12.3583 · Interpellanza · 2012-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Con l'approvazione delle condizioni del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), nel 2007 il Consiglio federale ha disposto il riesame delle singole aree d'atterraggio in montagna (GLP). L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) coordina questa verifica coinvolgendo le cerchie interessate, procedendo regione per regione. Si tratta di esaminare come possono essere risolti i conflitti d'interesse con le aree ricreative e protette, nonché con gli spazi vitali della fauna. In conformità con i piani direttori cantonali, occorre creare zone di quiete per la fauna selvatica e zone di silenzio nel paesaggio. Queste ultime, presenti in tutta la Svizzera, sono state negoziate separatamente senza che l'UFAC, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) abbiano preso parte alle discussioni. Nel quadro del processo di coordinamento relativo alle diverse regioni, le zone di silenzio nel paesaggio non possono più essere utilizzate come strumento (di compensazione). Il 17 settembre 2010, il Consiglio federale ha approvato il PSIA per la regione Vallese sud-est e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha in seguito designato le aree d'atterraggio in montagna. Diverse parti interessate, tra cui anche il Club alpino svizzero, si sono rivolte al Tribunale amministrativo federale (TAF). Nella sua sentenza del 1° dicembre 2011, il TAF ha contestato il fatto che il DATEC aveva accertato in modo insufficiente la compatibilità delle GLP della regione del Vallese sud-est con la protezione della regione "Dent Blanche-Matterhorn-Monte Rosa", iscritta nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP). Il DATEC attende ora una perizia della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
Pertanto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come si garantisce che l'UFAC tenga sufficientemente conto della protezione della natura e del paesaggio?
2. L'UFAC come intende rielaborare il progetto relativo alla regione Vallese sud-est al fine di considerare in misura maggiore gli interessi della protezione della natura e del paesaggio?
3. L'UFAC come intende tenere conto dello strumento delle "zone di silenzio nel paesaggio" nel processo di coordinamento Aletsch-Susten tanto più che queste zone sono già state designate senza interpellare le parti interessate durante la discussione?
4. L'UFAC come intende tener meglio conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio nelle regioni in cui le GLP non sono ancora state riesaminate, soprattutto nella regione Susten-Aletsch che comprende vaste regioni iscritte nell'IFP come pure la regione del Jungfrau-Aletsch dichiarata patrimonio mondiale dell'Unesco?
5. Come si tiene sufficientemente conto degli interessi del turismo verde e di chi in montagna cerca riposo e svago?
6. Come si garantisce che il numero di imprese di trasporto con elicotteri operanti in Svizzera sia adeguato?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel giugno 2007, il Consiglio federale ha approvato il concetto riguardante l'esame dettagliato delle 42 aree d'atterraggio in montagna allora presenti in Svizzera. In relazione a ogni singola area d'atterraggio occorre esaminare, tra l'altro, come risolvere o ridurre i conflitti d'interesse con le aree ricreative e protette e quelli con gli spazi vitali della fauna. A tale scopo, il concetto prevede che l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) coinvolga nei lavori anche altri servizi federali, i cantoni e i comuni di ubicazione, nonché i rappresentati dell'aviazione, delle organizzazioni turistiche e ambientaliste e le associazioni di utenti. In questo modo si garantisce che tutti gli interessi in causa, in particolare anche quelli della protezione della natura e del paesaggio, siano adeguatamente considerati nel processo di esame.
2. Con sentenza del 1° dicembre 2011 in merito alla serie di schede di coordinamento della regione Vallese sud-orientale, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto insufficiente il parere formulato dalla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) in relazione all'esame delle aree di atterraggio in montagna presenti in questa regione e ha chiesto una perizia alla CFNP. Nel frattempo, l'UFAC ha commissionato detta perizia alla Commissione. Una volta disponibile, si tratterà di stabilire se procedere o meno a un eventuale aggiornamento della serie di schede di coordinamento della regione Vallese sud-orientale.
3. Nel 2011, l'UFAC ha delimitato quattro zone di silenzio nel paesaggio dopo che le organizzazioni aeronautiche e ambientaliste avevano accolto in modo prevalentemente positivo la proposta presentata a fine 2009. Per ora si tratta di raccogliere le prime esperienze acquisite con queste zone, con uno sguardo particolare alle ripercussioni sulla sicurezza aerea. Infatti, occorre tenere presente che a causa delle restrizioni nella scelta delle possibili rotte, dettate dalle zone di silenzio, possono esserci effetti negativi sulle operazioni di volo che nello spazio alpino sono particolarmente impegnative per via delle condizioni atmosferiche e della conformazione del territorio.
4./5. Anche nell'esame delle altre aree di atterraggio in montagna, l'UFAC si attiene alle prescrizioni derivanti dal concetto approvato dal Consiglio federale e tiene conto in modo adeguato degli aspetti ambientali, sociali ed economici. Coinvolgendo i servizi federali, cantonali e comunali interessati, nonché l'aviazione, le organizzazioni turistiche e ambientaliste e le associazioni di utenti, si garantisce che i relativi interessi siano presi adeguatamente in considerazione e che pertanto possa essere ridotto il potenziale conflitto tra l'utilizzazione delle aree d'atterraggio in montagna, da un lato, e le esigenze della protezione della natura e del paesaggio nonché del turismo dall'altro. Inoltre, tutte le schede di coordinamento, nelle quali sono contenute le regolamentazioni sulle singole aree di atterraggio in montagna, sono oggetto di una procedura di partecipazione pubblica.
6. In relazione alle imprese private di trasporto con elicotteri operanti in Svizzera la legislazione aeronautica non prevede restrizioni per quanto concerne il numero di voli ammessi. Una simile limitazione porrebbe quanto meno dei problemi anche dal punto di vista della libertà economica. Tali imprese assolvono importanti compiti legati, ad esempio, al soccorso in montagna, alla manutenzione nelle aree di montagna (ad es. costruzioni di protezione, selvicoltura) come pure all'approvvigionamento delle capanne alpine e delle valli di montagna. Una restrizione numerica delle imprese non sarebbe ipotizzabile per gli stessi motivi. Infine, è il rapporto tra la domanda e l'offerta a stabilire quante imprese di trasporto con elicotteri possono esserci sul mercato.
Risposta del Consiglio federale.