Lexipedia

12.3617 · Interpellanza · 2012-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Vari resoconti mediatici accusano società incaricate dell'assistenza in materia di asilo di trattenere denaro che spetterebbe ai richiedenti. Dimostrano il conteggio di deduzioni fittizie per l'affitto. Molti indizi lasciano presupporre che vengano richiesti depositi mai rimborsati in seguito.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Che cosa ne pensa di tali accuse?

2. Intende intervenire?

3. In che modo garantisce che i mezzi messi a disposizione siano utilizzati adeguatamente nell'ambito degli scopi prefissati?

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente alle disposizioni federali, durante il soggiorno nei centri di registrazione e di procedura (CRP) della Confederazione, i richiedenti l'asilo ricevono, oltre a prestazioni in natura quali vitto e alloggio, tre franchi al giorno per le piccole spese. Tale versamento è messo a verbale e quietanzato dai richiedenti l'asilo, il che consente un controllo da parte dell'Ufficio federale della migrazione dei terzi incaricati.

Dopo l'attribuzione a un cantone, spetta a quest'ultimo erogare l'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati. In linea di principio l'adempimento di tale compito è retto dal diritto cantonale e può essere delegato ai comuni o a terzi.

I contratti di prestazione con i cantoni o i comuni, che delegano a terzi i compiti di assistenza, disciplinano sia il sostegno da fornire alle persone bisognose sia la vigilanza sul corretto adempimento dei compiti da parte dei terzi incaricati. La vigilanza incombe pertanto al cantone o al comune in veste di committente.

1. Non essendo competente, il Consiglio federale non può esprimersi in merito alla domanda se le accuse mosse nei media corrispondano alla realtà. È tuttavia sicuro che i cantoni eseguano controlli efficaci sui terzi incaricati (p. es. da parte degli organi cantonali preposti alla vigilanza finanziaria).

2. La Confederazione non è abilitata a esercitare la vigilanza sull'assetto dell'aiuto sociale, la cui regolamentazione compete ai cantoni.

3. Sul piano della vigilanza la Confederazione ha l'obbligo di verificare che i sussidi per l'aiuto sociale siano utilizzati conformemente al diritto in materia, siano efficaci e siano conteggiati secondo le prescrizioni. In adempimento a tale obbligo di vigilanza, la Confederazione esegue presso i cantoni verifiche del sistema orientate al rischio in occasione delle quali è esaminato anche - per quanto possibile - se i fondi federali sono utilizzati in maniera conforme allo scopo.

Risposta del Consiglio federale.