12.3544 · Postulato · 2012-06-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di una modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi che consenta d'indicare separatamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le tasse di soggiorno.
Begründung
Il turismo continua a essere sotto pressione anche dopo il rifiuto della riduzione dell'IVA per le aziende alberghiere; sono quindi necessarie nuove soluzioni per migliorare le condizioni quadro del settore alberghiero. In Svizzera, il settore alberghiero indica prezzi generalmente superiori a quelli degli altri Paesi: oltre al prezzo del servizio vero e proprio (prezzo netto), gli importi includono anche l'IVA e le tasse di soggiorno. In molti grandi Paesi turistici come gli Stati Uniti, invece, l'IVA e le tasse di soggiorno vengono indicate separatamente. I turisti stranieri, dunque, all'estero ricevono l'indicazione del prezzo netto, mentre in Svizzera di quello lordo. I prezzi del settore alberghiero svizzero appaiono così più elevati, solo perché i termini di confronto sono diversi. Questa distorsione della concorrenza può essere evitata: spesso, infatti, i prezzi netti in Svizzera non sono superiori a quelli all'estero.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La normativa svizzera prescrive l'indicazione del prezzo complessivo (art. 16 cpv. 1 della legge federale contro la concorrenza sleale, LCSI, RS 241; art. 3 e 10 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi; RS 942.211). Ciò significa che le tasse statali come l'imposta sul valore aggiunto - come pure i diritti d'autore e i contributi per lo smaltimento devono essere compresi nel prezzo indicato ai consumatori. Il principio relativo all'indicazione del prezzo complessivo si applica a tutte le merci offerte in vendita ai consumatori, come pure alle prestazioni di servizi stabilite dal Consiglio federale (tra cui i servizi alberghieri). L'indicazione del prezzo complessivo garantisce la trasparenza e l'attendibilità delle indicazioni dei prezzi, instaurando così un rapporto di fiducia tra fornitori e consumatori: un elemento fondante di buone condizioni quadro.
Inoltre, la prescrizione relativa all'inclusione di tutte le tasse nel prezzo corrisponde alla posizione giuridica assunta nell'area UE/SEE (per una consultazione degli atti giuridici UE v. il rapporto esplicativo del 10 maggio 2010 della Segreteria di Stato dell'economia, SECO, concernente la modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, pubblicato sul sito Internet della SECO). Va rilevato che anche nell'ambito del commercio elettronico il prezzo indicato deve essere comprensivo di tutte le tasse.
Nel 2011 più del 66 per cento dei pernottamenti di turisti stranieri in Svizzera erano a carico di cittadini dell'area UE/SEE. Ciò a fronte del 7,6 per cento di pernottamenti di turisti provenienti dagli Stati Uniti: sarebbero questi, se mai, ad essere maggiormente a loro agio con un'indicazione dei prezzi non comprensiva delle tasse. In altri termini, l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto dal prezzo indicato nuocerebbe agli interessi di almeno due terzi della clientela del settore alberghiero svizzero, abituati a prezzi comprensivi di detta imposta e che a ragione potrebbero sentirsi indotti in errore dalla mancata inclusione nel prezzo dell'imposta sul valore aggiunto. Sotto il profilo dell'immagine e dell'attrattiva della Svizzera come destinazione turistica ciò sarebbe addirittura controproducente. Inoltre si tratterebbe di un regime particolare che causerebbe gravi problemi di delimitazione e parità di trattamento nei settori attigui a quello alberghiero. A fini di completezza si può rilevare che nel settore alberghiero viene già applicata un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ridotta (3,8 per cento).
La richiesta formulata nel postulato - escludere l'imposta sul valore aggiunto dal prezzo indicato - non consente di raggiungere l'obiettivo prefissato, e ciò risulta evidente anche alla luce del principio di territorialità: l'attività pubblicitaria svolta sul territorio UE/SEE dalle aziende alberghiere svizzere (ad es. per mezzo di cartelloni pubblicitari, inserzioni pubblicitarie, spot televisivi) soggiace alla normativa UE. Questa, o la legislazione nazionale corrispondente, prescrive come già spiegato che il prezzo indicato sia comprensivo di tutte le tasse. Anche per quanto riguarda il commercio in Internet nell'area UE/SEE vale il principio dell'indicazione del prezzo tasse comprese, anche se sono consentite indicazioni supplementari dei prezzi senza l'imposta sul valore aggiunto nel rispetto di criteri di chiarezza e confrontabilità dei prezzi.
Riguardo alla tassa di soggiorno, il Consiglio federale è disposto a provvedere affinché i prezzi complessivi indicati non comprendano la tassa di soggiorno. Ciò si giustifica per il fatto che la riscossione della tassa di soggiorno avviene per persona mentre i prezzi di pernottamento vengono spesso indicati per camera. In quanto informazione precontrattuale sul prezzo, la tassa di soggiorno deve tuttavia essere indicata separatamente. Per il resto il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.