12.3557 · Mozione · 2012-06-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di risolvere i problemi che la fase di interessi bassi in cui ci troviamo causa alle assicurazioni sulla vita che si occupano anche di assicurazione collettiva.
1. Per lo sconto dei futuri impegni nel quadro del Swiss Solvency Test (SST) deve essere applicato un tasso di sconto che corrisponde alle aspettative a lungo termine e non alle quote attuali, a un minimo storico, delle obbligazioni della Confederazione.
2. Quando il Consiglio federale ritiene imminente una fase di interessi bassi di lunga durata, deve ridurre anche l'aliquota di conversione LPP come misura complementare.
Begründung
Quando nel bilancio delle assicurazioni le obbligazioni hanno tassi di interesse di gran lunga più bassi di quelli degli investimenti, questo divario mette in difficoltà le assicurazioni collettive e costringe gli assicuratori a ridurre l'offerta di soluzioni complete nella previdenza professionale con conseguenti problemi per le PMI. L'attuale fase di interessi ai minimi termini, che può durare a lungo, non tiene nella dovuta considerazione la procedura SST, relativa al giorno di riferimento, per le assicurazioni sulla vita a lungo termine. Da una parte le rendite che possono essere ottenute con titoli di Stato al momento è di molto inferiore a quanto dovrebbe esserlo per il finanziamento delle rendite. Dall'altra lo sconto previsto delle obbligazioni ai tassi dei prestiti federali svizzeri, calcolati su giorni di riferimento determinanti, comporta una copertura patrimoniale maggiore e considerevolmente fluttuante. All'estero (ad es. in Svezia e Danimarca) sono già state prese misure provvisorie. In Svezia si prevede di introdurre un tasso di sconto superiore ai minimi storici attuali, mentre in Danimarca è in programma una revisione della curva del tasso di sconto. Nell'applicazione e nella calibratura delle disposizioni relative alla solvibilità a paragone con l'UE la Svizzera applica criteri molto più rigorosi danneggiando la competitività internazionale delle nostre assicurazioni. Anche le succursali estere non sono in grado di resistere alla concorrenza a causa dell'elevata copertura con fondi propri del 40 a 60 per cento prescritta e dell'ottica collettiva. Per questo motivo in Svizzera deve essere applicato, come nell'UE, almeno il tasso di interesse degli swap relativo allo sconto delle future obbligazioni al posto delle rendite dei titoli di Stato. Ancora più opportuno sarebbe determinare un tasso di sconto ad esempio del 2 per cento fintanto che la curva dei tassi di interesse delle obbligazioni della Confederazione rimane al di sotto di questo livello del 2 per cento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il punto 1 (tasso di sconto) e di respingere il punto 2 della mozione (aliquota di conversione LPP).
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'attuale fase di interessi bassi rappresenta una difficile situazione economica per gli assicuratori in generale e per gli assicuratori sulla vita in particolare. Il Consiglio federale è pertanto disposto ad adempiere la prima parte della mozione esaminando e adeguando, laddove necessario, la regolamentazione del tasso di sconto contenuta nell'ordinanza sulla sorveglianza (RS 961.011).
2. Se la fase di interessi bassi dovesse durare a lungo, il Consiglio federale dovrebbe ridurre l'aliquota minima di conversione fissata nella LPP. Tuttavia, la relativa competenza per la determinazione dell'aliquota minima di conversione spetta al Parlamento (art. 14 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RS 831.40). Il Consiglio federale non può pertanto procedere - come richiesto dall'autore della mozione - a una riduzione dell'aliquota.
Con il rapporto sul futuro del secondo pilastro, il Dipartimento federale dell'interno ha peraltro effettuato un'analisi dettagliata del problema, presentando soluzioni corrispondenti che riguardavano tra l'altro anche l'aliquota minima di conversione. I risultati dell'indagine conoscitiva condotta dal dicembre del 2011 al 30 aprile 2012 confluiscono in un programma di riforme del Consiglio federale che sarà sottoposto al Parlamento.
Il Consiglio federale propone di accogliere il punto 1 (tasso di sconto) e di respingere il punto 2 della mozione (aliquota di conversione LPP).