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12.3554 · Interpellanza · 2012-06-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Desidero sapere dal Consiglio federale come intenda garantire il rispetto dell'articolo 8 della Costituzione federale, come pensi di garantire che tutti gli individui siano realmente liberi di decidere di sottoporre se stessi o i propri figli a test genetici e come si possa evitare che le compagnie assicurative esigano determinati test prima di stipulare un contratto.

Begründung

In virtù dell'articolo 8 della Costituzione federale ogni persona deve essere tutelata in egual misura nella sua dignità. Tutti devono essere rispettati e trattati allo stesso modo. L'articolo dispone inoltre che nessuno può essere discriminato a causa dell'età o di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

I costi della salute in costante crescita e tecniche diagnostiche sempre più sofisticate fanno aumentare la pressione sociale verso una maggiore selezione all'inizio e alla fine della vita.

Si rischia innegabilmente di illudere i genitori di poter evitare la nascita di un bambino disabile o garantire la nascita di un bambino sano. Più i test sembrano semplici, più cresce la pressione a farne uso.

In realtà, questi esami sono spesso usati a fini selettivi e mettono in discussione il diritto fondamentale alla vita. A questo proposito è utile ricordare che le persone disabili non soffrono tanto per le loro capacità ridotte, quanto per i numerosi ostacoli che incontrano nella vita quotidiana. Sulla loro condizione incidono soprattutto i valori e i pregiudizi della società.

Il discorso è analogo per l'ultima fase della vita. Se organizzazioni come Exit, che offrono un servizio di aiuto attivo al suicidio, possono accedere senza restrizioni alle case di riposo, la pressione esercitata sugli anziani per indurli a scegliere di morire volontariamente per evitare così alla società costi sanitari elevati diventerà sempre più forte.

Sono fermamente convinto che la selezione tra vite degne e indegne di essere vissute debba essere impedita. Sono altrettanto convinto della necessità di contrastare con determinazione la tendenza alla selezione, già ben presente nella nostra società (si pensi ai test di trisomia 21 effettuati con un prelievo di sangue o all'aumento di pratiche poco trasparenti con i test genetici). Tutte le vite hanno lo stesso valore e devono essere protette.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione che nella legislazione non può esserci alcuna distinzione tra vite degne e indegne di essere vissute. Per quanto attiene all'inizio della vita, questa posizione è evidenziata dal fatto che né il disciplinamento dell'interruzione della gravidanza (art. 119 CP) né gli avamprogetti per autorizzare la diagnostica preimpianto (DPI) si fondano esplicitamente su una lista positiva di malattie che potrebbero fungere da indicazione per un'interruzione della gravidanza o una DPI. Un'interruzione della gravidanza o una DPI deve sempre essere - nel quadro legale vigente - una decisione presa autonomamente dalla donna o dalla coppia dopo aver fruito della consulenza prescritta per legge.

Nel campo della biomedicina, l'articolo 119 della Costituzione federale concretizza il principio della dignità umana, su cui si fonda la legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12), che annette grande importanza alla consulenza e all'informazione, sia riguardo a esami genetici in generale (art. 14) sia riguardo a esami genetici prenatali (artt. 15-17). L'articolo 18 LEGU stabilisce esplicitamente che la persona interessata è libera di decidere se sottoporsi a un esame e prendere conoscenza dei risultati e di trarne le conclusioni che meglio crede. Ai sensi dell'articolo 11 LEGU, è vietato eseguire esami prenatali per ricercare nell'embrione o nel feto caratteristiche che non incidono direttamente sulla sua salute o per determinare il sesso dell'embrione o del feto per uno scopo diverso dalla diagnosi di una malattia. Sulle persone incapaci di discernimento, quindi anche sui bambini, gli esami genetici possono essere eseguiti soltanto se sono necessari alla tutela della loro salute. Il Consiglio federale è dell'avviso che queste disposizioni garantiscano la tutela della dignità umana e la libertà di scelta.

La LEGU stabilisce inoltre che né un esame genetico presintomatico né un esame genetico prenatale possono essere richiesti come condizione per la stipulazione di un rapporto assicurativo (art. 26) e che per la stipulazione di determinate assicurazioni (in particolare le assicurazioni sociali e le assicurazioni sulla vita inferiori a un determinato importo) l'istituto di assicurazione non può esigere la rivelazione dei risultati di esami genetici presintomatici o prenatali pregressi (art. 27). In questo modo, si garantisce che malattie o predisposizioni che potrebbero essere diagnosticate per mezzo di simili esami non possano portare all'esclusione da queste assicurazioni.

Anche per l'ultima fase della vita, il Consiglio federale ribadisce l'importanza della tutela e del rispetto della dignità umana. Non a caso, il 29 giugno 2011 ha approvato un pacchetto di misure con il quale da un lato rinuncia a un esplicito disciplinamento dell'assistenza organizzata al suicidio nel diritto penale, dall'altro potenzia la promozione delle cure palliative e della prevenzione del suicidio. Così facendo, desidera contribuire al rafforzamento del diritto all'autodeterminazione, che, nell'ottica della tutela della dignità umana, riveste grande importanza accanto a un'assistenza di buona qualità per le persone anziane e/o malate. Per poter prendere una decisione autonoma bisogna conoscere le diverse opzioni a disposizione, ma anche, nel limite del possibile, non essere influenzati dal dolore, da problemi psichici o da difficoltà sociali (p. es. pressioni esterne). Una buona assistenza palliativa, come quella che Confederazione e cantoni, insieme ai principali attori, intendono instaurare in Svizzera con la "strategia nazionale in materia di cure palliative", è in questo senso un tassello importante.

Risposta del Consiglio federale.