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12.3550 · Interpellanza · 2012-06-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La richiesta di sancire nella Costituzione l'affermazione "è lecito esporre negli spazi pubblici simboli della cultura occidentale cristiana" è stata accolta dal Consiglio nazionale, ma poi respinta dal Consiglio degli Stati.

La pertinente iniziativa parlamentare era stata depositata in seguito al dibattito sul crocifisso nelle aule scolastiche. Purtroppo tali discussioni non si sono placate, bensì si sono nel frattempo estese alle croci in vetta alle montagne. Chiedo al Consiglio federale se non è possibile sancire tale affermazione nelle nostre basi giuridiche, in modo che singoli individui o gruppi non possano invocare i diritti fondamentali come la libertà di credo e di coscienza per rimettere in discussione la nostra cultura svizzera. Chiedo inoltre in quale legge sarebbe possibile farlo.

Begründung

La nostra cultura conosce diversi simboli. Questi simboli sono strettamente collegati alla nostra storia e, molto spesso, segnalano in modo visibile un'appartenenza religiosa. La croce, in particolare, non è soltanto segno di appartenenza religiosa, ma anche simbolo della protezione della nazione, della pace, del pensiero sociale del discorso della montagna, della concezione occidentale dei diritti umani, nonché espressione della nostra identità culturale svizzera.

I simboli della cultura occidentale cristiana devono avere diritto di cittadinanza. Questo significa che la loro presenza sul territorio (cime delle montagne, parchi, strade, vie, ecc.) e negli edifici pubblici dev'essere legittima.

Stellungnahme des Bundesrates

Analogamente all'autrice dell'interpellanza, anche il Consiglio federale ritiene che i simboli cristiani siano indissolubilmente legati alla tradizione viva del nostro Paese. Tali simboli occupano un posto fisso nella cultura svizzera, che va oltre il loro contenuto religioso. L'idea di conferire una particolare protezione in una legge federale non convince tuttavia il Consiglio federale, per tre motivi in particolare:

1. Le leggi federali devono fondarsi su una base costituzionale, che in questo caso non è data. L'articolo 72 capoverso 1 della Costituzione federale definisce la competenza dei cantoni nel disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa. Nemmeno la disposizione sulla pace religiosa (art. 72 cpv. 2 della Costituzione) può essere fatta valere, in quanto non fonda alcuna nuova competenza federale, bensì permette di intervenire soltanto nell'ambito delle competenze esistenti. Sarebbero ad esempio ipotizzabili interventi fondati sulla clausola generale di polizia per ripristinare la pace religiosa in caso di gravi disordini su scala nazionale, situazione non data nella fattispecie. Anche l'articolo sulla cultura, che conferisce ai cantoni la competenza esclusiva in ambito culturale (art. 69 cpv. 1 della Costituzione), non costituisce una base legale sufficiente. Prima di poter emanare una legge federale sulla protezione dei simboli cristiani occorrerebbe pertanto istituire una nuova disposizione costituzionale. Tuttavia, a causa del parere sfavorevole del Consiglio degli Stati, nel giugno 2012 il Parlamento non ha dato seguito a un'iniziativa parlamentare presentata dall'autrice dell'interpellanza che avanzava proprio tale richiesta.

2. In Svizzera il diritto in materia di religione non è strutturato in modo centralistico, bensì federalistico. È vero che la libertà religiosa, sancita nell'articolo 15 della Costituzione, tutela il diritto dei singoli individui di scegliere liberamente una determinata convinzione religiosa. La varietà della vita religiosa in Svizzera e le diverse concezioni regionali sulla posizione dello Stato nei confronti delle comunità religiose depongono tuttavia a sfavore di normative federali più estese. Probabilmente nel cantone di Ginevra, di impronta laica, un conflitto riguardante simboli religiosi andrà risolto diversamente che in cantoni in cui determinate confessioni esercitano tradizionalmente un forte influsso sullo Stato. Non da ultimo, rispetto all'estero la Svizzera ha maturato esperienze positive con soluzioni locali e pragmatiche. Va comunque rammentato che il diritto penale prevede già norme a tutela della pace religiosa: infatti, ad esempio, chi pubblicamente e in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa, commette un delitto e non può appellarsi alla libertà di opinione (art. 261 del Codice penale). Inoltre, l'articolo 261bis del Codice penale prevede una pena detentiva o la multa in caso di gravi forme di discriminazione religiosa dirette contro una persona o un gruppo.

3. Il Consiglio federale reputa infondato il timore che alcune persone o gruppi riescano a bandire simboli cristiani dai luoghi pubblici invocando la libertà di credo e di coscienza. Ovviamente l'ultima parola spetterà, se del caso, ai giudici. Tuttavia, non si vede il motivo per cui le croci in vetta alle montagne o i simboli religiosi ai bordi dei sentieri tocchino la libertà religiosa personale. Chi si muove nei luoghi pubblici nel nostro Paese è necessariamente sottoposto anche a influssi che percepisce come fastidiosi. Così come una persona religiosa non può esigere che ognuno rispetti, in pubblico, codici di abbigliamento per lei importanti, analogamente una persona non religiosa non può aspettarsi che tutti i simboli religioso-culturali vengano banditi dai luoghi pubblici.

Risposta del Consiglio federale.