Dublino II. Posizione del Consiglio federale in merito all'aiuto sociale e al soccorso d'emergenza per i richiedenti l'asilo con procedura pendente
12.3590 · Interpellanza · 2012-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In seguito a vari dibattiti nell'ambito della revisione della legge sull'asilo, l'UFM sembra assicurare che nulla si opponga, sul piano giuridico, all'esclusione dall'aiuto sociale dei richiedenti l'asilo con procedura pendente. La Svizzera partecipa tuttavia al sistema Dublino II.
In tale contesto, poniamo al Consiglio federale le domande seguenti:
1. Nell'ambito della causa pendente Cimade e Gisti c. Francia (C-179/11), in cui il governo svizzero figura quale membro di Dublino, la Corte di giustizia dell'UE tratta un caso concernente l'obbligo di garantire ai richiedenti l'asilo condizioni minime di accoglienza prima della presa o ripresa in carico da parte dello Stato membro responsabile. A tale proposito, il 15 maggio 2012 la Commissione europea fa notare che sarebbe contrario alle condizioni di accoglienza privare un richiedente l'asilo di tali condizioni per un motivo indipendente dal suo comportamento. Ne consegue che lo Stato Dublino di accoglienza è obbligato a proporre tali condizioni finché il richiedente è, all'occorrenza, trasferito nello Stato membro richiesto. In quanto Stato Dublino di accoglienza la Svizzera rispetterebbe tali precetti in caso di soppressione dell'aiuto sociale per i richiedenti l'asilo con procedura pendente?
2. Nell'ambito di tale causa, l'ACNUR ha emanato un parere sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo con procedura pendente, in cui sottolinea la necessità di mantenere uno statuto minimo d'accoglienza. Il Consiglio federale considera davvero il soccorso d'emergenza come uno "statuto minimo d'accoglienza"?
3. Su una media cantonale, che riduzione di prestazioni comporta il passaggio dall'aiuto sociale classico percepito dalle persone che hanno il diritto di restare in Svizzera a quello del soccorso d'emergenza?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'autrice dell'interpellanza chiede se la riduzione dello standard, adottata a giugno 2012 dal Consiglio nazionale, sia conforme alle norme nell'ambito dell'accordo di associazione a Dublino. La direttiva 2003/9/CE, determinante a livello europeo, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (direttiva accoglienza) non fa parte dell'acquis di Dublino e pertanto non è vincolante per la Svizzera.
Questa direttiva stabilisce tra l'altro norme minime relative all'accoglienza materiale dei richiedenti l'asilo, in cui rientrano vitto, alloggio e vestiario, nonché l'assistenza medica assolutamente necessaria, orientandosi sulla dignità umana. L'articolo 16 della direttiva permette di limitare o persino revocare le prestazioni da fornire.
Il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'articolo 12 della Costituzione federale garantisce a tutte le persone in situazione di bisogno sul territorio svizzero il diritto a un'esistenza dignitosa e alle prestazioni materiali indispensabili, ossia in particolare cibo, vestiti, alloggio e assistenza medica di base. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno è intangibile e non sono ammesse ingerenze di alcun tipo. Nel concedere tali prestazioni occorre tenere conto delle particolari esigenze delle persone vulnerabili.
Il Consiglio federale ritiene pertanto che, indipendentemente dal carattere vincolante, le prestazioni secondo l'articolo 12 della Costituzione rispetterebbero le norme minime della direttiva accoglienza.
2. Il Consiglio federale ritiene che le prestazioni di soccorso d'emergenza secondo l'articolo 12 della Costituzione descritte nella domanda 1 corrispondano anche alle condizioni di uno "statut d'accueil minimal", come quello chiesto dall'ACNUR per i richiedenti l'asilo. Tale "statuto" intende in particolare permettere un'esistenza dignitosa, il che comprende anche vitto, alloggio, vestiario e assistenza medica.
3. La concessione del soccorso d'emergenza compete ai cantoni ed è retta dal diritto cantonale. Vi sono regimi cantonali che prevedono quasi esclusivamente prestazioni in natura (vale a dire che, oltre ad alloggio e vestiti, sono forniti anche generi alimentari e articoli per igiene personale). Altri cantoni praticano forme miste mettendo a disposizione, come prestazioni in natura, alloggio e vestiti e fornendo denaro o buoni per l'acquisto di generi alimentari. Si presume che tali differenze sussisteranno anche in caso di concessione generalizzata del soccorso d'emergenza ai richiedenti l'asilo. Alla luce di questi sistemi diversi, difficilmente comparabili tra loro, il Consiglio federale non è in grado di affermare in che misura le prestazioni nell'ambito del soccorso d'emergenza si ridurrebbero rispetto a quelle di aiuto sociale.
Risposta del Consiglio federale.