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12.3549 · Interpellanza · 2012-06-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta il mancato raggiungimento dell'obiettivo di evitare che il soggiorno in un istituto di cura causi il ricorso all'aiuto sociale?

2. Come valuta il fatto che i residenti degli istituti facciano volontariamente delle economie per evitare il ricorso all'aiuto sociale e che gli istituti abbiano ricominciato a effettuare finanziamenti trasversali?

3. Quali misure intende adottare per evitare che i residenti degli istituti di cura debbano ricorrere all'aiuto sociale?

Begründung

Uno degli obiettivi dichiarati del finanziamento delle cure era che le persone bisognose di cure non dovessero più ricorrere all'aiuto sociale per il soggiorno in istituto. Ciò era stato ribadito anche nel messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, ad esempio a pagina 1877, dove si legge che "per gli istituti con spese di cura entro i limiti di tassa stabiliti, le spese di cura potrebbero essere assunte integralmente, escludendo praticamente il rischio di dover ricorrere all'assistenza sociale". Si riteneva che la misura avrebbe comportato un onere maggiore a carico delle prestazioni complementari e uno sgravio dell'assistenza sociale di circa 100 milioni di franchi.

Per l'attuazione di queste disposizioni erano state attribuite ampie competenze ai cantoni.

Tuttavia, a soli due anni dall'entrata in vigore della legge, si deve già constatare che questo principio fondamentale non è attuato. Sono a conoscenza di diversi casi nel cantone di San Gallo in cui il limite massimo coperto dalle prestazioni complementari per le spese di pensione e di assistenza è superato e si rende quindi nuovamente necessario l'intervento dell'aiuto sociale.

Inoltre, sono già in atto strategie per evitare il ricorso a prestazioni dell'aiuto sociale in casi in cui esso sarebbe invece veramente necessario.

1. Talvolta sono i residenti degli istituti ad assumersi l'onere aggiuntivo, accettando una riduzione dell'importo destinato al fabbisogno personale e imponendosi ulteriori restrizioni.

2. Alcuni istituti non emettono fatture superiori all'importo finanziato dalle prestazioni complementari, per cui si torna a un sistema di sovvenzioni trasversali, a discapito della trasparenza dei costi e degli altri residenti, su cui ricadono i costi supplementari.

Stellungnahme des Bundesrates

Il soggiorno in un istituto di cura genera spese di pensione (prestazioni alberghiere), di assistenza e di cura. La legge federale concernente il nuovo ordinamento sul finanziamento delle cure, in vigore dal 1º gennaio 2011, disciplina tra l'altro la ripartizione delle spese di soggiorno in un istituto di cura. Oltre al contributo che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve versare per le spese di cura (art. 7a dell'ordinanza sulle prestazioni; RS 832.112.31), è prevista una partecipazione dell'assicurato alle spese, attualmente fino a un importo massimo di 21.60 franchi al giorno. I cantoni disciplinano il finanziamento residuo.

Per quanto riguarda la copertura delle spese di pensione e di assistenza i cantoni hanno un margine di manovra legislativo considerevole. Giusta l'articolo 10 capoverso 2 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), possono limitare l'importo della tassa giornaliera, preso in considerazione come spesa nel calcolo delle prestazioni complementari (PC). Inoltre, viene riconosciuto un importo per le spese personali, anch'esso stabilito dal cantone. Questo margine di manovra è ridotto dalla disposizione secondo cui di norma il soggiorno in un istituto non deve causare una dipendenza dall'assistenza sociale agli aventi diritto alle PC.

In merito alle domande:

1. Il Consiglio federale è consapevole che, in casi eccezionali, le persone bisognose di cure devono ricorrere all'aiuto sociale nonostante beneficino di prestazioni complementari. L'ammissione di eccezioni è tuttavia indispensabile per evitare situazioni inaccettabili. Si pensi in particolare al caso degli assicurati cui nel calcolo delle PC sono computati come ancora disponibili proventi e beni cui avevano in precedenza rinunciato (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC): l'eventuale riduzione delle PC che ne consegue può rendere necessarie prestazioni dell'aiuto sociale. Se le spese per il soggiorno in un istituto di cura dovessero essere sempre coperte dalle PC, i beneficiari sarebbero a dir poco incoraggiati a cedere il proprio patrimonio, ad esempio ai figli. Occorre evitare questo tipo di incentivi distorti.

2. Come menzionato nell'introduzione, oltre alla copertura della tassa giornaliera, nel calcolo delle PC è accordato ai residenti degli istituti un importo per le spese personali, che comprende il denaro per le piccole spese e altre uscite, come vestiti, articoli per l'igiene personale, giornali, imposte, ecc. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi di residenti di istituti costretti a fare economia nell'impiego di questa somma.

3. La fase introduttiva di tre anni del nuovo ordinamento sul finanziamento delle cure non è ancora conclusa. La questione della dipendenza dall'aiuto sociale è stata trattata sia nel rapporto del 26 aprile 2011 "Mise en oeuvre de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins du13 juin 2008 dans les cantons" che in un secondo rapporto, che sarà presentato nel corso dell'estate alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale. Inoltre, in virtù dell'articolo 32 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, il nuovo ordinamento sul finanziamento sarà sottoposto a un'analisi degli effetti. Il Consiglio federale ritiene pertanto ragionevole attendere i risultati di questa analisi e definire eventuali provvedimenti in loro funzione.

Risposta del Consiglio federale.