12.3610 · Mozione · 2012-06-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di abolire, o perlomeno ridurre, l'imposta sugli oli minerali per il traffico dei pullman.
Begründung
Il pullman è il solo mezzo di trasporto che, nonostante abbia un impatto ambientale minimo e un consumo di carburante ridotto rispetto al numero di passeggeri che trasporta, non beneficia delle stesse agevolazioni degli altri mezzi di trasporto collettivi. Difatti è l'unico mezzo di trasporto che non può avvalersi né di sussidi né di altre misure di promozione statali. Le ferrovie, i trasporti pubblici e il traffico aereo invece ricevono miliardi, in particolare sotto forma di agevolazioni quali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dell'imposta sugli oli minerali.
Le ragioni a favore dell'uso del pullman come mezzo alternativo o integrativo ai trasporti pubblici sono molteplici:
1. Il pullman può compensare fino a 25 autoveicoli effettuando lo stesso tipo di trasporto. Contribuisce inoltre considerevolmente a ridurre il traffico poiché, in confronto al traffico motorizzato privato occupa solo uno spazio minimo sulle strade e nei parcheggi.
2. Il pullman è il mezzo di trasporto meno inquinante e più efficiente in termini di CO2. Un aereo e un'autovettura consumano rispettivamente nove e sei volte più carburante di un pullman. Difatti, le emissioni di CO2 per persona su una tratta di 500 chilometri sono: 130 chilogrammi per un aereo, 88 chilogrammi per un'autovettura e solo 14 chilogrammi per un pullman.
3. Le norme di sicurezza e la comodità dei pullman negli ultimi anni hanno registrato un notevole progresso (sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia, sistema elettronico di assistenza alla frenata, sistema di monitoraggio della distanza di sicurezza) al quale le imprese attive nel settore si sono dovute adeguare con continui investimenti nel parco autovetture. Anche l'inasprimento delle prescrizioni sui gas di scarico, che prevedono la riduzione delle emissioni ad un livello che premetterebbe appena di rilevarne la presenza, obbliga le imprese ad effettuare investimenti costanti e consistenti.
4. Quale mezzo di trasporto collettivo il pullman spesso viene adoperato come mezzo integrativo al treno o all'aereo e ha pertanto un'importanza capitale nel settore turistico.
Per molti viaggiatori il prezzo è un elemento determinante nella scelta del mezzo di trasporto, occorre dunque garantire la parità di trattamento fiscale per il traffico dei pullman al fine di creare trasparenza, eliminare le distorsioni della concorrenza ed incrementare l'attrattività del trasporto ecologico con il pullman.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I carburanti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali e al supplemento fiscale sugli oli minerali. La legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61) prevede sia agevolazioni fiscali sia esenzioni dall'imposta. I carburanti utilizzati, ad esempio, da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione sono in parte esonerati dall'imposta.
Tali imprese forniscono prestazioni di interesse pubblico. Per questo motivo, esse ricevono generalmente sussidi da Confederazione e cantoni nel traffico regionale oppure da cantoni e comuni nel traffico locale. Al fine di non gravare con tributi fiscali queste prestazioni, le imprese di trasporto pubblico usufruiscono di agevolazioni. Se intendono beneficiare interamente di tali agevolazioni, per ragioni di politica ambientale le imprese devono dotare i loro veicoli di filtri antiparticolato. Per le corse che esulano dall'ambito della concessione, ad esempio escursioni con autorizzazione cantonale, corse speciali, trasporto di scolari o corse finalizzate alla manutenzione di veicoli e via di seguito, non è concessa alcuna agevolazione fiscale.
Benché i pullman producano nettamente meno emissioni di CO2 per persona/chilometro rispetto alle autovetture e agli aerei, nel traffico interno sono però in diretta concorrenza con la ferrovia per quanto riguarda il trasporto di persone. Un'esenzione dall'imposta sugli oli minerali per i pullman rappresenterebbe un segnale sbagliato nel quadro della politica climatica, ambientale e dei trasporti, in quanto contraddirebbe la strategia del Consiglio federale.
La Confederazione finanzia i propri compiti e spese connessi alla circolazione stradale attraverso entrate a destinazione vincolata, ovvero il finanziamento speciale del traffico stradale (FSTS). Il FSTS è alimentato da metà del prodotto dell'imposta sugli oli minerali, dal supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti e dal prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno stradale). Dal messaggio del 18 gennaio 2012 sull'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e sul suo finanziamento (FF 2012 543 segg.) emerge che le entrate correnti non basteranno più, già a breve termine, a coprire le spese in programma per il fabbisogno ordinario.
La legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1) stabilisce che di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali. Per motivi organizzativi nonché di politica finanziaria (copertura insufficiente del FSTS) non è pertanto opportuno estendere la sovvenzione sotto forma di restituzione sul carburante.
Le mozioni Freysinger 05.3631, "Société internationale de sauvetage du Léman. Carburante esente da imposta", e Schmidt 08.3604, "Imposta sugli oli minerali per le ferrovie di montagna", sono state, tra l'altro, respinte per gli stessi motivi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.