senza concessioni la vigente legislazione sui deflussi residuali, pur considerando il fatto che i termini fissati per legge non potranno essere rispettati ovunque. La Confederazione si attiva affinchè il risanamento dei deflussi residuali sia effettuato al più presto (cfr. anche le risposte alle domande 3 e 5). L'attuazione della LPAc è tuttavia di competenza dei cantoni.

3. Fra il 1998 e il 2012, l'UFAM e il DATEC hanno offerto complessivamente sei volte assistenza ai cantoni nel quadro del risanamento dei deflussi residuali, chiesto spiegazioni sui motivi alla base dei ritardi e, in data 29 giugno 2010 e 3 aprile 2012, sollecitato i cantoni ad attribuire la massima priorità all'esecuzione del risanamento dei deflussi residuali entro i termini previsti.

4. In considerazione dell'ultima missiva del DATEC, il dipartimento competente del canton Ginevra ha confermato che il risanamento dei deflussi residuali verrà concluso entro i termini stabiliti. Con missiva del 25 maggio 2012, la Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA) ha assicurato che le decisioni di risanamento ancora in sospeso presso i cantoni saranno approvate entro fine anno. A causa delle procedure di ricorso in sospeso sussiste tuttavia ancora incertezza sulla valutazione dell'entità dei risanamenti già decisi. Poiché fino all'approvazione delle decisioni di risanamento in sospeso non si disporrebbe pressochè di decisioni definitive, è presumibile che alcune decisioni ancora in sospeso potrebbero venir impugnate. Di conseguenza, l'esecuzione definitiva del risanamento dei deflussi residuali si protrarrà ben oltre il 31 dicembre 2012. I cantoni alpini sono consapevoli dell'importanza rivestita dall'esecuzione degli articoli 80 e seguenti LPAc e si impegnano a garantirla. In linea di principio la Confederazione considera positiva l'assicurazione da parte della CGCA che i cantoni alpini interessati attribuiscono grande importanza all'esecuzione dei risanamenti. Ciononostante continuerà a verificare e a comunicare lo stato dell'esecuzione.

5. La Confederazione si impegna, ogni qualvolta possibile, a fornire assistenza, come ad esempio ha fatto recentemente l'UFAM nell'ambito dell'elaborazione delle varianti di risanamento del canton Ticino. A inizio 2013 il Consiglio federale effettuerà una nuova indagine sullo stato dell'esecuzione presso i cantoni e pubblicherà in seguito i risultati.

Risposta del Consiglio federale.