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12.3613 · Interpellanza · 2012-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. La Confederazione intende impiegare i mezzi necessari a sgravare i cantoni, le cui strutture d'alloggio sono quasi sature e i quali presentano spesso carenze sotto il profilo della sicurezza a causa della mancanza di sufficienti posti di detenzione?

2. Il Consiglio federale intende farsi carico della gestione dei casi Dublino dalla prima audizione fino all'esecuzione del trasferimento verso lo Stato Dublino interessato invece che gravare i cantoni di questo onere?

Begründung

Gli accordi di Dublino permettono alla Svizzera di rifiutarsi di entrare nel merito di domande di asilo presentate da persone transitate attraverso un altro Stato parte a tali accordi prima di giungere in Svizzera. Consentono anche di rinviare tali persone in questo Stato Dublino, che è tenuto a esaminare la domanda di asilo.

L'applicazione di tali accordi si scontra tuttavia con ostacoli che ne riducono l'efficacia. Infatti, nulla impedisce, ad esempio, a una persona allontanata in Italia nell'ambito degli accordi di Dublino di ritornare, a più riprese, in Svizzera.

Attualmente le domande multiple rappresentano circa il 20 per cento di tutte le domande d'asilo Dublino. Per combattere il fenomeno delle domande d'asilo multiple Dublino, l'Ufficio federale della migrazione ha inviato ai cantoni, senza consultazione preliminare, una circolare (la cui entrata in vigore era fissata al 20 aprile 2012) tesa di fatto a sgravare i centri di registrazione federali. I cantoni devono per contro assumersi compiti cui è molto difficile far fronte. È peraltro lecito temere che questa nuova prassi contribuisca a lungo termine a far aumentare il numero di persone in situazioni irregolari in Svizzera. Tutti i cantoni sono attualmente confrontati a un fenomeno che faticano a controllare e che rischia di diffondersi rapidamente se non sono adottati provvedimenti a livello federale.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Confederazione e cantoni si accordano sulla necessità di accelerare le procedure d'asilo e, nella misura del possibile, di eseguire i trasferimenti dai centri federali, in particolare per i richiedenti tenuti a ritornare in uno Stato parte alla cooperazione Dublino.

Per poter conseguire tale obiettivo, occorre potenziare considerevolmente le risorse, in particolare gli alloggi sul piano federale. Il 2 marzo 2012 il Consiglio federale ha definito le condizioni quadro che consentono ai siti militari di coprire temporaneamente un fabbisogno a breve termine di 2000 posti supplementari. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è stato incaricato di svolgere tale compito, in collaborazione il Dipartimento federale di giustizia e polizia.

A prescindere da ciò, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) lavora insieme ai cantoni per aumentare il numero di alloggi sul piano federale, per esempio nell'ambito della task force "Alloggi" per il Ticino.

Nell'ambito della revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr), attualmente in consultazione fino al 18 ottobre 2012, è inoltre prevista una nuova disposizione legale (art. 82 AP-LStr) che intende permettere alla Confederazione di finanziare parzialmente (al massimo fino al 35 per cento) la costruzione e la sistemazione di posti di detenzione cantonali destinati unicamente all'esecuzione della carcerazione amministrativa. Per la Confederazione ciò comporta costi d'investimento pari ad almeno 45 milioni di franchi per la realizzazione di 250 posti di carcerazione amministrativa. Il 14 giugno 2012 il Consiglio nazionale ha adottato una disposizione identica nell'ambito della corrente revisione della legge sull'asilo.

2. Secondo la legge sull'asilo, la Confederazione è incaricata di trattare le domande d'asilo, dalla registrazione fino alla pronuncia della decisione, mentre i cantoni sono responsabili di eseguire gli allontanamenti, con il sostegno della Confederazione. Tale principio è parimenti applicabile nella procedura concernente i casi Dublino.

Se un richiedente l'asilo ritorna in Svizzera dopo essere stato trasferito, poco tempo prima, verso lo Stato Dublino responsabile del trattamento della sua domanda d'asilo, l'UFM considera che tale persona sia tuttora tenuta a lasciare la Svizzera in applicazione della decisione pronunciata. Nel migliore dei casi, questo straniero può sottoporre all'autorità una domanda di riesame della situazione se è intervenuto un fatto nuovo e importante. Questa nuova prassi riguardo alle domande multiple Dublino, in vigore dal 12 aprile 2012, intende in definitiva combattere gli abusi. Da una prima valutazione è risultato che il numero di domande d'asilo multiple Dublino è già diminuito considerevolmente. Dall'attuazione della nuova prassi, il 20 aprile 2012, fino a inizio luglio 2012 l'UFM ha ricevuto dalle autorità cantonali soltanto 35 nuove richieste volte a avviare una nuova procedura Dublino. Queste prime esperienze indicano che la nuova prassi produce l'effetto sperato e che i cantoni non sono stati finora eccessivamente sollecitati.

In tali condizioni, il trasferimento del richiedente respinto resta di competenza dell'autorità cantonale inizialmente incaricata dell'allontanamento. Nessun compito della Confederazione è stato trasferito ai cantoni. Inoltre, l'UFM è in stretto contatto con le autorità cantonali e segue l'evolversi della situazione, sia sul piano della sicurezza sia su quello finanziario. Se dovessero emergere indizi che evidenzino serie conseguenze negative, le misure necessarie saranno adottate d'intesa con i cantoni, che del resto sono stati consultati in merito a questa nuova prassi.

Risposta del Consiglio federale.