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12.3589 · Interpellanza · 2012-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Quando intende proporre le modifiche del CO necessarie ad attuare la mozione 07.3763?

2. Terrà conto dei recenti sviluppi che dimostrano che la giustizia può essere chiamata a pronunciarsi anche 50 anni dopo l'esposizione all'amianto?

3. Terrà conto del fatto che i responsabili possono essere sia persone sia imprese?

Begründung

Nella sua risposta del 2007 alla mozione 07.3763 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale tesa a prorogare i termini di prescrizione in modo che anche per i danni tardivi sia dato il diritto al risarcimento, il Consiglio federale affermava: "Secondo il diritto vigente (art. 60 cpv. 1 e 127 CO), il termine di prescrizione assoluto per azioni di risarcimento ammonta a dieci anni a decorrere dall'evento dannoso. Di conseguenza, azioni di risarcimento potrebbero cadere in prescrizione prima che la vittima si renda conto di essere stata danneggiata. L'esempio più noto è quello delle persone che attualmente soffrono di patologie causate dall'amianto, cui sono state esposte oltre dieci anni or sono. Tale situazione è insoddisfacente. Del resto è anche per questo motivo che l'articolo 32 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano dispone che le azioni di risarcimento per danni riconducibili a organismi geneticamente modificati cadono in prescrizione dopo trent'anni. La necessità di legiferare nella direzione chiesta dalla mozione è pertanto dimostrata, almeno per quanto concerne i danni alle persone".

Le due Camere hanno accolto tale mozione, ma purtroppo il Consiglio federale non ha ancora proposto le necessarie modifiche del CO. Inoltre, giovedì 10 maggio 2012 il Tribunale federale ha confermato l'abbandono del procedimento deciso dal Tribunale cantonale di Glarona, in quanto i fatti erano caduti in prescrizione, nel primo "processo svizzero sull'amianto riguardante Eternit".

La famiglia del lavoratore deceduto è stata gravemente lesa dalla lentezza del Consiglio federale. Va fatto notare che qualche settimana prima, in una causa analoga, i tribunali italiani avevano condannato pesantemente i responsabili.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 31 agosto 2011 il Consiglio federale ha posto in consultazione, fino al 30 novembre 2011, un avamprogetto corredato di rapporto esplicativo sulla revisione del Codice delle obbligazioni (diritto in materia di prescrizione). Oltre a uniformare il diritto in materia di prescrizione in attuazione della mozione "Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile" (07.3763), l'avamprogetto prevede un prolungamento dei termini di prescrizione. In tal modo il Consiglio federale intende tutelare meglio in particolare chi subisce danni tardivi o danni a lungo termine e quindi anche le vittime dell'amianto.

Nella seduta del 29 agosto 2012 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di stilare un messaggio che tenga conto di tali risultati. Il collegio governativo intende adottare il pertinente messaggio al più tardi l'anno prossimo.

2. Come il Consiglio federale ha già fatto notare nella sua risposta del 18 novembre 2009 all'interpellanza "Una giustizia penale per le vittime dell'amianto" (09.3796), rientra nella competenza dei singoli Stati, nell'ambito della loro sovranità, emanare disposizioni sulla prescrizione e in particolare sui termini di prescrizione. Ciò comporta risultati divergenti, di cui è tenuto conto nell'ambito del diritto comparato. Per preparare l'avamprogetto posto in consultazione l'Ufficio federale di giustizia ha fatto analizzare il diritto in materia di prescrizione in Germania, Francia, Inghilterra e Danimarca (la perizia dell'Istituto svizzero di diritto comparato può essere consultata (in tedesco) sul sito dell'UFG, all'indirizzo http://www.bj.admin.ch/content/bj/de/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/verjaehrungsfristen.html). Da tale verifica è risultato che vari sistemi prevedono un termine massimo oggettivo compreso tra 10 e 30 anni.

Nell'ambito dell'avamprogetto, il Consiglio federale ha pertanto proposto di prolungare dagli attuali 10 a 30 anni il termine assoluto di prescrizione per danni alle persone (art. 130 AP-CO). In sede di consultazione, la maggioranza ha accolto favorevolmente l'introduzione di un termine massimo di 30 anni per danni alle persone. Si dovrà tenere conto di tale risultato in occasione della stesura del messaggio. Il Consiglio federale reputa peraltro problematico, dal punto di vista della certezza del diritto, della pace giuridica e dell'economia processuale, il trattamento giuridico e giudiziale di fatti che risalgono a 30 o più anni prima. Più remoto è un fatto, più diventa difficile e oneroso accertarlo ed elaborarlo in maniera giuridicamente soddisfacente.

3. Il prolungamento dei termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile costituisce l'oggetto e lo scopo dichiarato della mozione "Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile" (07.3763) e di conseguenza anche dell'avamprogetto di revisione del Codice delle obbligazioni (diritto in materia di prescrizione). A determinate condizioni è possibile imputare a persone giuridiche atti illeciti od omissioni da parte dei loro organi o dei loro ausiliari. Di conseguenza, sia le persone fisiche sia quelle giuridiche possono causare o essere chiamate a rispondere di un danno rilevante sul piano della responsabilità civile. Un prolungamento dei termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile si applicherebbe dunque anche alle imprese.

Risposta del Consiglio federale.